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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21217/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Niccolini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 86/2020depositata il 02/04/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale diTrento il fratello Walter, esponendo che, il 13 maggio 2011, eradeceduto [OSCURATO:PERSONA], lasciando i due figli Walter e ChristianRavanelli; che i due fratelli avevano operato nell’impresa familiareNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026costituita con il padre [OSCURATO:PERSONA], divenendo nel 1993 soci dellaS.n.c.

“[OSCURATO:PERSONA] e Figli”, attiva nella commercializzazione delporfido; che, successivamente, nel 2004, era stata costituita lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; che i fratelli avevano poiseparato le rispettive posizioni mediante permuta delle partecipazionisociali, con conguaglio; che all’operazione societaria avevapartecipato anche il padre, il quale aveva ceduto le proprie quotedella S.n.c. al figlio Walter dietro il pagamento della somma di euro535.000,00, in effetti mai pagata; che, nell’ambito della complessivaoperazione, Walter aveva trasferito al fratello le quote della S.r.l.L’attore precisava che il de cuius aveva disposto delle propriesostanze con testamento olografo del 10 novembre 2010, lasciando alfiglio Walter la quota disponibile.

Precisava ancora che, nei mesiimmediatamente antecedenti il decesso, il de cuius aveva effettuatoprelievi di ingenti somme di denaro e che, tramite tali operazioni, egliaveva realizzato donazioni, dirette e indirette, in favore di Walter, giàbeneficiario di altre elargizioni monetarie ricevute dal genitore neglianni precedenti.

L’attore concludeva in conformità, chiedendol’accertamento della simulazione dell’atto di cessione delle quotesociali della S.n.c.

“[OSCURATO:PERSONA] e Figli, intercorsa fra il genitore eil fratello Walter, e la ricostruzione dell’asse ereditario, includendo ilcomplesso delle donazioni attuate dal de cuius a beneficio del fratello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale, per quanto ancora interessa,forniva una diversa giustificazione causale dei movimenti bancari edella cointestazione dei conti, tale da escludere l’ipotesi delladonazione sostenuta dall’attore; assumeva inoltre di aver corrispostoil prezzo delle quote sociali mediante finanziamenti bancari e diNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026vantare crediti verso l’asse ereditario per spese sostenutenell’interesse comune.Il Tribunale, con la sentenza n. 347/2019, definiva la lite neiseguenti termini: accertava che le somme prelevate dal defunto inprossimità della morte costituivano oggetto di donazione in favore diWalter, nulle per difetto di forma, essendo quindi le stesse somme daricomprendere nell’asse; accertava ancora che dovevanoricomprendersi nell’asse, in quanto costituenti donazioni, ulteriorielargizioni effettuate nel corso degli anni dal de cuius sempre infavore di Walter; quindi, sulla scorta della consulenza tecnica, ilTribunale determinava il valore dell’asse e la quota spettante aChristian [OSCURATO:PERSONA] in base al testamento, che quantificava in euro388.889,29, che Walter avrebbe dovuto versare al fratello.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], cuiresisteva [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 86/2020, haconfermato integralmente la decisione di primo grado; essa haritenuto che le somme prelevate dal defunto, in prossimità dellamorte, fossero state in effetti elargite in favore di Walter, il qualeaveva inoltre beneficiato di ulteriori elargizioni monetarie nel corsodegli anni.

La Corte di merito, con riguardo a tali elargizioni, hadisatteso la diversa ricostruzione causale proposta dal convenuto, peril quale si era trattato di restituzione di un prestito della somma dieuro 501.732,58, che egli aveva fatto precedentemente al padretramite assegni circolari; ha escluso inoltri errori o duplicazione diimporti nella ricostruzione proposta dal Tribunale.3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso WalterRavanelli sulla base di sette motivi.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026Christian [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia, ex art. 360 n.3 c.p.c., violazionedell’art. 116 c.p.c. e del principio generale del “più probabile che non”in riferimento alla dazione della somma di € 509.272,51.La Corte d’appello, nel riconoscere che il ricorrente era stato ilbeneficiario della somma sopra indicata, prelevata dal defunto daisuoi conti in prossimità della morte, avrebbe fondato il propriogiudizio non su fatti, ma su deduzioni, privilegiando un’ipotesi apreferenza di altre, seppure dotate di pari dignità logica.1.1.

Il motivo è infondato.La Corte ribadisce che in tema di prova per presunzione il giudice dimerito, rispetto alla deduzione del fatto noto  dall'ignoto, incontra ilsolo limite del rispetto del principio di probabilità ragionevole (Cass.n. 6387/2018).Non occorre, cioè, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano talida  far  apparire l'esistenza del fatto  ignoto come l'unica  conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame dinecessarietà assoluta ed esclusiva, ma basta che la operata inferenzasia effettuata alla stregua di un canone di mera probabilità, in base aregole (elastiche) di esperienza, con riferimento ad una connessionedi avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità(Cass. n. 5082/1997; n. 154/2006; n. 16993/2007; n. 2632/2014).

Ilgiudizio non deve sboccare in una affermazione di certezza: il criteriodella normalità comporta probabilità di sussistenza e compatibilitàdel fatto supposto con quello accertato (Cass. n. 597/1981).In altre parole, perché si abbia presunzione giuridicamentevalida, è sufficiente che il fatto ignoto sia deducibileNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026dai fatti noti secondo un univoco procedimento logico basato sull'idquod plerumque accidit (Cass. n. 1788/1987).

Questo vuol dire chela legge, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuoleimporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento diaccertamento dei fatti di causa, che può anche presentare qualchemargine di opinabilità (Cass. n. 2525/1976; n. 13546/2006).È stato incisivamente chiarito che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmenteconvincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n.22366/2021).

Unica vera regola-limite è che il giudizio sia fondato suvere e proprie massime di esperienza, escludendosi il giudizio percongettura (Cass. n. 6387/2018).

Gli elementi assunti come fonte dipresunzione debbono presentare i caratteri della gravità, univocità econcordanza e le argomentazioni giustificative del convincimento delgiudice debbono essere immuni da incoerenza logica e da omissionivertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di ritualideduzioni (Cass. n. 7189/1992; n. 701/1995).

Si ammette, peraltro,che la motivazione non debba rendere conto di tutte le singole fonti diprova, ma degli elementi essenziali di giudizio.

Se questi limiti sonostati osservati, la massima di esperienza è incensurabile incassazione.

Va da sé che il ricorrente in cassazione, il quale pretendadi superare la barriera dell’insindacabilità, «non può limitarsi aprospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazionelogica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazionelogica alternativa del fatto appaia come l'unica possibile» (Cass. n.3267/2008).

Tanto premesso, i fatti, accertati dalla Corte d’appello, sono iseguenti.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il de cuius, consapevole della prossima fine della sua vita, hasvuotato i conti correnti tramite prelievi di ingenti somme in contanti:tale scelta è stato intesa quale espressione della sua volontà di nonlasciare la liquidità nel patrimonio da devolvere agli eredi.

Taleinferenza, nella situazione considerata, è certamente ragionevole: unsimile comportamento, nella totale assenza di qualsiasi giustificazioneeconomica idonea a giustificare l’azzeramento dei continell’imminenza della morte, non può avere ragionevolmente altraspiegazione se non l’intenzione del de cuius di depauperare il futuropatrimonio ereditario, per un vantaggio oggettivo, ad esempio fiscale,di tutti i successibili (il che nel caso in esame deve escludersi, tenutoconto degli eventi) o per procurare un vantaggio extra hereditatem.

Èchiaro che, in questa diversa prospettiva, il soggetto avvantaggiatoben potrebbe essere uno dei successibili, che apprende per questa viale somme senza soggiacere al concorso ereditario.La Corte d’appello ha identificato il soggetto destinato a essereavvantaggiato da questa scelta del defunto, nel figlio Walter, e tantoha fatto sulla base di una serie di elementi che possono cosìcompendiarsi: in primo luogo, la consapevolezza del figlio Walter diquanto il genitore stava attuando; in secondo luogo, ha indicato altrielementi, desunti dalla situazione familiare del defunto, considerandoinfine anche la scelta operata dal genitore con il testamento, con ilquale ha istituito Walter erede nella disponibile.Il ricorrente si concentra su alcuni deli elementi valorizzati dallaCorte d’appello, e ventila più costruzioni alternative, che sarebbero asuo dire altrettanto plausibili di quella fatta propria dai giudici dimerito.

Ma in questo senso il ricorrente non tiene conto delprincipio sopra richiamato, secondo cui, rispetto alla valutazione dellaNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026prova, la critica proponibile in cassazione non deve sfociare in unaricostruzione alternativa, ma deve apparire come l’unica possibile.

Aun attento esame, le spiegazioni proposte dal ricorrente nonprospettare alcun fatto idoneo a giustificarle in concreto, sifondano sulla pura possibilità materiale del loro accadimento, così,in particolare, l’ipotesi che sia stato il fratello, il quale possedeva lechiavi della casa del genitore, a introdursi in essa e sottrarre ildenaro.

Lo stesso dicasi quanto alla possibilità che il decuius non avesse voluto beneficiare “nessuno dei due figli o che terzepersone fossero beneficiate”.

Invero, la deduzione, nella situazionepersonale del defunto, prossimo alla morte e consapevole di ciò, èastratta quanto quella della sottrazione ad opera del fratello.

Ilricorrente prospetta una tale eventualità, ma non indica alcunelemento, sottoposto all’attenzione della Corte, dal quale risultaval’esistenza di altri legami significativi del defunto fuori dall’ambitofamiliare costituito dai figli.

Nello stesso tempo, è un fatto oggettivo,che il denaro, prelevato in contanti dal defunto, non fu ritrovato nelsuo patrimonio all’apertura della successione, senza che sia neancheventilabile in astratto la possibilità di una sua diretta utilizzazione delde cuius.

In definitiva, il ragionamento della Corte d’appello, nellaparte in cui ha identificato nel figlio Walter il beneficiariodelle somme prelevate da [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dellamorte, somme destinate altrimenti al concorso fra glieredi, è immune da incoerenza logica e da omissioni vertenti suelementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.Esso, pertanto, è incensurabile in questa sede.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/20262.

Il secondo motivo denunzia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 2712, 1823, 1838, 1140 e 2729 quest’ultimo anche inriferimento all’art. 2721 c.c.Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corted’appello ha negato l’appartenenza al ricorrente della somma di euro501.732,28, proveniente dalla liquidazione di titoli intestati al soloWalter, che egli aveva consegnato al genitore tramite assegnicircolari.

I successivi movimenti, dal padre al figlio, non eranodonazioni, avendo il genitore restituito quanto ricevuto da Walter.

Igiudici di merito hanno posto l’accento sulla provenienza, dalpatrimonio paterno, della provvista per l’acquisto dei titoli poi liquidatida Walter, e sulla base di ciò, in contrato con elementi documentalioggettivi, hanno riconosciuto che i «denari non fossero dell’attualericorrente».2.1.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenzaimpugnata deve essere precisata.Il fatto che la provenienza della provvista impiegata per l’acquistodei titoli in nome di Walter provenisse dal patrimonio del genitore, diper sé, non contraddice l’appartenenza di essi all’intestatario.

Laprovenienza fa piuttosto emergere una donazione indiretta fatta dalgenitore al figlio (salva l’ipotesi della simulazione, che non èstata prospettata nel caso di specie).

È quindi corretta ladeduzione del ricorrente, che l’intestatario dei titoli, nel momento incui ha consegnato il ricavato della loro liquidazione al padre, hadisposto di denaro personale.

Il rilievo, però, non giova alla tesi delricorrente, il quale avrebbe dovuto dedurre e provare che la consegnaavvenne in forza di un rapporto che implicasse l’obbligo del genitoredi restituire il denaro ricevuto (Cass. n. 20864/2025;Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 30944/2018).

E una tale prova nel caso di specie avrebbe dovutoessere rigorosa, al fine di escludere le ipotesi, giustificabili in forzadella pacifica e accertata provenienza della provvista dal patrimoniodel padre, dell’intestazione fiduciaria o della risoluzione delladonazione già realizzata tramite l’intestazione dei titoli in nomealtrui.3.

Il terzo motivo denunzia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti,per avere la Corte escluso, senza adeguata motivazione, che lasomma di euro 501.732,58 provenisse dal suo patrimonio,nonostante la documentazione bancaria attestasse la liquidazione diun suo deposito titoli e i redditi dichiarati rendessero plausibilel’accumulo dell’importo.

Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbefondato la decisione su presunzioni e su una valutazione incompletadelle prove, senza considerare gli elementi contabili e senza spiegarela diversa provenienza della somma.Il motivo, sotto l’angolo visuale dell’appartenenza delle sommeprovenienti dalla liquidazione, si dirige contro il substrato di fatto inforza del quale la Corte d’appello ha riconosciuto che laprovvista utilizzata per il loro acquisto proveniva dal patrimoniopaterno.

Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di non averetenuto conto di documenti, i quali comprovavano che il ricorrente,almeno per l’importo di euro 354.701,20, disponeva dei mezziutilizzati per l’investimento.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto investe una questione difatto risolta allo stesso modo nei due gradi di giudizio, incorrendoquindi nella preclusione della c.d.

“doppia conforme”, trattandosi digiudizio d'appello iniziato con citazione notificata dopo l’11 settembreNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/20262012 (art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, appunto,ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/2014).In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame difatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppiaconforme.

L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le"questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni",con il conseguente onere del ricorrente, il quale voglia evitare diincorrere nell’inammissibilità del motivo, di indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n.8320/2022).4.

Il quarto motivo denunzia, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c.

Il motivo, coordinato con i precedenti,propone la seguente censure: seppure si potesse riconoscere che ititoli furono acquistati con denaro del padre non per questo avrebbepotuto riconoscersi che il ricavato della liquidazione fosse del padre enon del figlio.

La consegna dei relativi assegni circolari non potevaessere che l’adempimento di un accordo intercorso fra i due.La ricostruzione è giuridicamente corretta, ma non modifica itermini della questione a vantaggio del ricorrente.Il problema che si pone nel caso in esame non attiene allaproprietà del denaro derivante dalla liquidazione, ma si appunta sul“titolo” in forza del quale Walter consegnò il denaro al padre.

Egliavrebbe dovuto provare l’esistenza di un titolo che importassel’obbligo della restituzione.

Come anticipato, di tale titolo il ricorrentenon ha fornito la prova.

Invero, nella prospettiva che emerge dalricorso, l’obbligo di restituzione è fondato sul semplice fatto materialeNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026della consegna di denaro, che tuttavia non vale a giustificare leimplicazioni che il ricorrente vorrebbe ricavarne, come sopra giàchiarito.5.

Il quinto motivo denunzia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 744 e 1298 c.c.Si sostiene che il conteggio delle donazioni, eseguito dalla Corted’appello, ha comportato una “duplicazione” delle somme donate, chesarebbero state conteggiate due volta a scapito del donatario.La Corte d’appello ha riconosciuto che «[OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo2005 preleva € 540.000,00 da un suo conto personale presso laCassa Rurale di Lavis e lo versa, per intero, su un nuovo contocorrente, cointestato al figlio Walter, presso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: escluso che quest’ultimo fosse in credito verso ilpadre per € 501.732,58, correttamente il Tribunale ha ritenutooggetto di donazione l’importo di € 270.000,00.

Questo contocointestato è stato poi azzerato per accendere, con l’importo di €500.000,00 dallo stesso prelevato, altro conto, sempre cointestato alde cuius ed all’appellante, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pergine.

Daquesto conto, nel corso degli anni, verranno effettuati prelievi (il 18settembre 2008 per € 50.313,41, il 29 ottobre 2010 per € 50.000,00,il 17 dicembre 2010 per € 210.000,00, il 12 gennaio 2011 per €20.000,00) tutti in favore dell’appellante, il quale non ha contestatodi averli ricevuti».Si innesta qui la censura proposta con il motivo in esame: «LaCorte però, a pag. 19, dopo avere erroneamente ritenuto oggetto didonazione 270 mila euro, afferma subito dopo che anche i prelievieffettuati dal medesimo conto (340 mila euro) ove erano arrivati idanari in donazione debbono essere considerati come una nuovaNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026donazione nella misura della metà (170 mila euro).

Invece, se lamatematica non è una opinione, dalle somme prelevate (340 milaeuro) doveva dedursi quanto era già suo (ovvero 250 mila euro) ed ilrisultato doveva – se mai – ammontare ad euro 90 mila!».5.1.

Il motivo è fondato.La Corte d’appello, dopo aver riconosciuto la donazione di euro270.000,00 in relazione al conto originario cointestato con il figlioWalter, ha dato per scontato che l’apertura del nuovo conto, con ildeposito della somma di euro 500.000,00, fosse stata fatta con laprovvista proveniente dal conto vecchio, senza soluzione dicontinuità.

Quindi, nel momento in cui il ricorrente ha beneficiatodell’importo di euro 340.000,00, attinto dal nuovo conto, ilprelevamento doveva essere coordinato con le vicende dei due conti,come ricostruite dalla stessa Corte d’appello.La Corte d’appello ha imputato a Walter la metà della sommaprelevata di euro 340.000,00, pari a euro 170.000,00 che è stataaggiunta ai 270.000 già ricevuti.

In questo modo, Walter avrebbericevuto in totale la somma di euro 440.000,00, mentre laricostruzione contabile della vicenda giustifica l’addebito a Walter diuna somma non superiore ad euro 360.000,00, non avendo eglibeneficiato, sulla base dei conteggi proposti dalla Corte di merito, senon dell’importo prelevato dal nuovo conto pari a euro 340.000,00,oltre all’eventuale residuo della donazione precedente dei 270.000,00euro.

Si ribadisce che emerge dalla sentenza impugnata che taleoriginaria donazione di euro 270.000,00 per la parte corrispondente aeuro 250.000,00 è stata utilizzata per l’apertura del nuovo conto.Insomma delle due l’una: o si considera la cointestazione del nuovoconto una vicenda autonoma, e allora, non risultando altri movimentiNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026su tale conto a beneficio di Walter oltre a quelli rinvenienti dagliassegni (340.000), egli per l’importo corrispondente ad euro250.000,00, avrebbe prelevato soldi propri: in totale la donazionerinveniente dal nuovo sarebbe di euro 90.000,00 che si aggiungono ai270.000 euro già ricevuti; oppure le vicende dei due conti vannocoordinate, e allora la donazione precedente di 270.000,00 non vacalcolata a beneficio di Walter per intero, ma solo per la parte nonconfluita nel nuovo conto, dal quale Walter ha poi attinto la somma dieuro 340.000,00, da calcolare in questo caso per l’intero: il risultato ènaturalmente identico e porta a un importo teorico che non potrebbesuperare euro 360.000,00.Il motivo, pertanto, deve essere accolto e la Corte di rinvio dovràprocedere a nuovo calcolo, imputando a Walter non l’intera donazionedi euro 270.000,00, derivante dalla prima contestazione, ma solo laparte eccedente la somma di euro 250.000,00 impiegata perl’apertura del nuovo conto cointestato, se e in quanto l’eccedenza siaandata effettivamente a suo beneficio.

A ciò andrà aggiunto l’interoimporto di euro 340.000,00, prelevato dal nuovo conto.6.

Il sesto motivo denunzia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo in ordine alla inesistenza del credito neiconfronti del fisco; denunzia, inoltre, in relazione al medesimocontenuto della decisione, violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c. edell’art. 112 c.p.c.Il motivo riguarda il credito Irpef del defunto.

Con la comparsaconclusionale, il ricorrente aveva richiesto di essere rimesso intermini per la produzione di un documento dal quale risultava che ilcredito Irpef del defunto, compreso nella massa, era stato riscossopro quota dei due coeredi.

La Corte d’appello non ha considerato taleNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026richiesta, ma, allo stesso tempo, ha affermato che la circostanza,relativa alla riscossione pro quota, non era stata provata.6.1.

Il motivo è fondato.Il controricorrente, con riguardo a tale censura, ne sostienel’irrilevanza a priori, osservando che il «tribunale avevasemplicemente accertato che l’intero credito nei confronti dell’erariodovesse comprendersi nel relictum».

Il che è vero, ma la replicatrascura che il primo giudice, dopo avere correttamente calcolato lequote sulla totalità del relictum, comprensivo dell’intero importo delcredito, ha condannato Walter al pagamento del controvaloremonetario dell’intera quota, considerando il credito, compresonell’asse, appannaggio del solo Walter.

Se, invece, il credito fossestato riscosso pro quota, come il ricorrente avrebbe voluto provaretramite la produzione documentale fatta con la comparsaconclusionale, la misura della condanna avrebbe dovuto tenerneconto, riducendola dell’importo corrispondente.Trattandosi di documento formato dopo la precisazione delleconclusioni, che l’interessato non aveva potuto produrre prima percausa a sé non imputabile (Cass. n. 12574/2019; n. 3136/2013), laCorte d’appello avrebbe dovuto ammetterne la produzione.7.

Il settimo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per lamancata considerazione della domanda con la quale il ricorrenteaveva fatto valere una pluralità di crediti per pagamenti eseguitinell’interesse dell’eredità.7.1.

Il motivo è inammissibile.Il giudice di primo grado aveva considerato i crediti fatti valere dalconvenuto, esprimendosi in questi termini: «si rileva che il convenutoha dedotto in causa l’esistenza di alcuni debiti della massa nei suoiNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026confronti; l’accertamento dell’esistenza di tali debiti (che avrebbeassunto rilievo ove si fosse dovuta esaminare la domanda diriduzione) è superfluo in mancanza di una espressa domanda dicondanna dell’attore al pagamento della quota sullo stessogravante».Tali affermazioni contengono una duplice pronunzia: il primogiudice, da un lato, ammette che i pagamenti eseguiti da uno deglieredi fossero debiti della massa, ma ne ha escluso larilevanza, perché non occorreva esaminare la domanda di riduzione;da qui la conseguenza, apparentemente coerente, che la verifica erairrilevante, in assenza di domanda di condanna al pagamento proquota dell’importo anticipato.

Ora la prima statuizione è certamentediscutibile, perché i pesi ereditari sono da conteggiare nell’asse ai finidella riunione fittizia non solo quando sia proposta domanda diriduzione, ma ogni qual volta, come chiarito da questa Corte, sianecessario accertare nel caso la legittima (Cass. n. 7/1967; n.837/1986): si fa proprio l’esempio, ricorrente nel caso dispecie, dell’istituzione testamentaria generica nella disponibile (Cass.n. 14193/2022).

Tuttavia, tale statuizione non risulta essere statacensurata in appello, mentre avrebbe dovuto esserlo, perché, fuoridalla prospettiva della ricostruzione della massa, si avrebbe unrapporto di debito-credito fra coeredi, da far valere con appositadomanda (Cass. n. 1458/2002; n. 4364/2002; n. 25120/2018; n.27086/2021; n. 1319/2024).Il ricorrente si duole, in questa sede, della mancata considerazionedei propri crediti, precisando genericamente di aver proposto la“doglianza”: si trattava invece di precisare, con la specificità richiestain cassazione ai fini della denunzia di un error in procedendo (Cass. n.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/20263612/2022), di avere proposto una specifica ragione di censura voltaa contrastare la statuizione del primo giudice, nel senso che ladomanda di condanna era stata in effetti proposta.È identicamente inammissibile la censura relativa alla mancataconsiderazione della richiesta di riapertura dell’istruzione.Si deve aggiungere che i capitoli non ammessi sono privi didecisività.8.

In conclusione, sono accolti il quinto e il sesto motivo; sonorigettati i primi quattro motivi; è inammissibile il settimo motivo; lasentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causarinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Trento in diversacomposizione, la quale riesaminerà la vicenda attenendosi alleindicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare lespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo e il sesto motivo; rigetta il primo,il secondo, il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibile il settimomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Niccolini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 86/2020depositata il 02/04/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale diTrento il fratello Walter, esponendo che, il 13 maggio 2011, eradeceduto [OSCURATO:PERSONA], lasciando i due figli Walter e ChristianRavanelli; che i due fratelli avevano operato nell’impresa familiareNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026costituita con il padre [OSCURATO:PERSONA], divenendo nel 1993 soci dellaS.n.c. “[OSCURATO:PERSONA] e Figli”, attiva nella commercializzazione delporfido; che, successivamente, nel 2004, era stata costituita lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; che i fratelli avevano poiseparato le rispettive posizioni mediante permuta delle partecipazionisociali, con conguaglio; che all’operazione societaria avevapartecipato anche il padre, il quale aveva ceduto le proprie quotedella S.n.c. al figlio Walter dietro il pagamento della somma di euro535.000,00, in effetti mai pagata; che, nell’ambito della complessivaoperazione, Walter aveva trasferito al fratello le quote della S.r.l.L’attore precisava che il de cuius aveva disposto delle propriesostanze con testamento olografo del 10 novembre 2010, lasciando alfiglio Walter la quota disponibile. Precisava ancora che, nei mesiimmediatamente antecedenti il decesso, il de cuius aveva effettuatoprelievi di ingenti somme di denaro e che, tramite tali operazioni, egliaveva realizzato donazioni, dirette e indirette, in favore di Walter, giàbeneficiario di altre elargizioni monetarie ricevute dal genitore neglianni precedenti. L’attore concludeva in conformità, chiedendol’accertamento della simulazione dell’atto di cessione delle quotesociali della S.n.c. “[OSCURATO:PERSONA] e Figli, intercorsa fra il genitore eil fratello Walter, e la ricostruzione dell’asse ereditario, includendo ilcomplesso delle donazioni attuate dal de cuius a beneficio del fratello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale, per quanto ancora interessa,forniva una diversa giustificazione causale dei movimenti bancari edella cointestazione dei conti, tale da escludere l’ipotesi delladonazione sostenuta dall’attore; assumeva inoltre di aver corrispostoil prezzo delle quote sociali mediante finanziamenti bancari e diNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026vantare crediti verso l’asse ereditario per spese sostenutenell’interesse comune.Il Tribunale, con la sentenza n. 347/2019, definiva la lite neiseguenti termini: accertava che le somme prelevate dal defunto inprossimità della morte costituivano oggetto di donazione in favore diWalter, nulle per difetto di forma, essendo quindi le stesse somme daricomprendere nell’asse; accertava ancora che dovevanoricomprendersi nell’asse, in quanto costituenti donazioni, ulteriorielargizioni effettuate nel corso degli anni dal de cuius sempre infavore di Walter; quindi, sulla scorta della consulenza tecnica, ilTribunale determinava il valore dell’asse e la quota spettante aChristian [OSCURATO:PERSONA] in base al testamento, che quantificava in euro388.889,29, che Walter avrebbe dovuto versare al fratello.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], cuiresisteva [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 86/2020, haconfermato integralmente la decisione di primo grado; essa haritenuto che le somme prelevate dal defunto, in prossimità dellamorte, fossero state in effetti elargite in favore di Walter, il qualeaveva inoltre beneficiato di ulteriori elargizioni monetarie nel corsodegli anni. La Corte di merito, con riguardo a tali elargizioni, hadisatteso la diversa ricostruzione causale proposta dal convenuto, peril quale si era trattato di restituzione di un prestito della somma dieuro 501.732,58, che egli aveva fatto precedentemente al padretramite assegni circolari; ha escluso inoltri errori o duplicazione diimporti nella ricostruzione proposta dal Tribunale.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso WalterRavanelli sulla base di sette motivi.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026Christian [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia, ex art. 360 n.3 c.p.c., violazionedell’art. 116 c.p.c. e del principio generale del “più probabile che non”in riferimento alla dazione della somma di € 509.272,51.La Corte d’appello, nel riconoscere che il ricorrente era stato ilbeneficiario della somma sopra indicata, prelevata dal defunto daisuoi conti in prossimità della morte, avrebbe fondato il propriogiudizio non su fatti, ma su deduzioni, privilegiando un’ipotesi apreferenza di altre, seppure dotate di pari dignità logica.1.1. Il motivo è infondato.La Corte ribadisce che in tema di prova per presunzione il giudice dimerito, rispetto alla deduzione del fatto noto  dall'ignoto, incontra ilsolo limite del rispetto del principio di probabilità ragionevole (Cass.n. 6387/2018).Non occorre, cioè, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano talida  far  apparire l'esistenza del fatto  ignoto come l'unica  conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame dinecessarietà assoluta ed esclusiva, ma basta che la operata inferenzasia effettuata alla stregua di un canone di mera probabilità, in base aregole (elastiche) di esperienza, con riferimento ad una connessionedi avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità(Cass. n. 5082/1997; n. 154/2006; n. 16993/2007; n. 2632/2014). Ilgiudizio non deve sboccare in una affermazione di certezza: il criteriodella normalità comporta probabilità di sussistenza e compatibilitàdel fatto supposto con quello accertato (Cass. n. 597/1981).In altre parole, perché si abbia presunzione giuridicamentevalida, è sufficiente che il fatto ignoto sia deducibileNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026dai fatti noti secondo un univoco procedimento logico basato sull'idquod plerumque accidit (Cass. n. 1788/1987). Questo vuol dire chela legge, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuoleimporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento diaccertamento dei fatti di causa, che può anche presentare qualchemargine di opinabilità (Cass. n. 2525/1976; n. 13546/2006).È stato incisivamente chiarito che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmenteconvincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n.22366/2021). Unica vera regola-limite è che il giudizio sia fondato suvere e proprie massime di esperienza, escludendosi il giudizio percongettura (Cass. n. 6387/2018). Gli elementi assunti come fonte dipresunzione debbono presentare i caratteri della gravità, univocità econcordanza e le argomentazioni giustificative del convincimento delgiudice debbono essere immuni da incoerenza logica e da omissionivertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di ritualideduzioni (Cass. n. 7189/1992; n. 701/1995). Si ammette, peraltro,che la motivazione non debba rendere conto di tutte le singole fonti diprova, ma degli elementi essenziali di giudizio. Se questi limiti sonostati osservati, la massima di esperienza è incensurabile incassazione. Va da sé che il ricorrente in cassazione, il quale pretendadi superare la barriera dell’insindacabilità, «non può limitarsi aprospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazionelogica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazionelogica alternativa del fatto appaia come l'unica possibile» (Cass. n.3267/2008). Tanto premesso, i fatti, accertati dalla Corte d’appello, sono iseguenti.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il de cuius, consapevole della prossima fine della sua vita, hasvuotato i conti correnti tramite prelievi di ingenti somme in contanti:tale scelta è stato intesa quale espressione della sua volontà di nonlasciare la liquidità nel patrimonio da devolvere agli eredi. Taleinferenza, nella situazione considerata, è certamente ragionevole: unsimile comportamento, nella totale assenza di qualsiasi giustificazioneeconomica idonea a giustificare l’azzeramento dei continell’imminenza della morte, non può avere ragionevolmente altraspiegazione se non l’intenzione del de cuius di depauperare il futuropatrimonio ereditario, per un vantaggio oggettivo, ad esempio fiscale,di tutti i successibili (il che nel caso in esame deve escludersi, tenutoconto degli eventi) o per procurare un vantaggio extra hereditatem. Èchiaro che, in questa diversa prospettiva, il soggetto avvantaggiatoben potrebbe essere uno dei successibili, che apprende per questa viale somme senza soggiacere al concorso ereditario.La Corte d’appello ha identificato il soggetto destinato a essereavvantaggiato da questa scelta del defunto, nel figlio Walter, e tantoha fatto sulla base di una serie di elementi che possono cosìcompendiarsi: in primo luogo, la consapevolezza del figlio Walter diquanto il genitore stava attuando; in secondo luogo, ha indicato altrielementi, desunti dalla situazione familiare del defunto, considerandoinfine anche la scelta operata dal genitore con il testamento, con ilquale ha istituito Walter erede nella disponibile.Il ricorrente si concentra su alcuni deli elementi valorizzati dallaCorte d’appello, e ventila più costruzioni alternative, che sarebbero asuo dire altrettanto plausibili di quella fatta propria dai giudici dimerito. Ma in questo senso il ricorrente non tiene conto delprincipio sopra richiamato, secondo cui, rispetto alla valutazione dellaNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026prova, la critica proponibile in cassazione non deve sfociare in unaricostruzione alternativa, ma deve apparire come l’unica possibile. Aun attento esame, le spiegazioni proposte dal ricorrente nonprospettare alcun fatto idoneo a giustificarle in concreto, sifondano sulla pura possibilità materiale del loro accadimento, così,in particolare, l’ipotesi che sia stato il fratello, il quale possedeva lechiavi della casa del genitore, a introdursi in essa e sottrarre ildenaro. Lo stesso dicasi quanto alla possibilità che il decuius non avesse voluto beneficiare “nessuno dei due figli o che terzepersone fossero beneficiate”. Invero, la deduzione, nella situazionepersonale del defunto, prossimo alla morte e consapevole di ciò, èastratta quanto quella della sottrazione ad opera del fratello. Ilricorrente prospetta una tale eventualità, ma non indica alcunelemento, sottoposto all’attenzione della Corte, dal quale risultaval’esistenza di altri legami significativi del defunto fuori dall’ambitofamiliare costituito dai figli. Nello stesso tempo, è un fatto oggettivo,che il denaro, prelevato in contanti dal defunto, non fu ritrovato nelsuo patrimonio all’apertura della successione, senza che sia neancheventilabile in astratto la possibilità di una sua diretta utilizzazione delde cuius. In definitiva, il ragionamento della Corte d’appello, nellaparte in cui ha identificato nel figlio Walter il beneficiariodelle somme prelevate da [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dellamorte, somme destinate altrimenti al concorso fra glieredi, è immune da incoerenza logica e da omissioni vertenti suelementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.Esso, pertanto, è incensurabile in questa sede.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Il secondo motivo denunzia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 2712, 1823, 1838, 1140 e 2729 quest’ultimo anche inriferimento all’art. 2721 c.c.Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corted’appello ha negato l’appartenenza al ricorrente della somma di euro501.732,28, proveniente dalla liquidazione di titoli intestati al soloWalter, che egli aveva consegnato al genitore tramite assegnicircolari. I successivi movimenti, dal padre al figlio, non eranodonazioni, avendo il genitore restituito quanto ricevuto da Walter. Igiudici di merito hanno posto l’accento sulla provenienza, dalpatrimonio paterno, della provvista per l’acquisto dei titoli poi liquidatida Walter, e sulla base di ciò, in contrato con elementi documentalioggettivi, hanno riconosciuto che i «denari non fossero dell’attualericorrente».2.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenzaimpugnata deve essere precisata.Il fatto che la provenienza della provvista impiegata per l’acquistodei titoli in nome di Walter provenisse dal patrimonio del genitore, diper sé, non contraddice l’appartenenza di essi all’intestatario. Laprovenienza fa piuttosto emergere una donazione indiretta fatta dalgenitore al figlio (salva l’ipotesi della simulazione, che non èstata prospettata nel caso di specie). È quindi corretta ladeduzione del ricorrente, che l’intestatario dei titoli, nel momento incui ha consegnato il ricavato della loro liquidazione al padre, hadisposto di denaro personale. Il rilievo, però, non giova alla tesi delricorrente, il quale avrebbe dovuto dedurre e provare che la consegnaavvenne in forza di un rapporto che implicasse l’obbligo del genitoredi restituire il denaro ricevuto (Cass. n. 20864/2025;Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 30944/2018). E una tale prova nel caso di specie avrebbe dovutoessere rigorosa, al fine di escludere le ipotesi, giustificabili in forzadella pacifica e accertata provenienza della provvista dal patrimoniodel padre, dell’intestazione fiduciaria o della risoluzione delladonazione già realizzata tramite l’intestazione dei titoli in nomealtrui.3. Il terzo motivo denunzia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti,per avere la Corte escluso, senza adeguata motivazione, che lasomma di euro 501.732,58 provenisse dal suo patrimonio,nonostante la documentazione bancaria attestasse la liquidazione diun suo deposito titoli e i redditi dichiarati rendessero plausibilel’accumulo dell’importo. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbefondato la decisione su presunzioni e su una valutazione incompletadelle prove, senza considerare gli elementi contabili e senza spiegarela diversa provenienza della somma.Il motivo, sotto l’angolo visuale dell’appartenenza delle sommeprovenienti dalla liquidazione, si dirige contro il substrato di fatto inforza del quale la Corte d’appello ha riconosciuto che laprovvista utilizzata per il loro acquisto proveniva dal patrimoniopaterno. Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di non averetenuto conto di documenti, i quali comprovavano che il ricorrente,almeno per l’importo di euro 354.701,20, disponeva dei mezziutilizzati per l’investimento.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto investe una questione difatto risolta allo stesso modo nei due gradi di giudizio, incorrendoquindi nella preclusione della c.d. “doppia conforme”, trattandosi digiudizio d'appello iniziato con citazione notificata dopo l’11 settembreNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/20262012 (art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, appunto,ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/2014).In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame difatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppiaconforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le"questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni",con il conseguente onere del ricorrente, il quale voglia evitare diincorrere nell’inammissibilità del motivo, di indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n.8320/2022).4. Il quarto motivo denunzia, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. Il motivo, coordinato con i precedenti,propone la seguente censure: seppure si potesse riconoscere che ititoli furono acquistati con denaro del padre non per questo avrebbepotuto riconoscersi che il ricavato della liquidazione fosse del padre enon del figlio. La consegna dei relativi assegni circolari non potevaessere che l’adempimento di un accordo intercorso fra i due.La ricostruzione è giuridicamente corretta, ma non modifica itermini della questione a vantaggio del ricorrente.Il problema che si pone nel caso in esame non attiene allaproprietà del denaro derivante dalla liquidazione, ma si appunta sul“titolo” in forza del quale Walter consegnò il denaro al padre. Egliavrebbe dovuto provare l’esistenza di un titolo che importassel’obbligo della restituzione. Come anticipato, di tale titolo il ricorrentenon ha fornito la prova. Invero, nella prospettiva che emerge dalricorso, l’obbligo di restituzione è fondato sul semplice fatto materialeNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026della consegna di denaro, che tuttavia non vale a giustificare leimplicazioni che il ricorrente vorrebbe ricavarne, come sopra giàchiarito.5. Il quinto motivo denunzia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 744 e 1298 c.c.Si sostiene che il conteggio delle donazioni, eseguito dalla Corted’appello, ha comportato una “duplicazione” delle somme donate, chesarebbero state conteggiate due volta a scapito del donatario.La Corte d’appello ha riconosciuto che «[OSCURATO:PERSONA] il 31 marzo2005 preleva € 540.000,00 da un suo conto personale presso laCassa Rurale di Lavis e lo versa, per intero, su un nuovo contocorrente, cointestato al figlio Walter, presso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: escluso che quest’ultimo fosse in credito verso ilpadre per € 501.732,58, correttamente il Tribunale ha ritenutooggetto di donazione l’importo di € 270.000,00. Questo contocointestato è stato poi azzerato per accendere, con l’importo di €500.000,00 dallo stesso prelevato, altro conto, sempre cointestato alde cuius ed all’appellante, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pergine. Daquesto conto, nel corso degli anni, verranno effettuati prelievi (il 18settembre 2008 per € 50.313,41, il 29 ottobre 2010 per € 50.000,00,il 17 dicembre 2010 per € 210.000,00, il 12 gennaio 2011 per €20.000,00) tutti in favore dell’appellante, il quale non ha contestatodi averli ricevuti».Si innesta qui la censura proposta con il motivo in esame: «LaCorte però, a pag. 19, dopo avere erroneamente ritenuto oggetto didonazione 270 mila euro, afferma subito dopo che anche i prelievieffettuati dal medesimo conto (340 mila euro) ove erano arrivati idanari in donazione debbono essere considerati come una nuovaNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026donazione nella misura della metà (170 mila euro). Invece, se lamatematica non è una opinione, dalle somme prelevate (340 milaeuro) doveva dedursi quanto era già suo (ovvero 250 mila euro) ed ilrisultato doveva – se mai – ammontare ad euro 90 mila!».5.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello, dopo aver riconosciuto la donazione di euro270.000,00 in relazione al conto originario cointestato con il figlioWalter, ha dato per scontato che l’apertura del nuovo conto, con ildeposito della somma di euro 500.000,00, fosse stata fatta con laprovvista proveniente dal conto vecchio, senza soluzione dicontinuità. Quindi, nel momento in cui il ricorrente ha beneficiatodell’importo di euro 340.000,00, attinto dal nuovo conto, ilprelevamento doveva essere coordinato con le vicende dei due conti,come ricostruite dalla stessa Corte d’appello.La Corte d’appello ha imputato a Walter la metà della sommaprelevata di euro 340.000,00, pari a euro 170.000,00 che è stataaggiunta ai 270.000 già ricevuti. In questo modo, Walter avrebbericevuto in totale la somma di euro 440.000,00, mentre laricostruzione contabile della vicenda giustifica l’addebito a Walter diuna somma non superiore ad euro 360.000,00, non avendo eglibeneficiato, sulla base dei conteggi proposti dalla Corte di merito, senon dell’importo prelevato dal nuovo conto pari a euro 340.000,00,oltre all’eventuale residuo della donazione precedente dei 270.000,00euro. Si ribadisce che emerge dalla sentenza impugnata che taleoriginaria donazione di euro 270.000,00 per la parte corrispondente aeuro 250.000,00 è stata utilizzata per l’apertura del nuovo conto.Insomma delle due l’una: o si considera la cointestazione del nuovoconto una vicenda autonoma, e allora, non risultando altri movimentiNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026su tale conto a beneficio di Walter oltre a quelli rinvenienti dagliassegni (340.000), egli per l’importo corrispondente ad euro250.000,00, avrebbe prelevato soldi propri: in totale la donazionerinveniente dal nuovo sarebbe di euro 90.000,00 che si aggiungono ai270.000 euro già ricevuti; oppure le vicende dei due conti vannocoordinate, e allora la donazione precedente di 270.000,00 non vacalcolata a beneficio di Walter per intero, ma solo per la parte nonconfluita nel nuovo conto, dal quale Walter ha poi attinto la somma dieuro 340.000,00, da calcolare in questo caso per l’intero: il risultato ènaturalmente identico e porta a un importo teorico che non potrebbesuperare euro 360.000,00.Il motivo, pertanto, deve essere accolto e la Corte di rinvio dovràprocedere a nuovo calcolo, imputando a Walter non l’intera donazionedi euro 270.000,00, derivante dalla prima contestazione, ma solo laparte eccedente la somma di euro 250.000,00 impiegata perl’apertura del nuovo conto cointestato, se e in quanto l’eccedenza siaandata effettivamente a suo beneficio. A ciò andrà aggiunto l’interoimporto di euro 340.000,00, prelevato dal nuovo conto.6. Il sesto motivo denunzia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca un fatto decisivo in ordine alla inesistenza del credito neiconfronti del fisco; denunzia, inoltre, in relazione al medesimocontenuto della decisione, violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c. edell’art. 112 c.p.c.Il motivo riguarda il credito Irpef del defunto. Con la comparsaconclusionale, il ricorrente aveva richiesto di essere rimesso intermini per la produzione di un documento dal quale risultava che ilcredito Irpef del defunto, compreso nella massa, era stato riscossopro quota dei due coeredi. La Corte d’appello non ha considerato taleNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026richiesta, ma, allo stesso tempo, ha affermato che la circostanza,relativa alla riscossione pro quota, non era stata provata.6.1. Il motivo è fondato.Il controricorrente, con riguardo a tale censura, ne sostienel’irrilevanza a priori, osservando che il «tribunale avevasemplicemente accertato che l’intero credito nei confronti dell’erariodovesse comprendersi nel relictum». Il che è vero, ma la replicatrascura che il primo giudice, dopo avere correttamente calcolato lequote sulla totalità del relictum, comprensivo dell’intero importo delcredito, ha condannato Walter al pagamento del controvaloremonetario dell’intera quota, considerando il credito, compresonell’asse, appannaggio del solo Walter. Se, invece, il credito fossestato riscosso pro quota, come il ricorrente avrebbe voluto provaretramite la produzione documentale fatta con la comparsaconclusionale, la misura della condanna avrebbe dovuto tenerneconto, riducendola dell’importo corrispondente.Trattandosi di documento formato dopo la precisazione delleconclusioni, che l’interessato non aveva potuto produrre prima percausa a sé non imputabile (Cass. n. 12574/2019; n. 3136/2013), laCorte d’appello avrebbe dovuto ammetterne la produzione.7. Il settimo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per lamancata considerazione della domanda con la quale il ricorrenteaveva fatto valere una pluralità di crediti per pagamenti eseguitinell’interesse dell’eredità.7.1. Il motivo è inammissibile.Il giudice di primo grado aveva considerato i crediti fatti valere dalconvenuto, esprimendosi in questi termini: «si rileva che il convenutoha dedotto in causa l’esistenza di alcuni debiti della massa nei suoiNumero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/2026confronti; l’accertamento dell’esistenza di tali debiti (che avrebbeassunto rilievo ove si fosse dovuta esaminare la domanda diriduzione) è superfluo in mancanza di una espressa domanda dicondanna dell’attore al pagamento della quota sullo stessogravante».Tali affermazioni contengono una duplice pronunzia: il primogiudice, da un lato, ammette che i pagamenti eseguiti da uno deglieredi fossero debiti della massa, ma ne ha escluso larilevanza, perché non occorreva esaminare la domanda di riduzione;da qui la conseguenza, apparentemente coerente, che la verifica erairrilevante, in assenza di domanda di condanna al pagamento proquota dell’importo anticipato. Ora la prima statuizione è certamentediscutibile, perché i pesi ereditari sono da conteggiare nell’asse ai finidella riunione fittizia non solo quando sia proposta domanda diriduzione, ma ogni qual volta, come chiarito da questa Corte, sianecessario accertare nel caso la legittima (Cass. n. 7/1967; n.837/1986): si fa proprio l’esempio, ricorrente nel caso dispecie, dell’istituzione testamentaria generica nella disponibile (Cass.n. 14193/2022). Tuttavia, tale statuizione non risulta essere statacensurata in appello, mentre avrebbe dovuto esserlo, perché, fuoridalla prospettiva della ricostruzione della massa, si avrebbe unrapporto di debito-credito fra coeredi, da far valere con appositadomanda (Cass. n. 1458/2002; n. 4364/2002; n. 25120/2018; n.27086/2021; n. 1319/2024).Il ricorrente si duole, in questa sede, della mancata considerazionedei propri crediti, precisando genericamente di aver proposto la“doglianza”: si trattava invece di precisare, con la specificità richiestain cassazione ai fini della denunzia di un error in procedendo (Cass. n.Numero registro generale 19730/2020Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 21217/2026Data pubblicazione 22/06/20263612/2022), di avere proposto una specifica ragione di censura voltaa contrastare la statuizione del primo giudice, nel senso che ladomanda di condanna era stata in effetti proposta.È identicamente inammissibile la censura relativa alla mancataconsiderazione della richiesta di riapertura dell’istruzione.Si deve aggiungere che i capitoli non ammessi sono privi didecisività.8. In conclusione, sono accolti il quinto e il sesto motivo; sonorigettati i primi quattro motivi; è inammissibile il settimo motivo; lasentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causarinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Trento in diversacomposizione, la quale riesaminerà la vicenda attenendosi alleindicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare lespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo e il sesto motivo; rigetta il primo,il secondo, il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibile il settimomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris