CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 43620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta di rescissione del ceiudicato della sentenza del tribunale di Taranto pronunciata il 9 marzo 2022 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per una tentata truffa. 2. Con unico motivo fondato sulla violazione dell'art.606, lett.c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.178 e 179 c.p.p., si lamenta la nullità del processo per assenza dell'imputato al processo, detenuto all'epoca della celebrazione dell'udienza, senza che vi fosse alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio difensore di fiducia, pure lui assente. Nel fascicolo processuale, si sostiene, non vi è traccia di avviso al difensore dell'udienza 9 marzo 2022. 3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile poiché presentato fuori termine. Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (art.127 c.p.p.) il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni (art.585, comma 1, lett. al,c.p.p.) decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito (585 comma 2 lett. a c.p.p.). Come risulta dalla documentazione in atti (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per le soluzione delle stesse: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) e d'altra parte indicato nella stessa intestazione del ricorso, l'ordinanza della Corte è stata notificata via PEC al difensore in data 14 febbraio 2023 ed al condannato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in data 26 febbraio 2023. Il ricorso, presentato in data 27 marzo 2023, è pertanto fuori termine e conseguentemente inammissibile ex art.591, comma 1 lett.c), c.p.p.. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatorè\