CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/07/2022 dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate in data 22 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Alessandria ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di indebito utilizzo della carta di credito sottratta alla vittima. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non ha dato una risposta adeguata alle doglianze sollevate con l'atto di appello in merito alla carenza o, quanto meno, insufficienza delle risultanze probatorie volte a comprovare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello non hanno motivato in maniera congrua e sufficiente sia la mancata esclusione della recidiva e delle circostanze aggravanti contestate all'imputato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 2), e 625, comma primo, n. 4), cod. pen. e, di conseguenza, l'omessa riqualificazione del delitto di furto aggravato in furto semplice, sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, anziché di prevalenza, sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, quanto al delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 2), e 625, comma primo, n. 4) cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, dagli atti del fascicolo risulta che, all'udienza del 04 maggio 2021, il Tribunale di Alessandria acquisiva la denuncia querela sporta dalla vittima. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argonnentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).2.1 Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che la ritenuta a responsabilità dell'imputato fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure. Invero, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di un compendio probatorio dal quale risultava la dinamica della vicenda e, in particolare: -l'arrivo dell'imputato presso dello studio professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -la richiesta rivolta dall'imputato alla vittima di ottenere una vecchia certificazione medica; -l'allontanamento della professionista per recuperare la documentazione da consegnare all'imputato; -la constatazione da parte della Cellerino, al suo rientro nella stanza in cui l'attendeva il Ricci, di un «rigonfiamento sotto la camicia dell'imputato»; -l'immediato riscontro, non appena l'imputato si congedava, della sottrazione del portafogli dalla borsa; -l'assenza di terzi soggetti all'interno dei locali dove la vicenda si verificava; -il vano tentativo dell'imputato di utilizzare la carta di credito della vittima, riscontrato daino scontrino di «transazione negata»; -l'individuazione dell'imputato da parte delle Forze dell'Ordine, immediatamente allertate dalla vittima, e il rinvenimento della refurtiva indosso al Ricci. 2.2 Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, sostanzialmente limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, che pertanto vanno respinte per la loro totale inconsistenza. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso che involge il profilo sanzionatorio. 3.1 I giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, recatosi all'interno dello studio professionale della vittima, dopo aver sottratto il portafogli con modalità astute, si recava immediatamente presso un esercizio commerciale nel tentativo, rivelatosi vano, di procedere al pagamento di beni utilizzando la carta di credito contenuta nel portafogli rubato. Si tratta di emergenze processuali che evidenziano non solo la sussistenza delle circostanze aggravanti e della recidiva contestata, ma anche le ragioni del giudizio di equivalenza delle stesse con le circostanze attenuanti - riconosciute all'imputato in considerazione del corretto comportamento processuale assunto -, ravvisate nella «totale indifferenza e avversione verso le leggi dell'ordinamento» già in passato ripetutamente violate, sintomatiche di una accresciuta capacità a delinquere. 3.2 Anche stavolta, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni sviluppate nelle sentenze, sostanzialmente sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil