CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 33944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 4079/2021 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 25/01/2022 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia - che doveva pronunziarsi a seguito di annullamento con rinvio da questa Corte - ha rigettato l'istanza di affidamento in prova proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena per il delitto ex art 642 cp. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto tramite difensore di fiducia che, col primo motivo, ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge. Il Tribunale, infatti, avrebbe ripetuto il precedente giudizio formulato sulla base delle informazioni degli organi di Polizia, attribuendo al condannato una mancanza di capacità autocustodiale senza alcun riferimento a dati fattuali, ignorando che le precedenti condanne erano relative a fatti molto risalenti nel tempo (2013), e trascurando, altresì, la produzione documentale circa l'attività di volontariato intrapresa. 2.Col secondo motivo si è censurata l'ordinanza per la violazione dell'ad 71 bis ord pen e per mancanza di motivazione. Nell'udienza la difesa aveva prodotto l'avviso 415 bis cp, emesso nel gennaio del 2022, relativo al processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dal quale risulterebbe chiaro come il ricorrente vi fosse presente solo per l'addebito di intestazione fittizia di un'auto, dal quale sarebbe derivata anche l'accusa per il delitto associativo. Tuttavia i Giudici della sorveglianza si erano riferiti alla precedente ordinanza cautelare del Marzo 2021. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del A ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Deve premettersi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi a seguito della nuova formulazione dell'art. 678 cod. proc. pen., come ridefinito dal c1.1. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che nel rinviare agli artt. 666 e, in alcune materie specifiche, 667, comma 4, cod. proc. pen., ha assoggettato l'intero procedimento di sorveglianza ad una nuova disciplina,, ques'ultima non consente di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 e ss. ord. pen; pertanto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza è esperibile, oltre che per violazione di legge - come già sancito dall'art 71 ter ord pen - anche per vizio di motivazione. (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017 Cc. (dep. 19/06/2017) Rv. 270960. Sez. 1, Sentenza n. 31595 del 04/06/2018 Cc. (dep. 1.1/07/2018 ) Rv. 273853 2.Tanto premesso va osservato che la motivazione del provvedimento impugnato non presenta i denunziati vizi di illogicità, tantomeno manifesta. Infatti, i magistrati del rinvio hanno preso atto della sentenza rescindente, che aveva posto in luce la presenza di gravi e ripetute incoerenze nel percorso argomentativo del provvedimento annullato, in particolare sotto il profilo della lacunosità di motivazione e dell'omessa valutazione db una prospettiva di volontariato da parte del condannato. Ai fini della negatoria del richiesto affidamento in prova, si è sottolineato che il detenuto,anche in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di affidamento (2018), si era reso protagonista degli illeciti di cui all'ordinanza cautelare citata,precisandosi che si tratterebbe di episodi ben delineati, risalenti al periodo compreso tra Giugno 2019 e Gennaio 2020, significativi di una spiccata attitudine criminale, essendo, pertanto, impossibile formulare un giudizio positivo sulla risocializzazione e sulla prevenzione di ricaduta nel reato ex art 47 ord pen. 2.1 A fronte di simile congrua giustificazione delle ragioni della decisione, le doglianze della difesa non hanno relazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che in sostanza ignorano e, nel riferirsi alle informazioni acquisite tramite la Polizia giudiziaria, alla inidoneità del domicilio, alle condanne lontane nel tempo ed alla latitanza per nove mesi dopo la prima ordinanza di rigetto, sembrano rivolte verso le argomentazioni dell'ordinanza precedente, che non sono state ripetute, nè poste a fondamento del provvedimento oggetto di ricorso. 3. Le argomentazioni precedenti danno conto, altresì, dell'inammissibilità del secondo motivo; invero l'avviso ex art 415 bis, che secondo la difesa, è stato trascurato nella valutazione del Tribunale, si riferisce al procedimento per gli stessi fatti-reato oggetto dell'ordinanza cautelare - come risulta chiaro dall'atto di ricorso e dal provvedimento impugnato,. ritenuti ostativi al'accoglimento della richiesta di affidamento e posti in essere dopo la presentazione della relativa istanza, avvenuta nel 2018. In proposito deve rimarcarsi che la difesa non confuta in alcun modo il passaggio motivazionale - di rilievo essenziale nell'economia del percorso argomentativo di cui si discute - relativo all'epoc:a di perpetrazione degli illeciti, né la conseguente logica valutazione circa impossibilità di esprimere il giudizio positivo sulla risocializzazione e sulla prevenzione di ricaduta nel reato. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso i