CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano avverso la ordinanza del 30/11/2021 del Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame; emessa nella procedura avviata con istanza proposta nell'interesse di VERDICCHIO Gianluca, n. il 19/5/1988 a Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame, per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 novembre 2021 (dep. 1 dicembre 2021) il tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del GIP del tribunale di Milano in data 23 settembre 2021 nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a più ipotesi di concorso in rapina aggravata. 1.1. Il tribunale riteneva violata la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., cui consegue la sanzione di tranciante inefficacia della misura cautelare in essere, giacché, a fronte della istanza di riesame proposta dal difensore dell'indagato in data 18 novembre 2011, il pubblico ministero avrebbe provveduto a trasmettere (su supporto cartaceo), in data 22 novembre, solo parte degli atti trasmessi al GIP con la mozione cautelare, omettendo di annotare nella nota di trasmissione l'indicazione di "atti in comune" con quelli già trasmessi al tribunale per il riesame in relazione ad altra procedura incidentale attivata nell'ambito del medesimo procedimento penale. Consegue che il tribunale, in assenza della detta indicazione di atti in comune con altra procedura incidentale, che aveva già registrato l'apertura del TIAP, con facoltà di consultazione di tutti gli atti (sia per il tribunale che per i difensori), non poteva conoscere ed accedere agli atti già aliunde trasmessi. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni: 2.1. Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per la manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione avendo il tribunale evidentemente malinteso il significato da annettere alla "trasmissione degli atti" allorquando questi siano stati già resi disponibili al tribunale ed alle parti (mediante apertura del TIAP) in relazione ad altra procedura incidentale, che reca in comune il numero di registro delle notizie di reato (mod. 21, noti), talché al tribunale non restava che accedere agli atti già disponibili in combinazione con il medesimo numero RGNR; 2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo erroneamente il tribunale annesso effetto di tranciante inefficacia alla trasmissione degli atti solo parziale, laddove gli atti erano stati trasmessi (apertura TIAP più trasmissione di faldone cartaceo) nella loro integralità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Preliminarmente deve darsi atto che con nota in data 31 dicembre 2021 il tribunale di Milano ha trasmesso la comunicazione, ricevuta solo in data 28 dicembre 2021, con la quale l'Ufficio matricola della Casa circondariale G. Salvia, di [OSCURATO:PERSONA], aveva inviato la nota di pugno del detenuto [OSCURATO:PERSONA], che il 26 novembre 2021, in riferimento specifico alla istanza di riesame presentata dal difensore in data 18 novembre 2021 relativamente al procedimento penale indicato per numeri di RGNR, di Reg. Ries. e di Reg. A.G., chiedeva espressamente di "annullare l'istanza di riesame". Dal che si evince la univoca volontà del soggetto interessato di rinunciare alla procedura incidentale ben prima della celebrazione dell'udienza camerale. 1.1. L'istanza di riesame delle misure cautelari è a tutti gli effetti un mezzo d'impugnazione, che, in base alle regole generali sulle impugnazioni, è conferito dalla legge (art. 309 e 568 cod. proc. pen.) a colui che di tali misure subisce l'applicazione e a condizione che vi abbia interesse. Ne deriva che anche l'istanza di riesame - che, come ogni mezzo d'impugnazione, è rimessa alla volontà dell'impugnante, il quale, come ha il potere di proporlo, così ha la facoltà di togliervi effetto - secondo la disposizione dell'art. 589 del codice di rito è passibile di rinunzia da parte dell'avente diritto, mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale di detenzione. La rinunzia alla impugnazione, quale atto unilaterale a contenuto abdicativo ha effetto immediato che consegue alla ricezione dello stesso da parte degli organi amministrativi obbligati alla immediata trasmissione degli atti ricevuti all'autorità destinataria, senza che il ritardo nella trasmissione possa sortire effetti ostativi alla volontà dell'interessato manifestata nell'atto (art. 123, comma 1, cod. proc. pen.). Quanto all'effetto caducatorio della misura, si deve partire dalla considerazione che l'art. 309 cod. proc. pen. disegna il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari come un gravame in senso proprio, interamente devolutivo, in cui l'ordinanza impugnata e quella di riesame costituiscono i termini di una fattispecie unica, a formazione progressiva, cosicché, se la seconda non viene tempestivamente emessa o se non vengono trasmessi gli atti affinché il procedimento che tende alla pronuncia di essa possa svolgersi regolarmente, anche la misura cautelare impugnata decade. Ne deriva che la rinuncia al riesame, intervenendo prima che l'ordinanza conclusiva del procedimento sia stata pronunciata, ne rende la pronuncia non necessaria e un tale effetto, connesso alla volontà del soggetto nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta, non può essere inibito dalla colpevole inerzia della amministrazione penitenziaria nella trasmissione della volontà del soggetto in vinculis (che non ha evidentemente altro modo di comunicare all'autorità giudiziaria la propria volontà). La inammissibilità della impugnazione per tempestiva rinuncia, priva pertanto di qualsiasi rilevanza l'eventuale vizio del procedimento di riesame determinato dalla (ritenuta) intempestività nella trasmissione degli atti, trasmissione che, evidentemente, non è fine a se stessa ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione (Sez. 3, n. 20362, del 20/2/2001, Rv. 219505). La inammissibilità, non rilevata ex officio dal giudice della impugnazione (art. 591, comma 2, cod. proc. pen.), può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), quindi anche dalla Corte di cassazione, a mente del comma 2 dell'art. 609 del codice di rito. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, in quanto l'istanza di riesame era inammissibile per rinuncia. 3.1. Consegue, ai sensi dell'art. 28, comma 1 seconda parte, del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, l'immediato ripristino della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del GIP del tribunale di Milano in data 23 settembre 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino della misura cautelare in carcere disposta dal GIP del tribunale di Milano in data 23/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]