CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10853/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N, 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.364/2023 depositata il 28/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizi di cassazione in favore delle altre intimat e , non avendo l e medesimesvolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Così decis