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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 11602/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5662/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e AlessiaPitelli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 268/2021 depositata il 2/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 310/2020, dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione l’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 2 ottobre 2012 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Fonte.

2. La Corte distrettuale di Trento, con sentenza pubblicata in data 2 dicembre 2021, rigettava l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensoredei ricorrenti , munito del relativo potere, e per adesione dal difensore della procedura controricorrente, munito anch'esso del relativo potere.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

P.Q.M La Corte dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5662/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e AlessiaPitelli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 268/2021 depositata il 2/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 310/2020, dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione l’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 2 ottobre 2012 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Fonte. 2. La Corte distrettuale di Trento, con sentenza pubblicata in data 2 dicembre 2021, rigettava l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensoredei ricorrenti , munito del relativo potere, e per adesione dal difensore della procedura controricorrente, munito anch'esso del relativo potere. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estin
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