CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 45240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/01/2024 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati concernenti le omissioni contributive del 2015 e del giugno 2016, rideterminando la pena per le residue mensilità di luglio e agosto 2016, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, in data 23/05/2022, con la quale ORZA Pietro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 37 I. n. 698 del 1981, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] E SERVIZI. 2. Ricorre per cassazione l'ORZA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati. Si censura la sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il dolo specifico, avuto anche riguardo alla minima rilevanza delle omissioni, rispetto al puntuale pagamento di cospicue somme per i contributi regolarmente denunciati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza che si era accontentata del controllo meramente cartolare effettuato dai verbalizzanti in sede di accertamento, e dell'opera di sostituzione delle norme contrattuali a quelle applicate senza sincerarsi, attraverso le dichiarazioni testimoniali dei lavoratori, della correttezza dell'operazione anche quanto alle mansioni poi effettivamente svolte. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento degli elementi favorevoli evidenziati nel giudizio di appello. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva. Si censura la decisione della Corte territoriale, motivata esclusivamente con i precedenti a carico. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la omessa valutazione degli indicatori fattuali che avrebbero dovuto condurre ad una decisione opposta. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo delle doglianze formulate, alle quali la sentenza impugnata aveva già adeguatamente risposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del motivo di ricorso concernente la mancata sostituzione della pena detentiva impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i residui reati ascritti all'ORZA ormai estinti per intervenuta prescrizione. È infatti decorso, per entrambe le condotte omissive in contestazione, il termine massimo prescrizionale e non essendo emersi, dagli atti, elementi per un immediato proscioglimento nel merito, avuto riguardo alle concordi valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado, e alla inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti gli elementi costitutivi del reato. Motivi che si risolvono in una censura del merito delle valutazioni espresse in ordine alle risultanze acquisite e in una non consentita prospettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime acquisite (cfr. pag. 3-5 della sentenza impugnata, in cui si riportano dettagliatamente gli elementi acquisiti e i criteri di calcolo adottati per la quantificazione delle omissioni contributive, e l'inconsistenza dei rilievi in punto di elemento psicologico, attesa la consistenza di queste ultime, ben diversa da quella prospettata in ricorso). 2. La Corte territoriale ha disatteso il motivo di ricorso concernente la mancata sostituzione della pena detentiva osservando che i precedenti anche specifici dell'ORZA non consentivano di ritenere che egli si sarebbe attenuto "alle prescrizioni inerenti la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria richiesta" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale percorso argomentativo, peraltro, non risulta in linea con la più recente elaborazione giurisprudenziale, secondo cui «la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena; in senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023, dep. 2024, Paris, Rv. 285786 - 02: «la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni»). Da ultimo, cfr. anche Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02, secondo la quale «in tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali». 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i residui reati ascritti all'ORZA estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per presc