CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03DA7UV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza della condotta violenta da parte dell'imputato incensurabilmente ritenuta dalla sentenza (v. pg. 5); Considerato inoltre che il secondo motivo sulla recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6); Ritenuto che il terzo motivo costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angel4 Costanzo l..J [OSCURATO:PERSONA] cly-UUERIA oppi. • 04 122