CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13823/2019 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA] C., p.i. 00082060435, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]Amico, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 44 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.27 controricorrente avverso la sentenza n. 2288/2018 della Corte d’appello di Ancona depositata il 24-10-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: compravendita di cose mobili R.G.13823/2019 C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 15-10-2007 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di D’[OSCURATO:PERSONA] C. per ottenere la risoluzione del contratto di vendita relativo all’ordine di acquisto [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente a oggetto coltivatore ‘[OSCURATO:PERSONA] modello COP-11’, ‘vibrocultor Kongkilde modello SGC37’ e carrello idraulico ‘Fraternali’, per il grave adempimento del venditore che non aveva provveduto alla consegna; chiese altresì l’accertamento della presenza di gravi vizi nella mietitrebbia usata ‘[OSCURATO:PERSONA] 98 SL’, con conseguente riduzione del prezzo a Euro 8.000,00, nonché la restituzione delle somme versate in eccesso. Specificamente, per quanto ancora interessa in questa sede, l’attore dichiarò che la controparte aveva preteso in pagamento dei macchinari una somma di gran lunga superiore a quella pattuita, facendosi rilasciare titoli cambiari per importo complessivo di Euro 63.858,56, a fronte di corrispettivo contrattualmente pattuito di Euro 35.000,00 oltre iva per un totale di Euro 42.600,00, oltre alla cessione in permuta di mietitrebbia usata del valore di Euro 17.400,00 comprensivo di iva. Si costituì la convenuta D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. contestando le domande e con sentenza n. 316/2012 il Tribunale di Macerata rigettò tutte le domande. 2.A seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2288 pubblicata il 24-10-2018 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellata D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a pagare all’appellante Silvestri, a titolo di ripetizione dell’indebito, Euro 11.480,00, con gli interessi legali dalla domanda e ha confermato per il resto il rigetto delle domande attore, compensando interamente le spese di lite tra le parti e ponendo a carico delle parti in solido le spese di consulenza tecnica d’ufficio.La sentenza ha accolto soltanto il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato l’erronea ricostruzione da parte del primo giudice dei pagamenti. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha considerato che dall’ordine di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava che il prezzo di vendita dei macchinari agricoli era stato concordato in Euro 42.600,00 (Euro 35.500,00 oltre iva), oltre alla permuta della mietitrebbia Holland. Ha considerato che la società aveva sostenuto che, per ragioni fiscali, le parti avevano convenuto di provvedere all’integrale pagamento dei beni acquistati, emettendo le corrispondenti fatture di vendita; in tal senso si giustificava la fattura n. 1/2006 emessa da Silvestri per la vendita alla società della mietitrebbia [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 17.400,00 corrisposto dalla società con due assegni di Euro 11.478,00 e di Euro 5.922,00. Ne conseguiva che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagare Euro 60.000,00 (Euro 42.600 + 17.400) e infatti risultava che lo stesso aveva rilasciato titoli cambiari di Euro 35.125,93 e di Euro 28.732,36 per la somma di Euro 63.858,56 a pagamento delle fatture n.115/2001 di Euro 50.400,00 per la mietitrebbia usata Dominator, n.736/2001 di Euro 9.600,00 relativa al coltivatore, al vibrocultor e al carrello, n.127/2001 di Euro 2.966,58 relativa all’addebito degli interessi, n.126/2001 di Euro 770,82 relativa all’addebito del costo di due cambiali, n.1122 di Euro 125,28 relativa a manodopera. Ha aggiunto che, seguendo tale schema, i pagamenti eseguiti da entrambe le parti erano giustificati, ma risultava privo di giustificazione l’assegno tratto su [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto prodotto dall’attore, insieme all’estratto conto, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ., emesso in favore della società lo stesso giorno e per lo stesso importo rispetto a quello della convenuta (il 28- 6-2006 per Euro 11.478,00) e di conseguenza ha disposto la ripetizione di tale pagamento; invece ha rilevato la tardività della produzione del secondo assegno tratto su [OSCURATO:PERSONA] per Euro 4.290,00 allegato solo alla comparsa conclusionale. Ha dichiarato di compensare le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca. 3.D’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di D’[OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. ein prossimità dell’adunanza della camera di consiglio la società ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato “ex art. 360, comma 1, n.3, violazione degli artt. 112, 163, 183 co.6, 212 co.2 e 345 c.p.c., erronea applicazione dell’art. 2033 c.c., poiché la Corte d’Appello, nell’accogliere parzialmente il quarto motivo di gravame, si è pronunciata su fatti e sulle relative domande, allegati e proposte per la prima volta nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, dunque ben oltre la barriera preclusiva del primo termine dell’art. 183, sesto comma c.p.c., ed ha comunque disposto la restituzione della somma di Euro 11.478,00, invece versato correttamente e relativo a rapporto non in contestazione, erroneamente qualificando il versamento didetto importo a titolo di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.”.La ricorrente lamenta che la sentenza, dopo avere correttamente attribuito pieno pregio alla ricostruzione contabile eseguita dalla società, abbia erroneamente ritenuto privo di giustificazione l’assegno tratto sulla [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto prodotto dall’attore in allegato alla seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ., permettendo la devoluzione in appello di fatti e domande tardivamente introdotti nel giudizio di primo grado e non avvedendosi che la società aveva contestato la tardività di tutte le deduzioni avversarie. Aggiunge che il thema decidendum si era cristallizzato entro il primo termine dell’art. 5 183 co.6 cod. proc. civ. e riguardava le pretese restitutorie e risarcitorie per vizi di una delle macchine agricole e la mancata consegna delle altre tre, per cui l’acquirente chiedeva la restituzione di Euro 32.936,56; quindi sostiene che la Corte non potesse disporre la restituzione di qualsivoglia somma a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., perché la controparte non ne aveva fatto puntuale e tempestiva richiesta e nella comparsa conclusionale di primo grado aveva irritualmente esteso l’oggetto del giudizio all’importo di Euro 11.480,00. Aggiunge che la restituzione di tale importo era priva di supporto probatorio, perché gravava sull’attore la prova che il pagamento fosse indebito e, in secondo luogo e in modo dirimente, risultava dai documenti prodotti che l’assegno di Euro 11.478,00 si riferiva a diverso rapporto commerciale intercorso tra le parti, per cui sostiene sia evidente l’errore di valutazione dei documenti in cui è incorsa la Corte d’Appello. 1.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui la ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare dei documenti prodotti, che attesterebbero che l’assegno dell’importo di Euro 11.478,00 tratto su [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto era stato consegnato in pagamento di macchinario non oggetto di giudizio;tale censura avrebbe potuto essere proposta solo ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti. In mancanza, la ricorrente propone una diversa ricostruzione dell’accaduto che non può essere svolta nel giudizio di legittimità. Per il resto il motivo è infondato perché la Corte d’Appello, nel ritenere indebito il pagamento di Euro 11.478,00attestato dal relativo assegno tratto su [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto, non è incorsa in alcuna delleviolazioni di legge prospettate dal ricorrente. In primo luogo, secondo quanto si legge nella sentenza di secondo grado (pag. 2), senza che il ricorrente dimostri l’erroneità di tale ricostruzione, già nell’atto di citazione di primo grado l’attore aveva esposto che la società aveva preteso in pagamento dei macchinari somma di gran lunga superiore a quella originariamente pattuita, facendosi rilasciare titoli cambiari per importo complessivo di Euro 63.858,56 a fronte di corrispettivo pattuito di Euro 35.000,00 oltre iva al 20% e perciò Euro 42.600,00, oltre alla cessione in permuta della mietitrebbia del valore stimato di Euro 14.500,00 oltre iva e perciò Euro 17.400,00. Quindi, già l’originaria prospettazione dell’attore era nel senso che, a fronte dell’accordo che prevedeva il pagamento da parte sua di Euro 42.600,00 e la consegna in permuta di mietitrebbia, egli aveva pagato il maggiore importo di Euro 63.858,56 e già nell’atto di citazione aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in eccesso (anche di questa circostanza dà atto la sentenza impugnata a pag. 1). Secondo quanto pure si legge nella sentenza impugnata (penultima pagina) con la seconda memoria ex art. 183 co.6 cod. proc. civ., e perciò nel termine fissato per il deposito dei documenti, l’attore ha poi prodotto l’assegno di Euro 11.478,00 tratto su [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto da lui emesso a favore della società, unitamente all’estratto conto. Q uindi la produz ione non è stata né tardiva né finalizzata a proporre una domanda nuova o ad ampliare la materia del contendere, perché la domanda dell’attore è rimasta quella volta a ottenere la restituzione degli importi pagati in più rispetto a quelli pattuiti;secondo la prospettazione dell’atto di citazione l’indebito pagato era stato almeno pari a Euro 21.258,56 (Euro 63.858,56 pagati, rispetto a Euro 42.600,00 dovuti) e la sentenza della Corte territoriale ha accolto la domanda per il minore importo di Euro 11.478,00, sulla base del documento tempestivamente prodotto. La sentenza ha anche dato espressamente atto di non esaminare il diverso e ulteriore assegno prodotto tardivamente in primo grado solo unitamente alla comparsa conclusionale; ciò conferma che la sentenz a ha utilizzato ai fini della decisione soltanto l’assegno di Euro 11.478,00 tempestivamente prodotto entro il termine per il deposito dei documenti. 2.Il secondo motivo di ricorso è rubricato “ex art. 360, comma 1, n.3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cp.c., poiché la Corte di Appello, pur accogliendo un solo motivo di gravame, ha compensato le spese del doppio grado di giudizio, ed ha posto le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro”.La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ, evidenziando che tutte le domande attoree sono state rigettate ed è stata solo parzialmente accolta una delle domande; aggiunge che la consulenza tecnica d’ufficio era stata svolta per accertare asseriti vizi della mietitrebbia e il suo valore di mercato, per cui non si giustificava la disposizione di pagamento in via solidaledelle relative spese. 2.1.Il motivo è infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di condanna alla rifusione dellespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri motivi che consentano la compensazione, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti ( così Cass. sez.1 4 - 8 - 2017 n. 19613 Rv. 645187 - 01; nello stesso senso Cass. sez. 6-3 26-11-2020 n. 26912 Rv. 659925-01, Cass.sez.2 31-8-2020 n. 18128 Rv. 658963-01). Inoltre, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni erronee o illogiche a fondamento della decisione di compensazione e consiste, come affermato nella sentenza n. 157/2014 della Corte Costituzionale, in una verifica ‘in negativo’, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessariache caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Cass. sez. 6-3 26-7-2021 n. 21400 Rv. 662213-01). La reciproca soccombenza che consente la compensazione ai sensi dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ. è configurabile non solo nel caso di pluralità di domande contrapposte, ma anche nel caso di parziale accoglimento di domanda articolata in più capi (Cass. sez. un. 31-10- 2022 n. 32061 Rv. 666063-01). Nella fattispeciel’attore Silvestri si è visto parzialmente accogliere le sue domande, ottenendo la restituzione di Euro 11.480,00 nei confronti dell’odierna ricorrente, per cui si configura reciproca soccombenza che rende legittima la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. Non ha pregio neppure la doglianza relativa al riparto delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, in quanto è acquisito il principio secondo il quale la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, in quanto la compensazione non implica una condanna, ma solo l’esclusione del rimborso (Cass. sez. 1 10-6-2020 n. 11068 Rv. 657898-01, Cass. sez. 6-2 7-9-2016 n. 17739 Rv. 7-9-2016). Ne consegue che non rileva il dato, valorizzato dalla ricorrente,che la consulenza tecnica fosse stata svolta con riguardo alla domanda in riferimento alla quale l’attore era risultato soccombente. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente è condannata alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent e di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna laricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 2. 400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese. Sussistono ex art.13 comma1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti proc