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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 28985/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14867-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 300/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 472/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa [OSCURATO:PERSONA] scuola Assunzioni a tempo determinato Principio di non discriminazione Progressione stipendiale R.G.N.14867/2017 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2022 CC sede che aveva respinto tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,volte ad ottenere: a) la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati in successione dal settembre 2004 all’anno scolastico 2010/2011; b) il risarcimento del danno conseguente all’abusiva reiterazione del rapporto a termine; c) la progressione stipendiale connessa all’anzianità di servizio,rivendicata sulla base del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego rispetto all’assunto a tempo indeterminato;

2. la Corte territoriale, quanto alle prime due domande , ha ritenuto assorbente l’avvenuta assunzione a tempo indeterminatoed ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016, aggiungendo che l’originaria ricorrente non aveva allegato e dimostrato danni diversi da quelli asseritamente derivati dalla mancata conversione e dalla perdita del posto di lavoro;

3. quanto alla domanda volta ad ottenere l’adeguamento stipendiale, il giudice d’appello, in motivazione, ha evidenziato che la stessa era stata respinta dal Tribunale sull’erronea presupposto che fossero stati richiesti gli scatti di anzianità previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980;

4. ha aggiunto che, al contrario, la domanda era volta ad ottenere lo stesso trattamento riservato agli assunti a tempo indeterminato, in effetti spettante alla luce della clausola 4 dell’AccordoQuadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia e da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese il M.I.U.R. rimasto intimato;

6. all’esito dell’adunanza camerale del 21 giugno 2018 la causa è stata rimessa a questa Sezione con ordinanza interlocutoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. n.22532/2018 in quanto la ricorrente, che non aveva depositato nel termine previsto dall’art. 369 cod.proc. civ. l’attestazione di conformità delle copie analogiche delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione della notifica del ricorso, all’incombente aveva provveduto solo il 31 maggio 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per irriducibile contrasto fra dispositivo e motivazione e rileva che il giudice d’appello, pur avendo dato atto della fondatezza della domanda e dell’errore commesso dal Tribunale quanto alla qualificazione dell’azione, ha rigettato, anziché accogliere, il motivo d’appello formulato dalla Giacometti;

2. occorre preliminarmente rilevare che sul tema indicato nell’ordinanza interlocutoria del 21 giugno/24 settembre 2018 le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 22438 del 24 settembre 2018,hanno enunciato il principio di diritto di seguito trascritto: « Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter,

I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.

Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art.379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.).

In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.»;

2.1. sulla base del richiamato principio va esclusa l’improcedibilità del ricorso, perché la ricorrente, in data 31 maggio 2018 (e quindi prima dell’adunanza camerale fissata dinanzi alla Sezione Sesta per il 21 giugno 2018),ha provveduto al deposito dell’attestazionedi conformità ed ha anche notificato l’elenco all’Avvocatura Generale dello Stato,ex art. 372, comma 2, cod. proc. civ.;

3. il ricorso è fondato e va accolto,perché sussiste un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, tale da rendere il provvedimento inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto;

3.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, a fronte di una difformità fra dispositivo letto in udienza e motivazione, è ravvisabile un errore materiale solo qualora sussista una parziale coerenza fra i due atti, divergenti dal punto di vista quantitativo, e la motivazione difforme sia ancorata ad un elemento obiettivo che la sostenga in modo inequivocabile, sì da potersi escludere la possibilità di un ripensamento non consentito del giudice (Cass. 27.8.2007 n. 18090);

3.2. nella fattispecie detta parziale coerenza deve essere esclusa in radice, perché il dispositivo è di integrale rigetto dell’impugnazione proposta dalla Giacometti, mentre la motivazione dà atto della fondatezza della domanda proposta per ottenere la parità nelle condizioni di impiego e dell’errore commesso dal Tribunale nella qualificazione dell’azione;

4. si impongono, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14867-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 300/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 472/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa [OSCURATO:PERSONA] scuola Assunzioni a tempo determinato Principio di non discriminazione Progressione stipendiale R.G.N.14867/2017 Cron. Rep. Ud.12/07/2022 CC sede che aveva respinto tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,volte ad ottenere: a) la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati in successione dal settembre 2004 all’anno scolastico 2010/2011; b) il risarcimento del danno conseguente all’abusiva reiterazione del rapporto a termine; c) la progressione stipendiale connessa all’anzianità di servizio,rivendicata sulla base del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego rispetto all’assunto a tempo indeterminato; 2. la Corte territoriale, quanto alle prime due domande , ha ritenuto assorbente l’avvenuta assunzione a tempo indeterminatoed ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016, aggiungendo che l’originaria ricorrente non aveva allegato e dimostrato danni diversi da quelli asseritamente derivati dalla mancata conversione e dalla perdita del posto di lavoro; 3. quanto alla domanda volta ad ottenere l’adeguamento stipendiale, il giudice d’appello, in motivazione, ha evidenziato che la stessa era stata respinta dal Tribunale sull’erronea presupposto che fossero stati richiesti gli scatti di anzianità previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980; 4. ha aggiunto che, al contrario, la domanda era volta ad ottenere lo stesso trattamento riservato agli assunti a tempo indeterminato, in effetti spettante alla luce della clausola 4 dell’AccordoQuadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia e da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese il M.I.U.R. rimasto intimato; 6. all’esito dell’adunanza camerale del 21 giugno 2018 la causa è stata rimessa a questa Sezione con ordinanza interlocutoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. n.22532/2018 in quanto la ricorrente, che non aveva depositato nel termine previsto dall’art. 369 cod.proc. civ. l’attestazione di conformità delle copie analogiche delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione della notifica del ricorso, all’incombente aveva provveduto solo il 31 maggio 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per irriducibile contrasto fra dispositivo e motivazione e rileva che il giudice d’appello, pur avendo dato atto della fondatezza della domanda e dell’errore commesso dal Tribunale quanto alla qualificazione dell’azione, ha rigettato, anziché accogliere, il motivo d’appello formulato dalla Giacometti; 2. occorre preliminarmente rilevare che sul tema indicato nell’ordinanza interlocutoria del 21 giugno/24 settembre 2018 le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 22438 del 24 settembre 2018,hanno enunciato il principio di diritto di seguito trascritto: « Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art.379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.»; 2.1. sulla base del richiamato principio va esclusa l’improcedibilità del ricorso, perché la ricorrente, in data 31 maggio 2018 (e quindi prima dell’adunanza camerale fissata dinanzi alla Sezione Sesta per il 21 giugno 2018),ha provveduto al deposito dell’attestazionedi conformità ed ha anche notificato l’elenco all’Avvocatura Generale dello Stato,ex art. 372, comma 2, cod. proc. civ.; 3. il ricorso è fondato e va accolto,perché sussiste un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, tale da rendere il provvedimento inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto; 3.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, a fronte di una difformità fra dispositivo letto in udienza e motivazione, è ravvisabile un errore materiale solo qualora sussista una parziale coerenza fra i due atti, divergenti dal punto di vista quantitativo, e la motivazione difforme sia ancorata ad un elemento obiettivo che la sostenga in modo inequivocabile, sì da potersi escludere la possibilità di un ripensamento non consentito del giudice (Cass. 27.8.2007 n. 18090); 3.2. nella fattispecie detta parziale coerenza deve essere esclusa in radice, perché il dispositivo è di integrale rigetto dell’impugnazione proposta dalla Giacometti, mentre la motivazione dà atto della fondatezza della domanda proposta per ottenere la parità nelle condizioni di impiego e dell’errore commesso dal Tribunale nella qualificazione dell’azione; 4. si impongono, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spes