CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 22893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiestodi dichiarare l’inammissibilità del ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso,visti i motivi aggiunti a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza pronunciata in data 27/05/2025 la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Velletri emessa il 24/10/2016, concesse lecircostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. prevalenti sull’aggravantecontestata, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, condannato per il reato di rapina aggravatain concorso, commessa in data 13/02/2004.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandoloa due motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 582, 588 e 628cod. pen. nonché in relazione agli artt. 500, 511, 526, 533 e 546 cod. proc. pen. in ordineall’errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite anche a tramitecontestazione del pubblico ministero; errata qualificazione giuridica del reato; travisamentodella prova circa gli elementi costitutivi del concorso nella rapina e mancanza di prova deldolo specifico del reato di rapina; motivazione contraddittoria e illogica sulla valutazione dellacredibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa e sulle dichiarazioni rese dai testiescussi, che ne hanno confermato la versione. In particolare, la difesa ripercorre,riportandone ampi stralci, le dichiarazioni testimoniali della persona offesa sul ruolo delle duedonne che l’hanno aggredita in discoteca per strapparle la collana che portava al collo -sottrazione pacificamente realizzata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] -, sul ruolo deidue giovani, uno dei quali riconosciuto nel ricorrente, i quali le avrebbero inferto calci epugni, subito dopo la sottrazione della collana, per poi allontanarsi insieme alle altre duedonne coinvolte. La difesa assume che la sentenza avrebbe male interpretato il ruolo deidue ragazzi, tra cui il ricorrente, nella dinamica della vicenda, omettendo di valutare anche ledichiarazioni di testi che, fornendo una versione diversa, hanno descritto il loro interventocome diretto a dividere le tre donne che stavano litigando in modo violento; dichiarazioni afronte delle quali, la versione della persona offesa, oltre che intrinsecamente non attendibilein quanto connotata da incertezze e sollecitata tramite le contestazioni del pubblicoministero, sarebbe priva di riscontri oggettivi, anche per l’assenza di documentate lesionicompatibili con una violenta aggressione mediante calci e pugni. Si censura poi la carenza dimotivazione circa l’elemento psicologico del dolo, motivato nella sentenza impugnataricorrendo alla categoria del dolo concomitante e/o sopravvenuto: si osserva che è omessaqualunque argomentazione circa l’esatta posizione del ricorrente al momento dellasottrazione della collana e, quindi, sulla possibilità da parte sua di vedere la scena dellostrappo, sulla consapevolezza circa il reato che l’autore materiale stava compiendo e sulladecisione di intervenire per concorrere nella rapina; inoltre, l’azione violenta dell’imputatosarebbe avvenuta successivamente all’impossessamento, cosa che avrebbe imposto unrigoroso accertamento sulla finalizzazione della violenza al mantenimento del possesso oall’ottenimento dell’impunità.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione del reato contestato di rapina: accertato chel’impossessamento è stato pacificamente realizzato dalla coimputata, la sola condottaviolenta ipotizzata appare maggiormente compatibile con il dolo del reato di lesioni e/o dirissa; posto tale corretto inquadramento giuridico, avrebbe dovuto essere pronunciatasentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per intervenutaprescrizione, essendo decorsi oltre ventuno anni dalla commissione del reato.3. Quanto al primo motivo di ricorso, in punto affermazione della responsabilità, la Corte dimerito, con motivazione esaustiva, non apparente e scevra da aporie logiche, spiegachiaramente (pp. 7-8 sentenza) come la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa,oltre che intrinsecamente credibile, sia munita di plurimi riscontri dichiarativi di soggettipresenti nel locale al momento dei fatti, ai quali va aggiunto il riconoscimento fotograficodegli imputati, compreso il ricorrente, effettuato sia dalla persona offesa sia dal titolare dellocale nel quale il fatto è avvenuto, il quale confermava anche la dinamica del fatto neitermini narrati dalla persona offesa stessa. Il motivo in esame, nel proporre una rilettura delledichiarazioni della persona offesa, si risolve pertanto in mera doglianza di fatto, volta aprefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato dilegittimità.3.1. Preclusa, per effetto della mancata devoluzione in appello, è la questione relativaall'alternativa qualificazione giuridica del fatto alla stregua degli artt. 582 e/o 588 cod. pen.; inmancanza di ciò, la questione non può essere proposta per la prima volta davanti alla Cortedi cassazione, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto permotivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute algiudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenzadi primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).4. Nondimeno, deve rilevarsi che il reato contestato, commesso in data 13/02/2004, è estintoper intervenuta prescrizione. Va ricordato che la concessione all'imputato della circostanzadi cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, valutate con giudiziodi prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, porta a ricondurre la sanzione edittalesulla quale determinare la durata del termine di prescrizione a quella di dieci anni direclusione. Essendo indubbio che il reato è stato consumato in epoca antecedente allariforma della normativa sulla prescrizione (legge "Cirielli" del 5/12/2005 n. 251) è altrettantoindubbio che la normativa sulla prescrizione vigente all'epoca dei fatti è più favorevole perl'imputato rispetto a quella oggi vigente. Ne consegue che, in base ai principi della normativaprevigente, il termine di prescrizione del reato in contestazione era di 15 anni (anni 10 + anni5 per le interruzioni). In relazione a tale situazione, il reato, come detto consumato in data13/02/2004, si è irrimediabilmente estinto 15 anni dopo tale data e cioè il 13/02/2019. Poichéla sentenza della Corte di Appello di Roma che in questa sede ci occupa è del 27/05/2025,ne consegue che il predetto reato in contestazione all'imputato era già prescritto al momentodella pronuncia della sentenza di secondo grado.5. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.