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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 35622/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 14145-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente— contro D.M.I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata- /4.4,4•TGA-1 e avverso la sentenza n.128/1/201A della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO R.G. 14145/2017 [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 2698/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso atto di recupero di credito d'imposta; la contribuente ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la contribuente ha depositato documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018;

1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate circa l'integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 15.7.2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14145-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente— contro D.M.I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata- /4.4,4•TGA-1 e avverso la sentenza n.128/1/201A della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO R.G. 14145/2017 [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 2698/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso atto di recupero di credito d'imposta; la contribuente ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la contribuente ha depositato documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018; 1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate circa l'integrale intervenuto pagamento delle somme richieste; 1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 15.7.2021. I
Sentenza Cassazione n. 35622/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris