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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16944/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14700/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 288. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 10962/05/2016, depositata in data 6 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 29 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n.

TF9051406255, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFrelativo all’anno d’imposta 2007.

L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Salerno rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 49.392,00 per l’anno d’imposta 2007; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, abitazione secondaria, due autovetture, moto di grossa cilindrata e spese per incrementi patrimoniali.

2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di mediazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’[OSCURATO:PERSONA], il quale (tra l’altro) confermava la rideterminazione del reddito operata in sede di mediazione, pari a € 33.122,00.

3. La C.t.p., con sentenza n. 2039/01/2014, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 10962/05/2016, depositata in data 6 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Per la precedente udienza del 18 aprile 2018, il contribuente depositava memoria.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, quarto comma e ss., del d.P.R. n. 600/1973 nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall'art. 22 D.L. 31 maggio 2010, n. 78), nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sufficiente la prova, fornita dal contribuente, di una generica disponibilità di redditi esenti costituiti da disinvestimenti azionari, senza che risultasse, altresì, la prova che detti redditi fossero stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate, anzi, nonostante la circostanza fosse stata espressamente smentita dall'ufficio con argomenti concreti.

2. Il motivo è infondato.

La questione agitata afferisce la prova a carico del contribuente in ordine all’impiego delle somme dimostrate dal contribuente.

L’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale determinata sulla base degli indici di spesa grava sul contribuente, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; costui può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o disinvestimenti patrimoniali, realizzazione plusvalenze non tassabili, rendite fiscali derivanti da regimi forfettari, mutui, che le spese sono state sostenute da altri (coniuge genitori o terzi) etc.

L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso deve risultare da idonea documentazione ed il contribuente ha il diritto processuale – e deve avere l'effettiva possibilità - di provare la propria personale situazione reddituale dell'anno accertato; l'onere probatorio gravante sul soggetto passivo non può essere tale da rendere eccessivamente difficoltoso tale prova, sì da renderla quasi impossibile ovvero sproporzionata rispetto agli obblighi strumentali che la legge fiscale impone allo stesso contribuente, ed in contrasto con i principi costituzionali, per la rilevanza del principio comunitario di proporzionalità.

Non può essere in tal senso ritenuto l'obbligo di una prova diretta tenuto conto che la stessa giurisprudenza (Cass.

SS.UU. n. 26639 del 18/12/2009) prevede la possibilità di fornire prova contraria anche mediante presunzione semplice.

2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha valutato come la differenza della capacità contributiva era di circa 17.500,00 euro e che il contribuente aveva dimostrato nel corso dell’anno 2007 di aver disinvestito titoli per € 99.974,82 così operando in conformità dei principi giurisprudenziali illustrati sub

2. essendo la somma residua ampiamente adeguata a coprire il maggioro reddito contestato.

In particolare, la C.t.r. con un percorso argomentativo logico- giuridico corretto e facendo buon governo dei principi giurisprudenziali, ha motivato che la capacità reddituale era riconducibile a redditi esenti ed a possidenze finanziarie legittimamente detenute e non sottratte all'imposizione fiscale; in particolare, ha dato atto che il contribuente, nel corso dell’anno 2007, aveva disinvestito titoli per € 99.974,82, dandone prova documentale attraverso l'estratto conto dell'istituto di credito BCC [OSCURATO:PERSONA], dove risulta accreditata la somma dichiarata, e tale somma è stata ritenuta idonea a giustificare la capacità reddituale come sopra determinata ed a renderla congrua per l’anno in contestazione.

3. In conclusione, il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.200,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14700/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 288. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 10962/05/2016, depositata in data 6 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 29 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. TF9051406255, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFrelativo all’anno d’imposta 2007. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Salerno rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 49.392,00 per l’anno d’imposta 2007; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, abitazione secondaria, due autovetture, moto di grossa cilindrata e spese per incrementi patrimoniali. 2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di mediazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno; si costituiva in giudizio anche l’[OSCURATO:PERSONA], il quale (tra l’altro) confermava la rideterminazione del reddito operata in sede di mediazione, pari a € 33.122,00. 3. La C.t.p., con sentenza n. 2039/01/2014, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 10962/05/2016, depositata in data 6 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. Per la precedente udienza del 18 aprile 2018, il contribuente depositava memoria. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, quarto comma e ss., del d.P.R. n. 600/1973 nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall'art. 22 D.L. 31 maggio 2010, n. 78), nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sufficiente la prova, fornita dal contribuente, di una generica disponibilità di redditi esenti costituiti da disinvestimenti azionari, senza che risultasse, altresì, la prova che detti redditi fossero stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate, anzi, nonostante la circostanza fosse stata espressamente smentita dall'ufficio con argomenti concreti. 2. Il motivo è infondato. La questione agitata afferisce la prova a carico del contribuente in ordine all’impiego delle somme dimostrate dal contribuente. L’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale determinata sulla base degli indici di spesa grava sul contribuente, ai sensi del comma 6 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; costui può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o disinvestimenti patrimoniali, realizzazione plusvalenze non tassabili, rendite fiscali derivanti da regimi forfettari, mutui, che le spese sono state sostenute da altri (coniuge genitori o terzi) etc. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso deve risultare da idonea documentazione ed il contribuente ha il diritto processuale – e deve avere l'effettiva possibilità - di provare la propria personale situazione reddituale dell'anno accertato; l'onere probatorio gravante sul soggetto passivo non può essere tale da rendere eccessivamente difficoltoso tale prova, sì da renderla quasi impossibile ovvero sproporzionata rispetto agli obblighi strumentali che la legge fiscale impone allo stesso contribuente, ed in contrasto con i principi costituzionali, per la rilevanza del principio comunitario di proporzionalità. Non può essere in tal senso ritenuto l'obbligo di una prova diretta tenuto conto che la stessa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 26639 del 18/12/2009) prevede la possibilità di fornire prova contraria anche mediante presunzione semplice. 2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha valutato come la differenza della capacità contributiva era di circa 17.500,00 euro e che il contribuente aveva dimostrato nel corso dell’anno 2007 di aver disinvestito titoli per € 99.974,82 così operando in conformità dei principi giurisprudenziali illustrati sub 2. essendo la somma residua ampiamente adeguata a coprire il maggioro reddito contestato. In particolare, la C.t.r. con un percorso argomentativo logico- giuridico corretto e facendo buon governo dei principi giurisprudenziali, ha motivato che la capacità reddituale era riconducibile a redditi esenti ed a possidenze finanziarie legittimamente detenute e non sottratte all'imposizione fiscale; in particolare, ha dato atto che il contribuente, nel corso dell’anno 2007, aveva disinvestito titoli per € 99.974,82, dandone prova documentale attraverso l'estratto conto dell'istituto di credito BCC [OSCURATO:PERSONA], dove risulta accreditata la somma dichiarata, e tale somma è stata ritenuta idonea a giustificare la capacità reddituale come sopra determinata ed a renderla congrua per l’anno in contestazione. 3. In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.200,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Così
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