CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 38736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2015, il Tribunale di Venezia condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, in ordine alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita 1'11 dicembre 2009. Con diversa sentenza, emessa il 3 luglio 2020, lo stesso Tribunale - per quanto qui di interesse - condannava [OSCURATO:PERSONA] per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativo alla medesima società. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di amministratore pro tempore della società -, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili della rec Are. società. Avrebbe, inoltre, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di d-ed.i»Ga-r-e pregiudizio ai creditori, distratto tutti i beni della società fallita. Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte di appello riuniva i due processi. Con sentenza emessa il 6 giugno 2022, la Corte di appello di Venezia - per quanto qui di interesse - riformava parzialmente le pronunce di primo grado, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, rideterminando l'entità della pena principale inflitta a quest'ultimo nonché la durata delle pene accessorie. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione di inosservanza di norme processuali. Rappresenta che: la Corte territoriale, all'udienza per il giudizio di appello, del 5 maggio 2022, aveva riunito il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] a quello a carico di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello non aveva preventivamente comunicato alla difesa l'intenzione di procedere alla suddetta riunione; all'udienza di discussione, la difesa aveva inutilmente eccepito l'inutilizzabilità degli atti del procedimento riunito. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la riunione dei processi avrebbe compromesso gravemente il diritto di difesa, atteso che, non essendo contenuto nel decreto di citazione per il giudizio di appello alcun riferimento alla riunione dei processi, il difensore non avrebbe avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento riunito. La lesione del diritto di difesa sarebbe stata concreta, atteso che la Corte di appello avrebbe affermato di avere desunto elementi a carico dell'imputato «anche dalla riunione dei due fascicoli». 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che: la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato responsabile dei reati di bancarotta, in qualità di amministratore della società fallita, nonostante egli non rivestisse più tale carica dal 25 marzo 2009; la documentazione contabile, nel periodo in cui l'imputato era amministratore della società fallita, sarebbe stata completa; la Corte territoriale non avrebbe valutato alcune dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dall'imputato e avrebbe travisato la prova, ritenendo che quest'ultimo abbia esercitato la sua ingerenza nell'amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA].", quando, invece, lo stesso imputato aveva dichiarato di esser stato assunto, come venditore, dagli effettivi amministratori della società, nell'agosto 2009. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, atteso che la Corte territoriale avrebbe condannato [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che aveva ricoperto, in un primo momento, il ruolo di dipendente della società fallita e, poi, quello di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]". Elemento meramente indiziario che avrebbe dovuto portare a una pronuncia di assoluzione. 4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata, poiché la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il ruolo dell'imputato all'interno della società "[OSCURATO:SOCIETA]", in ogni caso, sarebbe stato inconsistente, atteso che, come si desumerebbe dalle dichiarazioni di alcuni testi, non si occupava della vendita delle auto ed era una sorta di «tuttofare». Y. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. ‘. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, il motivo si presenta del tutto generico, atteso che il ricorrente non ha indicato quale specifico atto del procedimento riunito sia stato utilizzato dalla Corte di appello per fondare il giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è manifestamente infondato, atteso che l'art. 19 cod. proc. pen. prevede che la riunione dei processi può essere disposta, anche d'ufficio, sentite le parti. È, dunque, necessario sentire le parti, ma non comunicare preventivamente l'intenzione di riunire i processi (Sez. 5, n. 936 del 19/03/1992, Cerbone, Rv. 190613). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente tende a sollecitare - al di fuori dell'effettiva allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il ricorrente, infatti, non deduce alcun effettivo travisamento di prova, ma riporta "frammenti" di dichiarazioni dell'imputato e del curatore per sostenere che da essi non si potrebbe desumere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, tendendo in tal modo a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha reso, sui punti contestati dal ricorrente, una motivazione ampia ed esente da vizi logici, rilevando che: l'imputato era stato amministratore della società fino a pochi mesi prima del fallimento della società; era risultato certo che, già nel periodo in cui lui era anche formalmente amministratore, la contabilità era del tutto carente; il curatore fallimentare aveva riferito che l'imputato, anche dopo la formale sostituzione dell'amministratore, si era ancora a lui presentato come amministratore della società fallita; il dipendente Zennaro aveva riferito che, nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto preparare i documenti contabili della società, alcuni dei quali già mancavano, e se li era fatti consegnare. Con un particolare riferimento alla continuità aziendale fra "[OSCURATO:SOCIETA]" e "X Motor", ha rilevato che essa risultava in maniera evidente dal fatto che le due società non solo avevano la medesima ragione sociale, ma utilizzavano la stessa sede operativa, i medesimi dipendenti e gli stessi beni aziendali. Ha rilevato, altresì, che l'imputato, nell'ambito della nuova società, non si era occupato solamente delle vendite dei veicoli, come da lui sostenuto, ma aveva preso parte alle fondamentali vicende societarie: sottoscrizione dei bilanci, tenuta del conto corrente bancario, cessione delle quote, mutamenti della compagine societaria, trasferimento della sede, destinazione dei beni societari.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto - sono inammissibili. Con essi, il ricorrente non deduce alcun effettivo travisamento di prova, ma offre al giudice di legittimità frammenti di alcune dichiarazioni dei testi (genericamente richiamate) per sostenere che da essi non si potrebbe desumere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, tendendo in tal modo a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). La Corte di appello, in ogni caso, ha motivato in maniera adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che la condotta distrattiva era avvenuta, per la gran parte, attribuendo i beni della fallita alla nuova società, per consentire il proseguimento della medesima attività, attraverso la nuova forma societaria. Ha evidenziato che, dall'istruttoria, era emerso che [OSCURATO:PERSONA], consapevole dello stato di dissesto della "[OSCURATO:SOCIETA]", essendo dipendente di essa, si era prestato al disegno di superare le difficoltà economiche dell'azienda attraverso la creazione in una nuova società, che continuasse la medesima attività, con gli stessi beni strumentali e con gli stessi dipendenti. Ha ritenuto, senza incorrere in alcun vizio logico o travisamento di prove, che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] emergesse dal ruolo di amministratore della nuova società da lui rivestito, dalla circostanza che l'imputato era risultato sempre presente nei momenti cruciali delle vicende societarie e si era anche confrontato con il curatore fallimentare, al quale, tra l'altro, aveva riferito che gli arredamenti presenti nella sede della "[OSCURATO:SOCIETA]" erano stati di proprietà della società fallita, ma erano stati poi acquistati dalla nuova società all'esito di un'asta giudiziaria, senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento