CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc.pen., con la quale gli è stata applicata la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen.. Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta che il giudice abbia omesso di verificare la volontarietà della richiesta di patteggiamento, non essendo l'imputato stato espressamente citato per l'udienza svoltasi il 6 luglio 2020, così non potendo ammettere la sua responsabilità come dal medesimo richiesto. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Milano dà espressamente conto della manifestazione di volontà dell'imputato di voler accedere al patteggiamento, nonché della pena concordata con il pubblico ministero. Deve, peraltro, ricordarsi che "Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, ed ha, altresì, rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell'imputato all'udienza fissata per la decisione in merito alla richiesta di patteggiamento). (Sez. 6, Sentenza n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 2737369 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rdin [OSCURATO:PERSONA] OlamDi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, d