CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Lima (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, attivata per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] peruviana, in esecuzione di un provvedimento di cattura in relazione ai reati di omicidio e rapina p. e p. dagli artt. 108, comma 1, e 189, commi 3 e 4, del codice penale peruviano. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga. La Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione su mere presunzioni, affermando, in particolare, che l'elemento che concretizzerebbe il pericolo di fuga del ricorrente sarebbe costituito dai numerosi episodi di cronaca, che dimostrerebbero l'inefficacia della misura cautelare invocata. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le modalità con cui il ricorrente è giunto in Italia, utilizzando canali ufficiali essendo munito di valido passaporto, e la sua situazione personale sul territorio nazionale non attenuerebbero il pericolo di fuga, tanto da giustificare la sostituzione della misura cautelare. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari adottati in relazione alla procedura di estradizione è ammesso ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge. Nell'alveo della violazione di legge rientra, tuttavia, la motivazione inesistente o meramente apparente, che - per giurisprudenza oramai sedimentata - è ravvisabile quando la decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, ovvero di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 — 01). Ciò detto, con il ricorso si prospetta violazione di legge in relazione alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico, sotto il profilo dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga. In buona sostanza, non è in discussione la sussistenza dell'esigenza cautelare, quanto la decisione della Corte di appello milanese di farvi fronte esclusivamente con la misura della custodia in carcere, rigettando la richiesta di sostituzione della predetta misura con gli arresti domiciliari. Ritiene la Corte che, pur a fronte di qualche argomento non del tutto pertinente (come quello che attiene all'inaffidabilità del dispositivo del c.d. braccialetto elettronico ad assicurare l'esigenza cautelare, "come purtroppo attestano numerosi episodi di cronaca"), tuttavia la motivazione della Corte di appello si incentra soprattutto sulla gravità dei reati per cui il [OSCURATO:PERSONA] è ricercato (omicidio e rapina) e delle relative pene, oltre che sulla circostanza che egli si trovi illegalmente sul territorio nazionale, privo di permesso di soggiorno. Questi elementi hanno indotto, coerentemente, la Corte a ritenere recessive le circostanze addotte dalla difesa, e cioè che il ricorrente risulti avere dei parenti in Italia disponibili ad accoglierlo e che svolga "in nero" attività lavorativa. Si tratta di una motivazione per nulla apparente, come tale non censurabile in questa sede, rispetto alla quale nel ricorso si prospetta una erronea valutazione degli elementi sui quali si fonda, e, dunque, un vizio di motivazione non deducibile ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 dice