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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15851/2026

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ntroComune di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio;- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3345/2024 depositata il 20maggio 2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Oggetto della controversia sono quattro avvisi di accertamento emessi dalcomune di Napoli (d’ora in poi resistente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], (d’oraNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Data pubblicazione 23/05/2026in poi ricorrente) avente ad oggetto il pagamento dell’Imu per gli anni dal 2016al 2019 relativamente all’appartamento in [OSCURATO:PERSONA] n. 176 (CHIfol. 24 part. 292 sub. 17)La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che la contribuente non avesse laresidenza anagrafica in quell’appartamento, ma che risultasse, invece,anagraficamente residente nell’appartamento in [OSCURATO:PERSONA] n. 176interno 13 (fol. 24 part. 292 sub. 18).La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- in linea con quanto già affermato dal giudice di primo grado, per goderedell'esenzione Imu, occorre, oltre al possesso per proprietà o altro dirittoreale e alla dimora abituale per un tempo apprezzabile, l'ulteriore requisitodella residenza anagrafica e in tal senso si è espressa la giurisprudenza dilegittimità, nonché la Corte costituzionale;- nel caso di specie la contribuente non ha dimostrato di avere la residenzaanagrafica nell'appartamento, sito in Napoli in [OSCURATO:PERSONA] n.176 interno 10/b, accatastato come CHI fol. 24 part. 292 sub. 17 e, quindi,correttamente il comune non le ha riconosciuto l'esenzione Imu primacasa;- con riferimento ai tributi locali l’ente impositore ha semplicemente ildovere di rilevare le risultanze catastali e anagrafiche, mentre la prova deldiritto ad eventuali esenzioni benefici o riduzioni ricade sempreunicamente sul contribuente che li invoca;- «Nella specie le prospettazioni della ricorrente contrastano con lerisultanze documentali del comune e del catasto e le contrarie spiegazionifornite non appaiono sufficientemente convincenti in fatto e in diritto.Anche se è possibile che in sede di frazionamento catastale si sianoverificate delle incongruenze di subalterni e di interni fra dueappartamenti, l'ente impositore è tenuto ad applicare le risultanzedocumentali di cui è in possesso e non certo le diverse interpretazioni soloasserite dal contribuente.

Solo soltanto dopo una rettifica degli errorieventualmente esistenti al catasto o all'anagrafe, da coltivare in altra sedeNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026a cura della diretta interessata, sarà possibile accedere all'avvocataData pubblicazione 23/05/2026esenzione Imu se documentalmente spettante in fatto e in diritto».Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio.

Il ricorrente ha presentato istanza di decisione eopposizione alla proposta e depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione«di norme di diritto ex art 360, c.p.c. comma 3, nullità della sentenza ex art.360, c.p.c. comma 4», deducendo un sostanziale errore nell’applicazione delleregole di riparto probatorio.

Sostiene, in particolare, che il comune avrebbedovuto dare la prova incontrovertibile che la ricorrente fosse residentenell’immobile oggetto del giudizio e richiama in proposito la l. n. 130 del 2022.Di contro, sostiene di avere dimostrato di non essere mai stata proprietaria deldiverso immobile in via Manzoni n. 176, interno 13, censito al Foglio 24 part.292 sub. 18, ma piuttosto di essere proprietaria dell’originario immobile sito inNapoli alla [OSCURATO:PERSONA], censito al FL.

N. 24 part. 292 sub. 9, poisoppresso e diviso in immobile fogl. 24 part. 292 sub. 16, venduto al Sig. [OSCURATO:PERSONA] eimmobile fol.24 part. 292 sub. 17, presso cui ha residenza e dimora abituale.1.1.

Il primo motivo è infondato.Con riferimento alla censura di nullità della sentenza, il motivo è infondato, inquanto la sentenza è ampiamente motivata.Le censure riferite alla violazione di legge sono altresì inammissibili, in quantonon riguardano la fattispecie astratta di disciplina dell’esenzione, mal’articolazione fattuale che è stata esaminata dal giudice del merito, come sidesume dal ricorso, laddove si deduce: «- il Comune, avrebbe dovuto, oltre aripetere pedissequamente le difese articolate nel corso del giudizio di primogrado, dare prova incontrovertibile della residenza della ricorrente presso unimmobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 176 int. 13, censito al F.24 cespiteCHI/24/292/18 e pertanto dell’inesistenza del diritto all’esenzione per l’immobilecensito al FL. 24 PLLA 292 sub.9, sito in via Manzoni 176, int. 10.Numero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Al contrario, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sia nel corso del giudizio di primo grado, che nelData pubblicazione 23/05/2026corso del giudizio di appello, dava concreta prova di non essere mai stataproprietaria dell’immobile sito in Manzoni n. 176, interno 13, censito al Foglio 24part. 292 sub. 18, ma piuttosto di essere proprietaria dell’originario immobilesito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA], censito al FL.

N. 24 part. 292 sub. 9,poi soppresso e diviso in immobile fogl 24 part. 292 sub. 16, venduto al Sig. [OSCURATO:PERSONA] immobile fol.24 part. 292 sub. 17, presso cui ha residenza e dimora abituale;- aveva assunto in ricorso la ricorrente che con gli avvisi di accertamento ilComune di Napoli richiedeva il pagamento IMU, per l’immobile sito in Napoli allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 176 CHI fol.24 par. 292 sub 17, di fatto prima casadella ricorrente, sul presupposto che si trattasse di seconda casa, fissando laresidenza di quest’ultima in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n.176 interno 13 foglio 24part. 292 sub.18.».Infondata è, inoltre, la dedotta errata ripartizione degli oneri probatori.

Pur dopol’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,l’onere della prova dell’esenzione ricade sul contribuente.[OSCURATO:PERSONA] non intende, infatti, discostarsi dal consolidato principio di legittimità,secondo cui, nell’ordinamento tributario è a carico del contribuente la provadell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’esenzione (Cass., Sez.5, n. 5062/2015, Rv. 634860 – 01, Sez. 6 - 5, n. 18413/2022, Sez. 5, n.20317/2024 – 01 Sez. 5, n. 20971/2024, Rv. 671952, sull'esenzione previstadall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Si tratta, delresto, di un principio applicato nelle molteplici ipotesi di esenzione (tra le tanteper il diritto all’esenzione 20317/2024; Sez. 5, n. 6005/2023, Rv. 667089 – 01,in tema di esenzione degli interessi dall'imposta ex art. 26 quater del d.P.R. n.600 del 1973; Sez. 6 - 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 – 01, in materia di Tari;Sez. 5, n. 2726/2022, Rv. 663753 – 01 a proposito di esenzione dall'ILOR exart. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978; Sez. 6 - 5, n. 10634/2019, Rv. 653952 –01, in materia di Tarsu; Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, in materia diimpugnazione del classamento catastale ai fini dell’esenzione Ici; Sez. 5, n.956/2019, Rv. 652197 – 01, Sez. 5, n. 29185/2017, Rv. 646289 – 01, in temadi esenzione, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 917 del 1986).Numero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Data pubblicazione 23/05/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,n. 5 c.p.c., per non avere i giudici di appello esaminato la documentazioneprodotta volta a dimostrare la residenza nell’immobile oggetto della pretesatributaria, nonché la nullità della sentenza.

In particolare, i giudici avrebberoomesso di analizzare le visure dalle quali emergeva con chiarezza che laricorrente non fosse nella disponibilità dell’immobile in cui il Comune ritenevaavesse fissato la residenza.

Dalle visure catastali depositate in giudizio, i giudiciavrebbero potuto comprendere che l’immobile presso il quale il Comune fissa laresidenza della ricorrente, non solo è in realtà sin dal 1995 di proprietà esclusivadella Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricevuto per donazione del padre, ma veniva anchelocato al Sig. [OSCURATO:PERSONA], come da contratto allegato, ma mai verificato incorso di giudizio.Denuncia l’omessa considerazione dell’ulteriore circostanza che nel corsodell’anno 2015, l’immobile identificato al catasto al F.24, p.lla 292 – sub 9,veniva diviso, il sub 9 soppresso, dando luogo a due sub differenti, di cui ilsub.17, la cui nuda proprietà veniva venduta alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], fermorestando il diritto di usufrutto dell’odierna ricorrente e presso cui la medesimacontinua ad avere residenza e dimora abituale, nonché il sub 18 venduto al Sig.[OSCURATO:PERSONA].Deduce, infine, di avere fornito la prova di dimorare nell’immobile oggetto delgiudizio attraverso la prodizione delle bollette relative alle utenze.2.1.

Il motivo è inammissibile.

In entrambi i gradi di merito è stato accertatoche la ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione dei presupposti pergodere dell’esenzione.

In particolare, è stato accertato che la ricorrente nonaveva la residenza anagrafica nell’immobile oggetto del giudizio, presuppostonecessario, come si vedrà più avanti, per potere riconoscere il dirittoall’esenzione.Nella specie, pertanto, tali circostanze fattuali sono state accertate con una cddoppia conforme e la ricorrente non ha dedotto che le due decisioni del meritofossero fondate su diverse circostanze di fatto.

Ne consegue che su tali questioniNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026ogni vaglio di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. èData pubblicazione 23/05/2026precluso, ai sensi del 348 ter c.p.c.Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 1, n. 26774/2016, Rv.643244 – 03, Sez. 3, n. 5947/2023, Rv. 667202 - 01).Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione delmateriale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più)tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed èestranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguitodella riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile colricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmenteinterdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modovalutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un viziodi motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisceal giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutareNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra leData pubblicazione 23/05/2026complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il preteso vizio dimotivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà dellamedesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamentodel giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente)esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili diufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazionicomplessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione delprocedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n.19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, manello stesso senso già Sez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez.

L, n.11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez.

L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2,n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01).È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione delvizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez.

U, n. 34476/2019, Rv. 656492 – 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 -02).Il motivo è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, in quanto lo stessosembra avanzare l’ipotesi di un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta,in termini di un errata percezione del contenuto delle prove addotte.Sul punto, quindi, occorre ribadire che il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazioneper errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4,c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura delNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensiData pubblicazione 23/05/2026dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass., Sez.

U - , Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 (Rv. 670391 -01).Il motivo è inammissibile, oltre che per le condivisibili ragioni rilevate nellaproposta di definizione anticipata, anche per le seguenti ragioni.La quaestio facti di fondo involgeva, come ben rilevato dal giudice del gravame,la residenza anagrafica, non l’iscrizione catastale; ne consegue che tali deduzioninon hanno rilevanza decisiva, insistendo la parte principalmente su questionicorrelate a detta iscrizione, piuttosto che sul riscontro della residenza anagrafica.E’ stato di recente chiarito che, in tema di IMU, con riguardo all'esenzionericonosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, la permanente rilevanza delrequisito della residenza anagrafica (sia pur riferita al possessore dell'unitàimmobiliare e non più al suo nucleo familiare) esclude il mero ed esclusivo rilievodella dimora abituale e consente, per l’appunto, la stessa attivazione di queicontrolli menzionati dal Giudice delle leggi (Corte Cost., n. 120 del 2020), nellaparte in cui fa riferimento agli «efficaci strumenti per controllare la veridicitàdelle dichiarazioni», strumenti tra i quali va compreso anche l’accesso «ai daticontenuti nell'anagrafe tributaria relativi: 1) ai contratti di locazione nonché adogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobiliubicati nel proprio territorio … 4) ai soggetti che esercitano nello stessoun'attività di lavoro autonomo o di impresa;» d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.2, comma 10, lett. c), punti 1 e 4.Ne consegue che il beneficio può essere fruito solo a decorrere dalla data nellaquale il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell'unitàimmobiliare in cui dimora abitualmente.

Sussiste, pertanto, l’onere delcontribuente di richiedere le variazioni anagrafiche relative alla residenza, aisensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, potendo egli, in qualsiasi momento, eladdove ne ricorrano i presupposti, ottenere ogni (utile) modificazione, sia inordine alla composizione della famiglia anagrafica, sia con riferimento alNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026mutamento della dimora abituale (per famiglia anagrafica «costituita da una solaData pubblicazione 23/05/2026persona») (Cass., Sez. 5, n. 33826/2025).La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna dellaparte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma didenaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende diuna somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez.

U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez.

U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez.

U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.000,00in favore della costituita controparte, e di ulteriori € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Numero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,Data pubblicazione 23/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare in favore delcontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di €2000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di € 2000,00 in favoredella controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di € 1000,00 in favore dellacassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroComune di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio;- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3345/2024 depositata il 20maggio 2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Oggetto della controversia sono quattro avvisi di accertamento emessi dalcomune di Napoli (d’ora in poi resistente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], (d’oraNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Data pubblicazione 23/05/2026in poi ricorrente) avente ad oggetto il pagamento dell’Imu per gli anni dal 2016al 2019 relativamente all’appartamento in [OSCURATO:PERSONA] n. 176 (CHIfol. 24 part. 292 sub. 17)La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che la contribuente non avesse laresidenza anagrafica in quell’appartamento, ma che risultasse, invece,anagraficamente residente nell’appartamento in [OSCURATO:PERSONA] n. 176interno 13 (fol. 24 part. 292 sub. 18).La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- in linea con quanto già affermato dal giudice di primo grado, per goderedell'esenzione Imu, occorre, oltre al possesso per proprietà o altro dirittoreale e alla dimora abituale per un tempo apprezzabile, l'ulteriore requisitodella residenza anagrafica e in tal senso si è espressa la giurisprudenza dilegittimità, nonché la Corte costituzionale;- nel caso di specie la contribuente non ha dimostrato di avere la residenzaanagrafica nell'appartamento, sito in Napoli in [OSCURATO:PERSONA] n.176 interno 10/b, accatastato come CHI fol. 24 part. 292 sub. 17 e, quindi,correttamente il comune non le ha riconosciuto l'esenzione Imu primacasa;- con riferimento ai tributi locali l’ente impositore ha semplicemente ildovere di rilevare le risultanze catastali e anagrafiche, mentre la prova deldiritto ad eventuali esenzioni benefici o riduzioni ricade sempreunicamente sul contribuente che li invoca;- «Nella specie le prospettazioni della ricorrente contrastano con lerisultanze documentali del comune e del catasto e le contrarie spiegazionifornite non appaiono sufficientemente convincenti in fatto e in diritto.Anche se è possibile che in sede di frazionamento catastale si sianoverificate delle incongruenze di subalterni e di interni fra dueappartamenti, l'ente impositore è tenuto ad applicare le risultanzedocumentali di cui è in possesso e non certo le diverse interpretazioni soloasserite dal contribuente. Solo soltanto dopo una rettifica degli errorieventualmente esistenti al catasto o all'anagrafe, da coltivare in altra sedeNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026a cura della diretta interessata, sarà possibile accedere all'avvocataData pubblicazione 23/05/2026esenzione Imu se documentalmente spettante in fatto e in diritto».Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza di decisione eopposizione alla proposta e depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione«di norme di diritto ex art 360, c.p.c. comma 3, nullità della sentenza ex art.360, c.p.c. comma 4», deducendo un sostanziale errore nell’applicazione delleregole di riparto probatorio. Sostiene, in particolare, che il comune avrebbedovuto dare la prova incontrovertibile che la ricorrente fosse residentenell’immobile oggetto del giudizio e richiama in proposito la l. n. 130 del 2022.Di contro, sostiene di avere dimostrato di non essere mai stata proprietaria deldiverso immobile in via Manzoni n. 176, interno 13, censito al Foglio 24 part.292 sub. 18, ma piuttosto di essere proprietaria dell’originario immobile sito inNapoli alla [OSCURATO:PERSONA], censito al FL. N. 24 part. 292 sub. 9, poisoppresso e diviso in immobile fogl. 24 part. 292 sub. 16, venduto al Sig. [OSCURATO:PERSONA] eimmobile fol.24 part. 292 sub. 17, presso cui ha residenza e dimora abituale.1.1. Il primo motivo è infondato.Con riferimento alla censura di nullità della sentenza, il motivo è infondato, inquanto la sentenza è ampiamente motivata.Le censure riferite alla violazione di legge sono altresì inammissibili, in quantonon riguardano la fattispecie astratta di disciplina dell’esenzione, mal’articolazione fattuale che è stata esaminata dal giudice del merito, come sidesume dal ricorso, laddove si deduce: «- il Comune, avrebbe dovuto, oltre aripetere pedissequamente le difese articolate nel corso del giudizio di primogrado, dare prova incontrovertibile della residenza della ricorrente presso unimmobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 176 int. 13, censito al F.24 cespiteCHI/24/292/18 e pertanto dell’inesistenza del diritto all’esenzione per l’immobilecensito al FL. 24 PLLA 292 sub.9, sito in via Manzoni 176, int. 10.Numero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Al contrario, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sia nel corso del giudizio di primo grado, che nelData pubblicazione 23/05/2026corso del giudizio di appello, dava concreta prova di non essere mai stataproprietaria dell’immobile sito in Manzoni n. 176, interno 13, censito al Foglio 24part. 292 sub. 18, ma piuttosto di essere proprietaria dell’originario immobilesito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA], censito al FL. N. 24 part. 292 sub. 9,poi soppresso e diviso in immobile fogl 24 part. 292 sub. 16, venduto al Sig. [OSCURATO:PERSONA] immobile fol.24 part. 292 sub. 17, presso cui ha residenza e dimora abituale;- aveva assunto in ricorso la ricorrente che con gli avvisi di accertamento ilComune di Napoli richiedeva il pagamento IMU, per l’immobile sito in Napoli allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 176 CHI fol.24 par. 292 sub 17, di fatto prima casadella ricorrente, sul presupposto che si trattasse di seconda casa, fissando laresidenza di quest’ultima in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n.176 interno 13 foglio 24part. 292 sub.18.».Infondata è, inoltre, la dedotta errata ripartizione degli oneri probatori. Pur dopol’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,l’onere della prova dell’esenzione ricade sul contribuente.[OSCURATO:PERSONA] non intende, infatti, discostarsi dal consolidato principio di legittimità,secondo cui, nell’ordinamento tributario è a carico del contribuente la provadell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’esenzione (Cass., Sez.5, n. 5062/2015, Rv. 634860 – 01, Sez. 6 - 5, n. 18413/2022, Sez. 5, n.20317/2024 – 01 Sez. 5, n. 20971/2024, Rv. 671952, sull'esenzione previstadall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Si tratta, delresto, di un principio applicato nelle molteplici ipotesi di esenzione (tra le tanteper il diritto all’esenzione 20317/2024; Sez. 5, n. 6005/2023, Rv. 667089 – 01,in tema di esenzione degli interessi dall'imposta ex art. 26 quater del d.P.R. n.600 del 1973; Sez. 6 - 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 – 01, in materia di Tari;Sez. 5, n. 2726/2022, Rv. 663753 – 01 a proposito di esenzione dall'ILOR exart. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978; Sez. 6 - 5, n. 10634/2019, Rv. 653952 –01, in materia di Tarsu; Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, in materia diimpugnazione del classamento catastale ai fini dell’esenzione Ici; Sez. 5, n.956/2019, Rv. 652197 – 01, Sez. 5, n. 29185/2017, Rv. 646289 – 01, in temadi esenzione, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 917 del 1986).Numero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Data pubblicazione 23/05/20262. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,n. 5 c.p.c., per non avere i giudici di appello esaminato la documentazioneprodotta volta a dimostrare la residenza nell’immobile oggetto della pretesatributaria, nonché la nullità della sentenza. In particolare, i giudici avrebberoomesso di analizzare le visure dalle quali emergeva con chiarezza che laricorrente non fosse nella disponibilità dell’immobile in cui il Comune ritenevaavesse fissato la residenza. Dalle visure catastali depositate in giudizio, i giudiciavrebbero potuto comprendere che l’immobile presso il quale il Comune fissa laresidenza della ricorrente, non solo è in realtà sin dal 1995 di proprietà esclusivadella Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricevuto per donazione del padre, ma veniva anchelocato al Sig. [OSCURATO:PERSONA], come da contratto allegato, ma mai verificato incorso di giudizio.Denuncia l’omessa considerazione dell’ulteriore circostanza che nel corsodell’anno 2015, l’immobile identificato al catasto al F.24, p.lla 292 – sub 9,veniva diviso, il sub 9 soppresso, dando luogo a due sub differenti, di cui ilsub.17, la cui nuda proprietà veniva venduta alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], fermorestando il diritto di usufrutto dell’odierna ricorrente e presso cui la medesimacontinua ad avere residenza e dimora abituale, nonché il sub 18 venduto al Sig.[OSCURATO:PERSONA].Deduce, infine, di avere fornito la prova di dimorare nell’immobile oggetto delgiudizio attraverso la prodizione delle bollette relative alle utenze.2.1. Il motivo è inammissibile. In entrambi i gradi di merito è stato accertatoche la ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione dei presupposti pergodere dell’esenzione. In particolare, è stato accertato che la ricorrente nonaveva la residenza anagrafica nell’immobile oggetto del giudizio, presuppostonecessario, come si vedrà più avanti, per potere riconoscere il dirittoall’esenzione.Nella specie, pertanto, tali circostanze fattuali sono state accertate con una cddoppia conforme e la ricorrente non ha dedotto che le due decisioni del meritofossero fondate su diverse circostanze di fatto. Ne consegue che su tali questioniNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026ogni vaglio di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. èData pubblicazione 23/05/2026precluso, ai sensi del 348 ter c.p.c.Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 1, n. 26774/2016, Rv.643244 – 03, Sez. 3, n. 5947/2023, Rv. 667202 - 01).Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione delmateriale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più)tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed èestranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguitodella riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile colricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmenteinterdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modovalutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un viziodi motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisceal giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutareNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra leData pubblicazione 23/05/2026complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio dimotivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà dellamedesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamentodel giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente)esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili diufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazionicomplessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione delprocedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n.19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, manello stesso senso già Sez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez. L, n.11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2,n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01).È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione delvizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 – 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 -02).Il motivo è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, in quanto lo stessosembra avanzare l’ipotesi di un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta,in termini di un errata percezione del contenuto delle prove addotte.Sul punto, quindi, occorre ribadire che il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazioneper errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4,c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura delNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensiData pubblicazione 23/05/2026dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 (Rv. 670391 -01).Il motivo è inammissibile, oltre che per le condivisibili ragioni rilevate nellaproposta di definizione anticipata, anche per le seguenti ragioni.La quaestio facti di fondo involgeva, come ben rilevato dal giudice del gravame,la residenza anagrafica, non l’iscrizione catastale; ne consegue che tali deduzioninon hanno rilevanza decisiva, insistendo la parte principalmente su questionicorrelate a detta iscrizione, piuttosto che sul riscontro della residenza anagrafica.E’ stato di recente chiarito che, in tema di IMU, con riguardo all'esenzionericonosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, la permanente rilevanza delrequisito della residenza anagrafica (sia pur riferita al possessore dell'unitàimmobiliare e non più al suo nucleo familiare) esclude il mero ed esclusivo rilievodella dimora abituale e consente, per l’appunto, la stessa attivazione di queicontrolli menzionati dal Giudice delle leggi (Corte Cost., n. 120 del 2020), nellaparte in cui fa riferimento agli «efficaci strumenti per controllare la veridicitàdelle dichiarazioni», strumenti tra i quali va compreso anche l’accesso «ai daticontenuti nell'anagrafe tributaria relativi: 1) ai contratti di locazione nonché adogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobiliubicati nel proprio territorio … 4) ai soggetti che esercitano nello stessoun'attività di lavoro autonomo o di impresa;» d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.2, comma 10, lett. c), punti 1 e 4.Ne consegue che il beneficio può essere fruito solo a decorrere dalla data nellaquale il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell'unitàimmobiliare in cui dimora abitualmente. Sussiste, pertanto, l’onere delcontribuente di richiedere le variazioni anagrafiche relative alla residenza, aisensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, potendo egli, in qualsiasi momento, eladdove ne ricorrano i presupposti, ottenere ogni (utile) modificazione, sia inordine alla composizione della famiglia anagrafica, sia con riferimento alNumero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026mutamento della dimora abituale (per famiglia anagrafica «costituita da una solaData pubblicazione 23/05/2026persona») (Cass., Sez. 5, n. 33826/2025).La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna dellaparte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma didenaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende diuna somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizionedelle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez. U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.000,00in favore della costituita controparte, e di ulteriori € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Numero registro generale 513/2025Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 15851/2026Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,Data pubblicazione 23/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare in favore delcontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di €2000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di € 2000,00 in favoredella controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di € 1000,00 in favore dellacassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris