Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20405/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di tentato furto aggravato in abitazione (capo 1) e possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 cod. pen., capo 2); Considerato che la doglianza proposta — con cui le ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è: - generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; - manifestamente infondata, perché il giudice di merito dedica apposito paragrafo alla valutazione della insussistenza di cause di esclusione della non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che li ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di tentato furto aggravato in abitazione (capo 1) e possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 cod. pen., capo 2); Considerato che la doglianza proposta — con cui le ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è: - generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; - manifestamente infondata, perché il giudice di merito dedica apposito paragrafo alla valutazione della insussistenza di cause di esclusione della non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che li ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 20405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris