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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 agosto 2024

Cassazione n. 25397/2024

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rma dichiarata incostituzionale non può trovare applicazione sin dalla relativa pronuncia e che la fattispecie in esame esula del tutto dalla disciplina del recesso;

5. per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate si è opposta con controricorso;

6. in data 29 agosto 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente sottoscritto ed in pari data ha notificato tale atto alla controparte. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

2. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.),è stata sottoscritta dal ricorrente e dal difensoremunito di procura speciale e d è stata notificata al procuratore della controparte in data 29.8.2024;

3. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);

5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione de ll’avvenuto consolidamento in epoca successiva al deposito del ricorso della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate;

6. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rma dichiarata incostituzionale non può trovare applicazione sin dalla relativa pronuncia e che la fattispecie in esame esula del tutto dalla disciplina del recesso; 5. per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate si è opposta con controricorso; 6. in data 29 agosto 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente sottoscritto ed in pari data ha notificato tale atto alla controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.),è stata sottoscritta dal ricorrente e dal difensoremunito di procura speciale e d è stata notificata al procuratore della controparte in data 29.8.2024; 3. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione de ll’avvenuto consolidamento in epoca successiva al deposito del ricorso della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate; 6. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Sup
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