CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, e domiciliati presso i rispettivi domicilii digitali e ; -ricorrente principale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della Corte di appello di Salerno – Sez. lavoro n. cronol. 4086/2022 del 22 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dal ricorrente. R.G.N. 4542/2023 C.C. 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 19 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva – ai sensi della legge n. 89/2001 – il riconoscimento dell’equo indennizzo relativamente alla durata irragionevole della procedura riguardante il fallimento della società “G.P.E. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” –nel corso della quale aveva svolto, per un determinato periodo (essendosi poi dimesso), le funzioni di curatore fallimentare - dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 26 giugno 1993 e definito con decreto di chiusura depositato il 18 novembre 2020. Con decreto monocratico del 30 novembre 2021, il giudice designato della Corte di appello di Salerno rigettava il ricorso, rilevando il difetto della qualità di parte in capo al Romanelli nel giudizio presupposto. Il citato decreto veniva opposto dal Romanelli e, nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte salernitana, in composizione collegiale, rigettava, con decreto del 22 dicembre 2022, l’opposizione, condannando il Romanelli al pagamento delle spese del procedimento. A sostegno dell’adottata decisione, la citata Corte rilevava che al Romanelli non poteva riconoscersi la qualità di parte bensì quella di curatore della procedura fallimentare e, quindi, sprovvisto della titolarità di una “sua causa”, non essendo un creditore insinuato al passivo né titolare di pretese in conflitto con quelle degli altri creditori o contestate in giudizio, ma ausiliare del giudice delegato al fallimento. Né – aggiungeva la Corte – la rinuncia all’incarico da parte del curatore determinava la qualità di parte processuale, osservando, altresì, che l’attesa della liquidazione del compenso fino al termine della suddetta procedura rientra nel rischio professionale del curatore fallimentare, sicché l’opponente non aveva subito alcun danno non patrimoniale per effetto della durata di siffatta procedura, peraltro sottratto al concorso, dovendosi ritenere titolare di un credito sorto in funzione della procedura e non insinuato in essa. 2. Avverso il suddetto decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, riferito ad un motivo. Il ricorrente principale ha anche depositato memoria, nonché istanza di riunione del ricorso a quelli recanti i nn. R.G. 29041/2022, 4543/2023 e 4645/2023, aventi il medesimo oggetto e relativi alle stesse parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo il ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 c.p.c., 6 CEDU e 2 della legge n. 89/2001, deducendo l’erroneità dell’impugnato decreto nella parte in cui aveva ritenuto che esso ricorrente non avesse assunto la qualità di “parte” nel giudizio presupposto limitatamente al segmento temporale decorrente dalla data delle sue dimissioni quale curatore fallimentare alla data di proposizione della domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo per durata irragionevole del processo, avendo dovuto attendere un tempo superiore a 13 anni per valutare, solo al termine della procedura fallimentare, la ricorrenza o meno di ipotesi creditorie per richiedere o meno il suo compenso finale, ai sensi dell’art. 36 del R.D. n. 267/1942, per l’ufficio di curatore che aveva rivestito. 2. Con il proposto motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 4 e 2 della legge n. 89/2001, nonché dell’art. 75 c.p.c., prospettando che il Romanelli, avendo ottenuto alla data del 3 ottobre 2019 l’integrale pagamento di quanto richiesto a titolo di compensi e di rimborso spese per lo svolto incarico di curatore fallimentare, si sarebbe dovuto considerare decaduto – in applicazione del termine di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 -dal diritto di proporre domanda per ottenere l’equo indennizzo, siccome da formulare al massimo entro il 5 giugno 2020 (computando anche la proroga per l’emergenza covid in atto), nel mentre il ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione era stato depositato solo il successivo 19 novembre 2021. 3. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che non sussistono i presupposti per disporre la riunione degli indicati ricorsi, sia perché fissati per la congiunta trattazione alla stessa udienza, sia in quanto attinenti all’impugnazione di distinti decreti della Corte di appello di Salerno adottati in sede collegiale in esito a diverse opposizioni formulate ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001, sia perché – con riguardo al presente giudizio – l’intimato Ministero ha svolto attività difensiva, formulato anche ricorso incidentale. 4. Deve essere esaminato, sul piano della priorità logico-giuridica, innanzitutto il ricorso incidentale, siccome attinente alla questione dell’asserita tardività della proposizione del ricorso per equo indennizzo. Esso è privo di fondamento, dal momento che – per la valut azione della tempestività o meno della domanda di equo indennizzo con riferimento alla procedura fallimentare – occorre avere riguardo, per l’individuazione del “dies a quo”, al giorno dell’acquisita definitività del decreto di chiusura della procedura stessa, non venendo in rilievo il precedente soddisfacimento totale o parziale di un credito ammesso al fallimento. In tal senso, è stato chiarito (v., da ultimo, Cass. n. 24174/2022) che, in tema di irragionevole durata dellaprocedura fallimentare, il termine di decadenza di cui all'art. 4, l. n. 89 del 2001, per la proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale, dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile, avendo "il dies a quo" del predetto termine natura processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, segna la durata dellaprocedura fallimentare indennizzabile. La giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 17384/2022) ha, poi, precisato che, al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di unaprocedura fallimentare iniziata (come nella specie) prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un subprocedimento nell'ambito dellaprocedura fallimentare. Orbene, poiché il decreto di chiusura del fallimento deve ritenersi divenuto inimpugnabile dopo un anno dal suo deposito, effettuato il 18 novembre 2020, il ricorso per equa riparazione è, nel caso in esame, da considerarsi tempestivo perché depositato il 19 novembre 2021 e, quindi, ancor prima della decorrenza del semestre dalla intervenuta definitività del citato provvedimento di chiusura della procedura concorsuale, dovendosi aggiungere all’anno di cui all’art.327 c.p.c., nella sua precedente versione, anche il termine di sospensione feriale. 5. Si può ora, in dipendenza del rigetto del ricorso incidentale, passare all’esame di quello principale, il quale è, pur esso, infondato. Infatti, la motivazione addotta a sostegno del decreto impugnato è del tutto corretta poiché al curatore fallimentare – quale ausiliario giudiziale nominato dal giudice della procedura del dichiarato fallimento (che svolge il suo incarico nell’interesse della massa dei creditori) –non può essere riconosciuta la qualità di parte nel senso inteso dall’art. 1 della legge n. 89/2001 (pacificamente attribuibile ai creditori insinuati e anche al fallito: cfr. Cass. n. 13065/2013), né tantomeno può ritenersi che egli l’acquisti a seguito delle sue sopravvenute dimissioni in ordine al credito maturato per il compenso relativo all’attività svolta. Legittimamente, perciò, è stata esclusa la sua legittimazione – nella qualità spesa - ad avanzare la pretesa all’equo indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare protrattasi oltre la data delle rassegnate dimissioni, solo all’esito della quale egli sarebbe stato abilitato a chiedere la liquidazione di detto compenso (cfr. Cass. SU n. 26730/2007 e Cass. n. 10455/2014), oltretutto caratterizzantesi come prededucibile ai sensi dell’art. 111 del citato R.D. n. 267/1942 e ciò senza trascurare la circostanza che lo stesso era legittimato a chiedere (come, in concreto, avvenuto) acconti nel corso della procedura (mentre era in carica), che, in ipotesi di sue intervenute dimissioni, avrebbero potuto essere già satisfattivi del suo credito (salvo eventuale conguaglio da invocare al termine della medesima procedura, rientrando l’eventualità del possibile dilazionarsi della procedura nell’ambito del suo rischio professionale). Del resto, la Corte di appello ha giustamente considerato che l’attesa della liquidazione del compenso fino al termine della procedura, proprio perché prevista per legge e, quindi, preventivamente accettata dal curatore, non ha determinato alcun patema d’animo correlato all’irragionevole durata (successivamente maturata, nel caso di specie, rispetto al momento delle anticipate dimissioni del Romanelli, quale curatore) della procedura fallimentare e alla conseguente incertezza sulla tempistica del pagamento del suo compenso, il cui credito, in ogni caso, non è oggetto di insinuazione al fallimento, il che solo gli avrebbe conferito la qualità di parte, trattandosi, invero, di un credito che viene ad insorgere in funzione della procedura stessa in virtù della carica rivestita di ausiliario del giudice fallimentare (anche se solo per una durata parziale della stessa), che rimane accertato in via definitiva e completa solo al momento della chiusura della procedura concorsuale. 3. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi, con condanna del ricorrente principale – da ritene rsi prevalentemente soccombente – al pagamento della metà dei compensi del presente giudizio (liquidati come in dispositivo), con compensazione degli stessi per la residua metà. Non sussistono i presupposti per l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il processo di cui alla legge n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigettaentrambi i ricorsi. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente-ricorrente incidentale Ministero della Giustizia, della metà dei compensi del presente giudizio, che si liquidano, nel loro complessivo ammontare, in euro 2.000,00 (oltre eventuali s.p.a.d.), dichiarando compensata la restante metà. Così deciso nella camera di consigl