CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09646/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi del reato di cui all'art 337 cp ( essendo stato escluso che la resistenza dello stesso sia stata solo passiva) nonchè al pieno coinvolgimento dello stesso nella rissa di cui al capo A) mentre, per altro verso, con riguardo alla recidiva e al mancato riconoscimento delle generiche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, destinata a rendere recessive le deduzioni difensive sul punto non censurabile in questa sede il relativo giudizio di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.