CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 15592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AMMINISTRAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' ORGANIZZATA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano ha accolto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di ammissione, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del credito vantato in conseguenza del finanziamento erogato in favore, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] ed assistito da garanzia ipotecaria su un immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, sottoposto a confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi, art. 240-bis cod. pen.). Ha, in proposito, ritenuto che l'istituto bancario, all'atto dell'erogazione del mutuo fondiario, versasse in condizione di buona fede, ad esso non potendo addebitarsi alcun atteggiamento colposo. 2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in avanti: ANBSC) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge processuale con riferimento all'omessa notificazione, nei suoi confronti e per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, del ricorso del creditore e della decisione impugnata. Con il secondo motivo, ascrive alla Corte di appello di avere emesso la decisione impugnata senza instaurare il contraddittorio con il soggetto istituzionalmente deputato all'amministrazione ed alla destinazione dei beni confiscati in forza delle previsioni del dl. 4 febbraio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e, quindi, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Con il terzo motivo, lamenta che la domanda di ammissione del credito sia stata vagliata secondo le regole stabilite dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anziché in base alla disciplina, applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 1, commi 194-206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone, tra l'altro, al creditore il rispetto di un termine perentorio per la proposizione di domanda di ammissione che, nel caso di specie, non risulta osservato, spettando, di conseguenza, all'istante la dimostrazione che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato, il 15 novembre 2021, una memoria ex art. 611 cod. pen., con la quale ha dedotto la carenza di legittimazione passiva dell'ANBSC, investita di compiti che attengono alla gestione, all'amministrazione ed alla destinazione dei beni confiscati ed estranea, invece, al procedimento per l'accertamento della buona fede del terzo creditore ipotecario di beni assoggettati a confisca, nell'ambito del quale interviene, laddove richiesta, in ausilio all'autorità giudiziaria procedente. Ha, ulteriormente, rilevato la tardività del ricorso per cassazione, depositato oltre il prescritto termine di quindici giorni a decorrere dalla formale comunicazione dell'ordinanza della Corte di appello di Milano alla ANBSC, e l'infondatezza della prospettazione della ricorrente in ordine alla normativa applicabile ed alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del credito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (che ha, sul punto, recepito gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità e consacrati, tra le altre, da Sez. 1, 9758 del 13/12/2016, dep. 2017, Sebastiani, Rv. 269278; Sez. 1, n. 12362 del 15/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266045; Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 259331), prevede, al comma 1-quater, che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano, tra l'altro, ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano e che, in tali casi, l'ANBSC coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tra le norme applicabili alle ipotesi di confisca c.d. allargata rientrano quelle dettate dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione.3. Il provvedimento impugnato è stato emesso nell'ambito di procedimento esecutivo relativo a confisca disposta, ai sensi dell'art. 12 -sexíes d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), con sentenza del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2014, confermata dalla locale Corte di appello il 10 aprile 2015 e divenuta irrevocabile il 14 aprile 2016. Trattandosi di istanza presentata dopo la formazione del giudicato in ordine al provvedimento ablatorio e volta al riconoscimento del credito vantato dal terzo ed afferente a bene oggetto di confisca, viene in rilievo il ruolo dell'ANBSC — soggetto che, ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011, ha personalità giuridica di diritto pubblico nell'esercizio dei compiti assegnatile di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e di amministrazione e destinazione dei beni confiscati — espressamente indicata quale destinataria delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'art. 1, comma 200, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 59, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'ammissione al pagamento del credito del terzo ed all'approvazione, con decreto, dello stato passivo. 3.1. La giurisprudenza di legittimità, valorizzando il menzionato contesto normativo, ha rimarcato che il rapporto esecutivo «coinvolge - trattandosi di beni confiscati - i soggetti cui la legge attribuisce compiti gestionali e amministrativi in forza dell'intervenuta confisca», onde «la nozione di 'interessato [...] identificata nel titolare di posizioni giuridiche, siano esse di diritto pubblico o di diritto privato, non può che riconoscersi in capo all'ANBSC, soggetto che dovrebbe - in ipotesi - occuparsi di estinguere, in tutto o in parte, il credito vantato dall'istante» (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 257912, in motivazione; sull'attribuzione della qualità di «interessato» anche a chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere titolare del bene, cfr. Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 275446). Muovendo da tale premessa, ha, coerentemente, affermato che, in tema di confisca ex art. 12 -sexies, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, il decreto di fissazione dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione proposto per il riconoscimento della efficacia della garanzia reale a suo tempo costituita sul bene confiscato deve essere notificato all'Agenzia, parte nel processo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713, in motivazione); ciò, diversamente da quanto accade nella diversa ipotesi in cui la domanda di ammissione del credito preceda la formazione del giudicato sulla confisca e la produzione dell'effetto traslativo in favore dello Stato, nel qual caso la partecipazione dell'ANBSC ha carattere facoltativo, anziché obbligatorio, e la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non costituisce causa di nullità della decisione (Sez. 1, n. 39258 del 15/06/2017, ANBSC, Rv. 271000). Ancor più chiaramente, è stato, di recente, ribadito che «la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55» (Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 282275). Tanto, sull'espressa considerazione che la confisca, ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi e che il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'ANBSC, cui spetta in via esclusiva, in forza del successivo art. 47, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede (in termini, cfr. anche Sez. 5, n. 13099 del 09/03/2021, ANBSC, non massimata). Una volta riconosciuta all'ANBSC la veste di soggetto interessato all'incidente di esecuzione incoato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., è logico ritenere che la decisione emessa all'esito di un giudizio svoltosi senza la necessaria integrazione del contradittorio nei confronti dell'ANBSC sia affetta da nullità, rilevabile d'ufficio, secondo quanto già statuito con riferimento a casi distinti, ma connotati da identità di ratio (cfr. Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Lezzeno, non massimata; Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667). 4. Le conclusioni raggiunte in merito alla necessità, nei procedimenti di esecuzione promossi dai terzi che intendano far Valere i loro diritti sui beni sottoposti a confisca ex art. 240-bis cod. pen. e regolati dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di estendere il contraddittorio all'ANBSC inducono il rigetto dell'eccezione, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di tardività del ricorso per violazione del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che «per le controversie derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio» (Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713; sul punto, cfr. anche Sez. 1, n. 21295 del 07/02/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., non massimata). Ne discende che «in assenza di notifica del provvedimento giudiziale, il termine per l'impugnazione decorre dal momento in cui l'Avvocatura ne abbia acquisito conoscenza certa ed effettiva, restando, invece, irrilevante l'eventuale pregressa conoscenza dello stesso da parte dell'Agenzia» (Sez. 1, n. 43482 del 19/05/2021, C.F. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 282480), e che va, dunque, identificato nell'Avvocatura dello Stato il destinatario naturale di un provvedimento avverso il quale possa essere proposta impugnazione. Nel caso di specie — depositato, l'11 dicembre 2020, il provvedimento ammissivo del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. — il ricorso è stato presentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano il 7 maggio 2021 senza che, nel lasso temporale intermedio, l'ordinanza della Corte di appello sia stata ritualmente portata a conoscenza del soggetto indicato dalla legge, onde, restando, come detto, priva di rilevanza la comunicazione effettuata il 21 aprile 2021 nei confronti dell'ANBSC, deve essere, conclusivamente ritenuta la tempestività della proposta impugnazione. 5. In conclusione, le superiori considerazioni impongono — sul pacifico postulato della mancata partecipazione, derivante da omessa comunicazione, dell'ANBSC alla fase del procedimento introdotta dall'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e suggellata dall'ammissione del credito — l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio (sulla necessità che, nel caso in cui l'atto sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, si applichi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524) alla Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanz