CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;- resistente -avverso il DECRETO N. 1465/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo della Liquidazione coatta amministrativa dell’EnteStrumentale alla [OSCURATO:PERSONA], insistendo perNumero re2gis tro generale 15493/2023Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’ammissione “dell’intera somma richiesta con le due domandedi ammissione al passivo presentate dalla ricorrente pari acomplessivi € 100.704,75, in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. trattandosi di credito da lavoro dipendente, dunque conammissione dell’ulteriore importo di € 78.290,54 oltreall’importo già ammesso di € 22.414,21”.1.2. L’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa si è costituito in giudizio,deducendo, tra l’altro, la tardività dell’opposizione.1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo averrilevato che: - la comunicazione dello stato passivo depositatoin data 20/12/2018 era stata inviata dal commissario liquidatorecon nota prot. n. 0000759 del 15/1/2019, “come si evince dallaComunicazione del 8/2/2019 Prot. n. 0002587, allegatadall’opponente”; - l’oggetto di tale comunicazione recava laseguente dicitura: “trasmissione ai creditori di copia conformedello stato passivo depositato in data 20/12/2018 come giàcomunicato con nota prot. n. 0000759 del 15/01/2019”; haritenuto che: - ai sensi dell’art. 209, comma 1° e 2°, l.fall., conil deposito in cancelleria lo stato passivo predisposto dalcommissario liquidatore diventi esecutivo e possa essereimpugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt. 98 e 99l.fall.; - tale ultima norma preveda che le opposizioni allo statopassivo divenuto esecutivo debbano proporsi entro trenta giornidalla comunicazione dell’elenco dei creditori ammessi o respinti.1.4. Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale: - “conpec dell’8 Febbraio 2019 allegata da parte opponente ilCommissario Liquidatore, facendo seguito alla comunicazione exarticolo 209 già inviata via pec in data 15 gennaio 2019”, ha“trasmesso al patrocinatore del creditore copia conforme delloStato passivo integrale dando avviso che da tale comunicazioniRic. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 15493/2023Nu3m ero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/2026sarebbero decorsi i termini previsti dagli articoli 98 e seguentilegge fallimentare”; - “tuttavia tale ultima indicazione dev(e)imputarsi a un suo errore di interpretazione della leggeconcorsuale”; - “i termini per le impugnazioni dello Stato passivodecorrono”, infatti, “dalla comunicazione del deposito incancelleria ex articolo 209 l.fall. e non possono essere differiti oprorogati dal commissario liquidatore in virtù di successiveintegrazioni o modifiche, peraltro illegittime”.1.5. Il tribunale, quindi, “considerato che la presenteopposizione è stata depositata nei 30 giorni decorrenti da questaseconda comunicazione, inviata all’opponente in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e precisamente in data 7.03.2019, come da ricevutePEC depositate dalla ricorrente”, ha ritenuto che l’opposizioneallo stato passivo proposta dall’istante fosse tardiva e, dunque,inammissibile.1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/7/2023, hachiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.1.7. L’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa si è costituito in giudizio.1.8. Il Pubblico Ministero, con memoria del 19/2/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente,lamentando, rispettivamente, la violazione e la falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 97, 98, 99 e 209l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allo statopassivo che la stessa aveva proposto in quanto tardiva sul rilievoche la comunicazione da cui far decorrere il termine di trentaRic. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 15493/2023Nu4m ero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/2026giorni per la proposizione di tale impugnazione era costituita dauna missiva del 15/1/2019 con la quale il commissarioliquidatore avrebbe “avvisato” i creditori dell’avvenuto depositodello stato passivo presso la cancelleria del tribunale di Roma.2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, cosìopinando, ha erroneamente omesso di considerare che: -“l’avvenuta notifica nei confronti della … Ruberti della missivadel 15.01.2019” “non risulta in nessun modo comprovata dacontroparte”; - la missiva del 15/1/2019, “citata nel decreto …impugnato (di cui, come detto, non risulta peraltro mai provatal’avvenuta notifica alla ricorrente)”, comunque, non conteneva“una copia dello Stato Passivo né l’elenco dei creditori ammessio respinti al passivo della procedura concorsuale de qua”, comeinvece previsto dagli artt. 97 e 209 l.fall.; - del resto, la“comunicazione del 15.01.2019 … pare contenesse un sempliceavviso con cui il Liquidatore avvertiva i creditori dello loro«facoltà di presentare osservazioni, istanze o documentiintegrativi alla PEC della liquidazione in ordine alle decisioniassunte dal [OSCURATO:PERSONA], anche al fine di prevenireun eventuale contenzioso giudiziario»”, con ciò evidenziando chenon si trattava dello stato passivo definitivo ed esecutivo controcui proporre eventuale opposizione, ma al più di “un elencoprovvisorio o comunque di un “progetto di stato passivo””; - lamissiva del 15/1/2019, quand’anche effettivamente notificata,non rappresentava, dunque, la rituale comunicazione ex art. 209l.fall., dalla quale decorre il termine di trenta giorni perl’impugnazione dello stato passivo; - l’unica comunicazione chel’istante aveva ricevuto era stata, invece, quella in data8/2/2019, con la quale, infatti, il commissario liquidatore avevaanche trasmesso, come dispone l’art. 209 l.fall., l’elenco deicreditori ammessi o respinti, con relativo piano di riparto; - nellaRic. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re5gis tro generale 15493/2023Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/2026successiva comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata dalcommissario liquidatore “ancora prima che scadesse l’eventualetermine di trenta giorni per l’impugnazione della comunicazionedel 15.01.2019”, risultava, del resto, “espressamente riportatoil seguente avviso: «dalla presente comunicazione decorrono itermini previsti dagli artt. 98 e seguenti del R.D. 267/1942»”,che aveva, di conseguenza, ingenerato nel destinatario unaffidamento che non poteva essere, in seguito, disatteso; - indefinitiva, anche nel caso in cui l’istante “avesse ricevuto lapredetta comunicazione del 15.01.2019 (circostanza …contestata e non provata)”, “il termine di trenta giorni perl’impugnazione dello stato passivo non poteva che decorreredalla data della formale comunicazione … del 08.02.2019 con cuiil [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente trasmesso l’elenco deicreditori ammessi e/o respinti, avvisando espressamente lacreditrice che entro il termine di trenta giorni da talecomunicazione avrebbe potuto proporre ricorso in opposizione”;- il tribunale, del resto, ha ritenuto che “la prima comunicazionedello Stato passivo depositato in data 20/12/2018 è stata inviatadal [OSCURATO:PERSONA] con nota prot. n. 0000759 del15.01.2019”, evincendo che la stessa era stata effettivamentenotificata il 15/1/2019 non da una documentazione chedalla semplice circostanza che nella successiva comunicazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata da parte opponente, era contenuto unriferimento alla comunicazione con nota del 15/1/2019; - iltribunale, pertanto, “ha … violato l’art. 115 c.p.c. ponendo afondamento della propria decisione un fatto (ovverosial’avvenuta notifica in data anteriore non precisata di una missivadatata 15.01.2019 del [OSCURATO:PERSONA] che avrebbefatto le veci della comunicazione ex art. 209 L.Fall., pur essendoRic. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re6gis tro generale 15493/2023Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/2026sprovvista dei contenuti di legge) assolutamente non richiamatodalla controparte interessata e, in particolare, non provato” edha, pertanto, considerato erroneamente tardivo “il ricorso inopposizione allo stato passivo depositato … in data 07.03.2019a seguito della formale notifica per pec della ritualecomunicazione ex art 209 L. Fall. del [OSCURATO:PERSONA] …prot. n. 0002587 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati,con assorbimento delle residue censure.2.4. Questa Corte, infatti, con argomentazionipienamente condivisibili, ha già avuto modo di ritenere, in unacontroversia relativa ad un’opposizione allo stato passivo dellastessa procedura concorsuale qui resistente, che: - “col depositodello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà dirivolgersi al giudice, al fine di ottenere l’accertamento dei crediti(e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie chelamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestarel’ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08)”; - “l’art. 209, secondo comma,l.fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99,101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori,fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento diverifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, deimedesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un.,n. 13142/22)”; - “la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittoriocollettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hannointeresse a conoscere non solo l’esito della propria domanda, maanche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti)concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo olimitativo rispetto a quello degli altri”; - “ed è per propiziareRic. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re7gis tro generale 15493/2023Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/2026quest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Ilcommissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti acoloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzoposta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quartocomma»”; - “è quest’ultima notizia, infatti, che consente alsingolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine allealtre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2)”; - “peril profilo in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., anorma del quale «Il curatore, immediatamente dopo ladichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dàcomunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso dimancato accoglimento della domanda»”; - “è dunque ilricevimento di una comunicazione così allestita che, in base allacombinazione degli artt. 99 e 209 l.fall., fa scattare il decorsodel termine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché leesigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armonichecon la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono aritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine perl’instaurazione della fase giurisdizionale”; - “erronea è quindi lastatuizione del decreto impugnato, che ha ridotto acomunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario hatrasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendorilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(Cass. n. 34821 del 2022).2.5. Il caso in esame è del tutto identico a quello comesopra deciso.Ric. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re8gis tro generale 15493/2023Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 9992/2026Data pubblicazione 17/04/20262.6. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione allostato passivo, proposta dall’istante con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eratardiva e, dunque, inammissibile dando esclusivo rilievo allamissiva, inviata con nota prot. n. 0000759 del 15/1/2019, conla quale il commissario liquidatore ha provveduto a dare allastessa la mera “comunicazione del deposito in cancelleria” dellostato passivo a norma dell’art. 209 l.fall., senza, tuttavia,accertare, in fatto, e così cadendo nel denunciato vizio di falsaapplicazione dell’art. 209 l.fall., se tale comunicazionecontenesse, o meno, anche la “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018”,dichiaratamente operata, invece, a mezzo della successivamissiva con la quale, in data 8/2/2019, il commissario hasenz’altro “trasmesso al patrocinatore del creditore copiaconforme dello Stato passivo integrale dando avviso che da talecomunicazioni sarebbero decorsi i termini previsti dagli articoli98 e seguenti legge fallimentare”.3. Il ricorso, nei termini esposti, dev’essere, pertanto,accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio,per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato conrinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, indifferente composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 15493, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026