CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2016
Cassazione n. 28632/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27277/2016 R.G. proposto da '[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3790/51/16, depositata il 21 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3790/51/16 del 21/04/2016 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 12350/01/14, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito AC) nei confronti di un atto di contestazione sanzioni per utilizzazioni di fatture emesse per operazioni inesistenti relativamente agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2010; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; 4. con nota del 01/07/2021, AC chiedeva la cessazione della materia del contendere come da documentazione contestualmente depositata; 5. con nota del 08/07/2021, la difesa erariale depositava dichiarazione adesiva della Direzione provinciale di Napoli dell'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che la controversia è stata oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella I. 1 dicembre 2016, n. 225, così come si evince dalla documentazione prodotta dalla società contribuente e dalla conforme dichiarazione dell'Agenzia delle entrate; 2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 2 Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizi