CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ANDRIA il 12/07/1964 avverso la sentenza del 16/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RITENUTO I" FATT9 e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 13 aprile 2026) avverso la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Campobasso, che lo ha ritenuto responsabile del reato di percosse contestato nel capo d'imputazione e lo ha condannato alla pena di euro mille di multa; - che il Tribunale di ,.ampoi asso, al quale era stata proposta impugnazione (formalmente qualificata anpello), ritenuta la non appellabilità del provvedimento impugnato e preso ao dea manifestata voluntas impugnationis e dell'impugnabilità della se- senza appellata (art. 36 d. lqs. n. 274 del 2000), ha correttamente qualificato V , ppello proposto in termini di ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a que - -orte Hez. 5, n. 42578 dc 'i/00/2024, Prencipe, Rv. 287234); - che è fondato il .condo motivo di censura - che deduce l'intervenutaremissione tacita della qi , la - í:ltesa l'assenza del sierelante all'udienza dell'8 aprile 2024, per la qwf , -a sta' o citato in qualità testimone con l'esplicitoavvertimento in ordiri -2 con eguenze dell'even' via condotta inerte,circostanze che ai sensi (' ìrt. L 2, comma 3, n. 1) c i. pen. (introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. Hs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), permettono di de - iere, facta concluden' ( secondo una fattispecie tipizzata dal legislatore) icita volontà di rimettere ierela; - che, pertanto, ntenis impugnata deve e annullata senza rinvio per sopravvenuta d" 'a ne :ssaria condizione c' PQM Annulla sen/ -i la P.Q.M!l Presi rdiano r DePOS![OSCURATO:PERSONA] L,LER(A LU unti