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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08655/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad AFRAGOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni e le memorie del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Chianese e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Bevilacqua, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 15/06/2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Biella del 04/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi venivano condannati alle pene di giustizia ad esito di rito abbreviato per il delitto ascritto (art. 110, 628, comma secondo, cod. pen.). é+z,_

2. Hanno proposto ricorso per cassazione sia il Chianese che la Bevilacqua, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo il primo due e la seconda tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso Chianese.

3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 56, 628, comma secondo, 110, cod. pen. quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato che doveva essere ritenuto un furto tentato in supermercato in concorso con il reato di lesioni; la motivazione sul punto si manifesta illogica e contraddittoria, atteso che, come affermato dalla stessa Corte di appello, l'intera condotta sottrattiva si era svolta sotto la vigilanza dell'addetto alla sicurezza e ricorreva una chiara cesura temporale tra il momento della tentata sottrazione e il tentativo di fuga del Chianese e della Bevilacqua, che veniva posto in essere solo dopo aver cercato di contattare il proprio difensore ed essere stato identificato dal personale del supermercato.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria; il fatto non poteva essere qualificato come una rapina impropria essendo stato il Chianese identificato ed in ogni caso ricorrendo una cesura netta tra la sua identificazione e la spinta ai vigilantes tanto che tale comportamento non poteva provocargli né profitto né impunità; manca del tutto il requisito dell'immediatezza.

4. Ricorso Bevilacqua.

4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria con particolare riferimento all'acquisizione di copia integrale del verbale di s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria; manca qualsiasi collegamento logico e spazio temporale tra le condotte di spintonamento e la sottrazione dei beni che venivano restituiti all'addetto alla sicurezza; la colluttazione successiva non poteva in alcun modo riferirsi alla volontà di procurarsi l'impunità, mentre veniva di fatto provocato dall'atteggiamento ostruzionistico dell'addetto al controllo che non consentiva alla Bevilacqua di allontanarsi.4.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica quanto al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata.

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. I primi due motivi di ricorso del Chianese e il secondo motivo di ricorso della Bevilacqua possono essere trattati congiuntamente trattando due aspetti sostanzialmente coincidenti nell'ambito della medesima questione, ovvero la possibilità di considerare effettivamente integrata la condotta contestata come rapina impropria oltre ogni ragionevole dubbio, attesa la cesura logico- spaziale e temporale che secondo la difesa ricorrerebbe tra la sottrazione dei beni dal supermercato, la loro restituzione all'addetto alla sicurezza e il successivo spintonamento dello stesso, azione dalla quale conseguivano le lesioni.

Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver affermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado.

I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Chianese e della Bevilacqua sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 3 k 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01).

3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che le difese, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, hanno, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

5. Infine occorre considerare che nell'ambito dei motivi dedotti è stato più volte evocato nella sostanza un travisamento del fatto, in concreto non contestato nella sua materialità.

Tuttavia occorre considerare che il "travisamento del fatto", è concetto diverso da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è inoltre necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01, in motivazione; Sez.

I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01).

Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).

6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata agli odierni ricorrenti, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi durante il giudizio abbreviato, tenuto conto di tutta la documentazione confluita nel fascicolo dibattimentale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni presenti (Rocchetto, Giaretta e Alati), oltre che in considerazione degli atti irripetibili e delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza che attestavano le circostanze e il contesto in cui si procedeva nei confronti del Chianese e della Bevilacqua.

Ciò posto, occorre osservare che con i motivi di ricorso sopra richiamati si propone all'evidenza una rilettura nel merito delle risultanze del dibattimento non consentita in questa sede.

In altri termini, i ricorrenti si limitano a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze di 5 «, giudizio, secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, con particolare riferimento all'ingresso concordato dei due soggetti insieme all'interno dell'esercizio commerciale, alla strategia congiunta adottata per occultare beni di consumo, alla fuga posta in essere spintonando l'addetto alla sicurezza, che, come correttamente osservato, pur essendo i ricorrenti noti al personale di sorveglianza, cercavano di allontanarsi usando violenza all'evidente fine di non essere trattenuti nell'immediatezza dei fatti.

Con tale motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie il ricorrente non si confronta.

Nel considerare tali univoci elementi il giudice di secondo grado ha affrontato esplicitamente i temi oggetto dei motivi di appello, riproposti pedissequamente in questa sede, ed ha fatto buon governo del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo eventualmente ad impedire soltanto la successiva acquisizione di una autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.281117-01).

Né ricorre alcuna violazione di legge quanto alla ricostruzione del fatto imputato quale rapina impropria.

La Corte di appello, tenuto conto degli inequivoci elementi acquisiti in giudizio, ha fatto buon governo del principio secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01).

Nel caso concreto la Corte di appello ha analiticamente considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie, il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dai due ricorrenti congiuntamente in fase inziale e quello di rapina impropria, considerato che gli stessi di fatto trascendevano nei propri comportamenti tentando di darsi alla fuga, commettendo atti di violenza nei confronti della persona offesa che aveva cercato di bloccarli, con piena integrazione anche dell'elemento soggettivo del reato contestato.

La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01).Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analiticamente motivato chiarendo come non ricorresse di fatto alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dai ricorrenti, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, chiaramente connotate dalla volontà dei ricorrenti di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità altrui.

È stato dunque correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi, conseguentemente indotti, contro la loro volontà a fare, tollerare o omettere qualcosa (Sez.2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813-01).

7. Manifestamente infondati anche il primo e il terzo motivo di ricorso proposti dalla Bevilacqua.

7.1. Con il primo motivo di ricorso la Bevilacqua lamenta l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello riferendo la censura alla mancata completa acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA].

Tale motivo si manifesta del tutto generico, attesa l'affermazione contenuta nella motivazione della Corte di appello che ha richiamato la completezza della produzione agli atti, mentre la parte ricorrente con evidente difetto di autosufficienza non solo non allega l'atto, asseritamente incompleto, al ricorso, ma omette anche di evidenziare in che termini l'eventuale omessa acquisizione dell'intero documento avrebbe leso il diritto di difesa e pieno contraddittorio della ricorrente, con ciò sconfinando nell'evidente genericità nel proporre il motivo predetto.

7.2. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla recidiva è manifestamente infondato, caratterizzandosi per la sua assoluta genericità e mancato confronto con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, che si presenta logica e persuasivamente argomentata in considerazione di una pluralità di elementi del tutto sintomatici e indicativi della costante dedizione al delitto dei due ricorrenti quale sistema di vita degli stessi.

8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad AFRAGOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni e le memorie del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Chianese e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Bevilacqua, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 15/06/2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Biella del 04/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi venivano condannati alle pene di giustizia ad esito di rito abbreviato per il delitto ascritto (art. 110, 628, comma secondo, cod. pen.). é+z,_ 2. Hanno proposto ricorso per cassazione sia il Chianese che la Bevilacqua, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo il primo due e la seconda tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Chianese. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 56, 628, comma secondo, 110, cod. pen. quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato che doveva essere ritenuto un furto tentato in supermercato in concorso con il reato di lesioni; la motivazione sul punto si manifesta illogica e contraddittoria, atteso che, come affermato dalla stessa Corte di appello, l'intera condotta sottrattiva si era svolta sotto la vigilanza dell'addetto alla sicurezza e ricorreva una chiara cesura temporale tra il momento della tentata sottrazione e il tentativo di fuga del Chianese e della Bevilacqua, che veniva posto in essere solo dopo aver cercato di contattare il proprio difensore ed essere stato identificato dal personale del supermercato. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria; il fatto non poteva essere qualificato come una rapina impropria essendo stato il Chianese identificato ed in ogni caso ricorrendo una cesura netta tra la sua identificazione e la spinta ai vigilantes tanto che tale comportamento non poteva provocargli né profitto né impunità; manca del tutto il requisito dell'immediatezza. 4. Ricorso Bevilacqua. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria con particolare riferimento all'acquisizione di copia integrale del verbale di s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria; manca qualsiasi collegamento logico e spazio temporale tra le condotte di spintonamento e la sottrazione dei beni che venivano restituiti all'addetto alla sicurezza; la colluttazione successiva non poteva in alcun modo riferirsi alla volontà di procurarsi l'impunità, mentre veniva di fatto provocato dall'atteggiamento ostruzionistico dell'addetto al controllo che non consentiva alla Bevilacqua di allontanarsi.4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica quanto al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I primi due motivi di ricorso del Chianese e il secondo motivo di ricorso della Bevilacqua possono essere trattati congiuntamente trattando due aspetti sostanzialmente coincidenti nell'ambito della medesima questione, ovvero la possibilità di considerare effettivamente integrata la condotta contestata come rapina impropria oltre ogni ragionevole dubbio, attesa la cesura logico- spaziale e temporale che secondo la difesa ricorrerebbe tra la sottrazione dei beni dal supermercato, la loro restituzione all'addetto alla sicurezza e il successivo spintonamento dello stesso, azione dalla quale conseguivano le lesioni. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver affermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Chianese e della Bevilacqua sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 3 k 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che le difese, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, hanno, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 5. Infine occorre considerare che nell'ambito dei motivi dedotti è stato più volte evocato nella sostanza un travisamento del fatto, in concreto non contestato nella sua materialità. Tuttavia occorre considerare che il "travisamento del fatto", è concetto diverso da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è inoltre necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01, in motivazione; Sez. I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata agli odierni ricorrenti, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi durante il giudizio abbreviato, tenuto conto di tutta la documentazione confluita nel fascicolo dibattimentale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni presenti (Rocchetto, Giaretta e Alati), oltre che in considerazione degli atti irripetibili e delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza che attestavano le circostanze e il contesto in cui si procedeva nei confronti del Chianese e della Bevilacqua. Ciò posto, occorre osservare che con i motivi di ricorso sopra richiamati si propone all'evidenza una rilettura nel merito delle risultanze del dibattimento non consentita in questa sede. In altri termini, i ricorrenti si limitano a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze di 5 «, giudizio, secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, con particolare riferimento all'ingresso concordato dei due soggetti insieme all'interno dell'esercizio commerciale, alla strategia congiunta adottata per occultare beni di consumo, alla fuga posta in essere spintonando l'addetto alla sicurezza, che, come correttamente osservato, pur essendo i ricorrenti noti al personale di sorveglianza, cercavano di allontanarsi usando violenza all'evidente fine di non essere trattenuti nell'immediatezza dei fatti. Con tale motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie il ricorrente non si confronta. Nel considerare tali univoci elementi il giudice di secondo grado ha affrontato esplicitamente i temi oggetto dei motivi di appello, riproposti pedissequamente in questa sede, ed ha fatto buon governo del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo eventualmente ad impedire soltanto la successiva acquisizione di una autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.281117-01). Né ricorre alcuna violazione di legge quanto alla ricostruzione del fatto imputato quale rapina impropria. La Corte di appello, tenuto conto degli inequivoci elementi acquisiti in giudizio, ha fatto buon governo del principio secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01). Nel caso concreto la Corte di appello ha analiticamente considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie, il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dai due ricorrenti congiuntamente in fase inziale e quello di rapina impropria, considerato che gli stessi di fatto trascendevano nei propri comportamenti tentando di darsi alla fuga, commettendo atti di violenza nei confronti della persona offesa che aveva cercato di bloccarli, con piena integrazione anche dell'elemento soggettivo del reato contestato. La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01).Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analiticamente motivato chiarendo come non ricorresse di fatto alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dai ricorrenti, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, chiaramente connotate dalla volontà dei ricorrenti di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità altrui. È stato dunque correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi, conseguentemente indotti, contro la loro volontà a fare, tollerare o omettere qualcosa (Sez.2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813-01). 7. Manifestamente infondati anche il primo e il terzo motivo di ricorso proposti dalla Bevilacqua. 7.1. Con il primo motivo di ricorso la Bevilacqua lamenta l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello riferendo la censura alla mancata completa acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo si manifesta del tutto generico, attesa l'affermazione contenuta nella motivazione della Corte di appello che ha richiamato la completezza della produzione agli atti, mentre la parte ricorrente con evidente difetto di autosufficienza non solo non allega l'atto, asseritamente incompleto, al ricorso, ma omette anche di evidenziare in che termini l'eventuale omessa acquisizione dell'intero documento avrebbe leso il diritto di difesa e pieno contraddittorio della ricorrente, con ciò sconfinando nell'evidente genericità nel proporre il motivo predetto. 7.2. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla recidiva è manifestamente infondato, caratterizzandosi per la sua assoluta genericità e mancato confronto con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, che si presenta logica e persuasivamente argomentata in considerazione di una pluralità di elementi del tutto sintomatici e indicativi della costante dedizione al delitto dei due ricorrenti quale sistema di vita degli stessi. 8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissa
Sentenza Cassazione n. 08655/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris