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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 47024/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

E presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente per la pratica forense la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], tessera [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.

P77790 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.115/2002,commesso il 31.03.2014 è inammissibile.

Deduce: - la assenza dell'elemento soggettivo del dolo dovendosi addebitare le false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito del 2012 ad una mera leggerezza; - la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen in considerazione dell'esiguità dell'offesa; - la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

2. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.La pronunzia impugnata reca un' appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, reiterano le doglianze dell'appello cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta sia con riferimento al profilo di offensività della condotta e alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità dell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha valutato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesto dalla fattispecie criminosa contestata, in quanto l'imputato ha dichiarato redditi zero omettendo di indicare non solo il proprio reddito ma anche quello dei familiari conviventi, per complessivi euro 33.000,00 circa facilmente desumibile dalla documentazione fiscale, autocertificando di non possedere redditi di sorta.

Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. con una motivazione coerente che non è censurabile in sede di legittimità, avendo fatto riferimento sia all'indebito ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio sia alla personalità dell'imputato gravato dal precedenti penali 4.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente per la pratica forense la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], tessera [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. P77790 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.115/2002,commesso il 31.03.2014 è inammissibile. Deduce: - la assenza dell'elemento soggettivo del dolo dovendosi addebitare le false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito del 2012 ad una mera leggerezza; - la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen in considerazione dell'esiguità dell'offesa; - la mancata applicazione delle attenuanti generiche. 2. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.La pronunzia impugnata reca un' appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, reiterano le doglianze dell'appello cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta sia con riferimento al profilo di offensività della condotta e alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità dell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha valutato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesto dalla fattispecie criminosa contestata, in quanto l'imputato ha dichiarato redditi zero omettendo di indicare non solo il proprio reddito ma anche quello dei familiari conviventi, per complessivi euro 33.000,00 circa facilmente desumibile dalla documentazione fiscale, autocertificando di non possedere redditi di sorta. Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. con una motivazione coerente che non è censurabile in sede di legittimità, avendo fatto riferimento sia all'indebito ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio sia alla personalità dell'imputato gravato dal precedenti penali 4.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 47024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris