CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 33604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19158/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.[OSCURATO:PERSONA] – GUASTICCE rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e sul ricorso 20326/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A.[OSCURATO:PERSONA] – GUASTICCE rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - Controricorrente - avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 86/2022 depositata il 20/01/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno numerosi avvisi di rettifica catastale con i quali si attribuiva la categoria D/1 ad immobili siti nell’Interporto toscano, tra i quali, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e cabine elettriche), deducendo l’illegittimità dei provvedimenti di nuova determinazione di classamento e attribuzione di rendita catastale per essere gli immobili esenti da ICI/IMU ex art. 7, comma 1, lett. b), del D.lgs. 504/1992 nonché l’illegittimità dei provvedimenti gravati per difetto di motivazione e violazione degli artt. 71 del D.lgs. 507/1993 s.m.i. e 3 della L. 212/2000 s.m.i. La CTP di Livorno accoglieva i ricorsi avverso gli avvisi aventi ad oggetto le cabine elettriche, escludendo la loro autonomia reddituale, respingendo per il resto gli accertamenti concernenti aree interportuali. Sugli appelli dell’Agenzia e della contribuente, la CTR Toscana, previa riunione di 16 giudizi, dodici in cui era appellante l’Agenzia delle Entrate (aventi ad oggetto le cabine elettriche) e quattro in cui era invece appellante l’Interporto (aventi ad oggetto i piazzali per lo stoccaggio delle merci nelle aree interportuali che qui ci occupano), con la pronuncia n. 86/2022 del 20.1.2022, rigettava tutte le impugnazioni, compensando le spese del secondo grado di giudizio, così statuendo Nel dettaglio, la decisione qui gravata - limitando l’analisi a quella parte della pronuncia che ha rigetto i quattro appelli dell’odierna ricorrente relativi alle aree interportuali- ha respinto i ricorsi trattandosi di aree idonee a produrre reddito ed essendo irrilevante la circostanza che l’interporto sia una società a partecipazione pubblica svolgente un servizio di pubblico interesse aggiungendo che non possono essere ricondotti alla categoria E/1 i beni che abbiano la capacità di produrre reddito proprio. Ai sensi dell’art. 2 comma 40 D.L. 262/2006 in tale categoria non possono essere compresi immobili che presentino autonomia funzionale e reddituale e cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n.1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (...). Ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, infatti "Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio . (Cass. n. 14184 del 24.5.2019 e 6705 del 10.3.2020). […] Con la sentenza n. 20026 del 7.10.2015 la Corte, esaminando il caso di uffici dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, ha ritenuto che erroneamente la CTR aveva ritenuto l’insussistenza dell’autonomia funzionale in ragione del fatto che l’immobile, adibito a sede istituzionale dell’Autorità portuale, fosse strumentale all’esercizio di servizi portuali e marittimi e non fosse destinato ad attività lucrativa, dovendosi invece intendersi il requisito dell’autonomia reddituale nell’attitudine dell’immobile a produrre reddito ed essendo irrilevante che l’immobile abbia o meno una destinazione lucrativa. Con la sentenza n. 10031 del 20.4.2017 la Corte, decidendo in una controversia concernente l’impugnazione di un avviso d’accertamento emesso dal comune di Genova per l’anno 2006 per il pagamento dell’ICI relativamente ad aree demaniali marittime coperte e scoperte, ha cassato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che, pur evidenziando la capacità di produrre reddito propria di tali aree, aveva aderito alla tesi della società contribuente, che non si era in presenza di aree autonome, ma di aree assegnate unitamente all’intera concessione rilasciata per il servizio pubblico espletato. La Corte, richiamando altre sentenze, ha ribadito che non possono essere classificati in categoria E e, quindi, esenti da ICI, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare. Con la sentenza n. 10674 del 17.4.2019 la Corte, decidendo una controversia relativa ad un magazzino adibito a deposito movimentazione merci di società titolare di concessione demaniale, ha ribadito che "ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito" (Cass. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015). Infine, con la sentenza n. 34657 del 30.12.2019 la Corte, in una controversia relativa a talune particelle del comprensorio demaniale scalo legnami sito all’interno del porto di Trieste, ed attribuite in concessione a società commerciale terminalista, ha cassato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto l’insussistenza di autonomia funzionale e reddituale dell’area in questione e la sua necessaria destinazione all’erogazione di un servizio pubblico, nonostante che costituisse elemento non contestato di causa l’utilizzo della stessa da parte di una spa per un servizio portuale privato e commerciale, con autonoma produzione di reddito. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui "(...) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico- funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità . Avverso detta sentenza (con riguardo al rigetto dei dodici appelli in cui era appellante l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto le cabine elettriche) ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. La società Interporto ha replicato con controricorso. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio - quando ancora la Cancelleria non aveva segnalato la presenza di un distinto ricorso proposto dalla contribuente - comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ. L’Interporto toscano ricorre avverso la medesima decisione sulla base di un unico motivo, chiedendo la riunione del giudizio n. 20236 a quello recante n. Rg 19158/2022 proposti avverso la medesima sentenza n. 86/2022. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. La ricorrente ha depositato nel presente giudizio una istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. in relazione ad una proposta di definizione accelerata che concerne invece il giudizio n. RG 19158/2022. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza, in entrambi i giudizi. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, si osserva che l’ente finanziario ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15 luglio 2022, mentre l’Interporto ha notificato il ricorso all’amministrazione in data 29 luglio 2022. 1.2.Alla luce del principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte inricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n 448/2020; n. 2516/2016; n. 5695/2015). 1.3. Il ricorso proposto dalla società nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. impone la riunione delle impugnazioni, che, nella specie, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018). Ricorso Rg n. 19158/2022 1.Il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360, primo comma, n.4), c.p.c., la nullità della sentenza per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. . Si contesta il difetto assoluto di motivazione della sentenza, poiché la CTR Toscana, a parte elencare le pronunce di legittimità a sostegno della propria decisione, nulla direbbe in relazione agli elementi in concreto rilevanti ai fini della classificazione, avendo il giudice di appello asseritamente limitato la descrizione dei suoi comportamenti cognitivi ad una mera astratta indicazione dei fatti di causa e dei fati di prova dei fatti di causa. 2.Con la seconda censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e degli artt. 61 ss. del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché dell’art. 2, commi 40 e 41, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Nel premettere che, quanto al classamento delle unità rientranti nel gruppo “E”, l’art. 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha stabilito che: «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale», occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività. Assume, quindi, che non tutti i beni facenti parte dell’interporto sono classificabili, per ciò solo, in categoria E/1 e che poichè nel caso di specie, l’immobile è un manufatto – cabina elettrica - ospitante quadri elettrici, per il quale, non si può escludere in astratto una autonomia funzionale e reddituale, il giudice di merito avrebbe dovuto condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento della cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’interporto, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità Lamenta che la Corte regionale, invece, violando la normativa di riferimento aveva “direttamente” dedotto il difetto di autonomia redditività dall’inserimento nel contesto interportuale. Nel caso in esame, l’immobile è una cabina elettrica, per la quale, viste le caratteristiche, l’ubicazione e l’uso fatto nella struttura interportuale, non si può escludere una autonomia funzionale e reddituale, da valutarsi caso per caso e in concreto da parte del giudice di merito. 3. Il consigliere delegato ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. 4.Con l’istanza ex art. 380-bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di aver tempestivamente proposto ricorso in primo grado. 5.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ. 6.La proposta di definizione accelerata di cui al giudizio n. RG 19158/2022 deve essere confermata. 7. La prima censura del ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria non ha pregio. 7.1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. 7.2.Nel caso di specie, il giudice di secondo grado, con il rinvio a precedenti sentenze della Suprema Corte, ha motivato affermando che le cabine elettriche sono prive di autonomia funzionale e reddituale rispetto agli altri immobili che costituiscono l’interporto, ritenendole inidonee a costituire una fonte di guadagno propria. Come tali, pertanto, riconducibili alla categoria E/1, perché strettamente connesse alle funzioni trasportistiche. L’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta è chiaro, tanto che la difesa erariale con la seconda censura critica proprio la mancanza di autonomia funzionale e reddituale riconosciuta alle cabine elettriche in relazione all’interporto. Per cui la motivazione della pronuncia impugnata non può considerarsi al di sotto della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Costituzione. 7.3.Le argomentazioni per cui la cabina elettrica risulta riconducibile alla categoria E/1 sono state espresse dai giudici regionali e sono idonee a rendere comprensibile la formazione del convincimento della commissione toscana. 8. La seconda censura si rivela infondata. 8.1.In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale», e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949. Ai fini dell’inquadramento catastale di un immobile nella categoria E/1, occorre non solo che lo stesso sia privo dell’autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico. 8.2.La disciplina di riferimento non soltanto non è stata violata o falsamente applicata dalla Corte toscana, bensì correttamente richiamata, dal momento che essa ha escluso che la cabina elettrica possa essere compresa tra gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ovvero ad usi diversi, in quanto la cabina elettrica non presenta autonomia funzionale e reddituale, trattandosi di un bene non singolarmente valorizzabile, nè sul piano tecnico-operativo né su quello economico. 8.3.I giudici di appello hanno, dunque accertato, con congruo ragionamento in fatto, trattarsi di cabine elettriche di un interporto destinate alla fornitura di energia elettrica per servizi di trasporto non aventi alcun tipo di autonomia funzionale rispetto alla funzione trasportistica che è propria della intera struttura interportuale nel cui ambito sono inserite. 8.4.Tale affermazione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato, in fattispecie sostanzialmente collimante, che la cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale” (Cass.n. n. 6705/20, n. 6147/21, n. 23342/22; Cass. n. 21768/2025). 8.5.Non è, dunque, condivisibile il ragionamento logico giuridico della difesa erariale secondo cui la cabina elettrica non possa ritenersi un bene strettamente funzionale rispetto al complesso interportuale soltanto perché non avrebbe una utilizzabilità (anche parziale) come mezzo di trasporto o una «stretta funzionalità» rispetto alle esigenze di pubblico trasporto (cfr. pag. 17 ricorso). 8.6.Ai sensi dell’art. 1 della legge 240/1990, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione ;proprio in quanto l’interporto è un complesso organico di strutture non frazionabili, anche il manufatto in cui si trovano i quadri elettrici non può che essere considerato un’opera finalizzata strumentalmente a garantire la piena funzionalità dell’intero sistema che sarebbe pregiudicata qualora mancasse una struttura deputata a garantire il comando dell’elettricità, ossia di una fonte energetica senza cui l’interporto non potrebbe operare. 8.7.Risulta davvero inconcepibile che un interporto allacciato alla rete logistica nazionale e chiamato a gestire sistemi di incontro domanda-offerta, di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi, di interscambio dati, di teleprenotazione, di informazione, non sia dotato di un’infrastruttura di comando della fonte energetica che consenta l’erogazione dei servizi che per legge è deputato a fornire. 8.8.L’ufficio, con il proposto motivo, cerca di contrastare l’accertamento fattuale del giudice di merito muovendo da considerazioni del tutto ipotetiche assumendo che il giudice di merito “avrebbe dovuto” condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento della cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’interporto, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità. Orbene il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato da parte ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione; Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). 8.9.Questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). In realtà l’Agenzia, - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta portata dalla norma di legge richiamata - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, secondo la prospettazione critica delle ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di appello ( Cass. n. 21768/2025) 9.Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nella negata congruità della lettura fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta necessariamente mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione. Ricorso incidentale Rg 20236/2022 1.Con l’unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, in ordine al riconoscimento dell’autonomia funzionale e reddituale delle stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. Si censura la sentenza della CTR Toscana nella parte in cui ritiene che gli immobili de quibus (area interportuale F.0014, part. 344. Sub 6019 rappresentano “aree idonee a produrre reddito ed essendo irrilevante la circostanza che l’interporto sia una società a partecipazione pubblica svolgente un servizio di pubblico interesse” (pag. 12 ultimo paragrafo decisione gravata). Si osserva che il riconoscimento di autonomia funzionale e reddituale delle aree di stoccaggio dell’interporto si pone in contrasto con la stessa definizione normativa di interporto, in quanto l’art. 1 della l. 240/1990 definisce l’interporto come “un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferrovia-rio idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”. Si assume che gli interporti - costituendo nel loro insieme una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti - soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; le infrastrutture collocate all’interno di un interporto e funzionalmente collegate al trasporto delle merci (quindi, sedime, binari, magazzini dotati al loro interno di raccordo ferroviario, banchine fluviali, ecc.) costituiscono un tutt’uno inscindibile e come tale rientrante nella definizione normativa di interporto quale “complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto”. Tali immobili, infatti, sono strumentali al trasporto ed all’interporto, così come definito ai sensi dell’art. 1 della l. n. 240/1990, perché le merci ivi giunte non possono essere abbandonate all’aperto, in attesa della loro successiva rispedizione a destino con un diverso mezzo di trasporto, e ciò per ovvie ragioni di sicurezza, igiene e, comunque, di ordine pubblico. Si argomenta che le infrastrutture pubbliche quali quella di cui si tratta nel presente giudizio rivestono un’importanza strategica essenziale nel perseguimento delle politiche trasportistiche nazionali e comunitarie, tant’è che la ricostruzione sinora operata si pone in linea con la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato sez. II, 12/03/2020 n.1776, dove si legge: “Quanto al requisito oggettivo, emerge ad avviso del Collegio la rilevanza pubblicistica delle opere in esame, che sono costituite da interventi di completamento dell’[OSCURATO:PERSONA], l’Interporto è costituito dall’insieme delle strutture organicamente avvinto alla realizzazione di piattaforme territoriali logistiche diretta a favorire la concentrazione dei flussi di trasporto delle merci, razionalizzando il territorio e riducendone l’impatto ambientale. Ai sensi della definizione legislativa, gli interporti costituiscono le infrastrutture di trasporto terrestre più importanti e sono parte integrante del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT).”. Ad ulteriore conforto dell’assenza di autonomia funzionale di ciascuna unità immobiliare e dell’esistenza di un collegamento funzionale con la finalità di pubblico trasporto perseguita si cita la deliberazione del 7 aprile 1993 “piano quinquennale degli interporti” (in G.U. n. 111 del 14-5-1993) del [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto, dove si fa riferimento al fatto che negli interporti medesimi è previsto un insieme organico di servizi tra loro integrati e uniformati secondo un concetto di rete logistica e alla necessità che siano previsti impianti base per l’esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché’ le sedi degli operatori del trasporto e della logisti-ca, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari. 2.Il ricorso non ha pregio. Il motivo è infondato, alla luce del recente intervento di questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27544 del 23/10/2024; Cass. n. 21790/2025) su una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, che il Collegio intende condividere. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326). 2.2.Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5262).Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674). 2.3. Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.4.Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.5.Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamente confermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare pì rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile (…) . 2.6.Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 2.7.Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse - che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, - nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C- 74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75). 3.Nel caso di specie, per stessa ammissione della contribuente si tratta di aree scoperte pacificamente utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito ed, in particolare, per un traffico di autovetture nuove in importazione. Del resto, in tema di classamento di immobili, ciò che rileva è che nell'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento venga svolta attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio la destinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettando parametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine alla classificazione in questione; Cass. n. 6555del 09/03/2020; Cass. n. 27544/2024). 3.1.La circostanza che il servizio di trasporto degli utenti o delle merci dell’Interporto sia oggetto di concessione di pubblico servizio non rileva ai fini della classificazione catastale, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione. La destinazione costituisce il fondamento stesso dell'attribuzione della categoria catastale e risulta illegittimo l'inquadramento nella categoria E/1 di impianti e immobili dell’Interporto, nel contesto dello svolgimento di un'attività tipicamente caratterizzata da fine di lucro. 3.2.In questi termini va valorizzata Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5070 del 21/02/2019, secondo cui In tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come "mezzi pubblici di trasporto", con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività. . Invero, nel caso di specie, l’attività di stoccaggio di merci nel piazzale dell’interporto, in attesa di rispedirle alle destinazioni finali (venendo caricate su mezzi di trasporto), non è funzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività. 3.3 Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass. n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 3.4.Nella fattispecie, è stato accertato che si tratta di componenti ed aree certamente produttive di un reddito, trattandosi di attività di stoccaggio e trasporto merci nell’interporto, la quale non è funzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività. 3.5.Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico- funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. Senza tralasciare che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminal portuale utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale e le relative necessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10287 del 12/04/2019; Cass. n.6555/2020). 3.6.Non sussiste, in conclusione, il presupposto del classamento come 'mezzo pubblico di trasporto', che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo "E" sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione, atteso che i fabbricati inclusi nella categoria catastale E/1 « Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei » sono soltanto quelli adibiti al pubblico servizio del trasporto universale. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche il ricorso incidentale merita di essere respinto. 5.In considerazione della reciproca soccombenza le spese vanno compensate. 5.1. Con riferimento al ricorso proposto dall’amministrazione, va applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.(cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540). 5.2.Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione