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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01710/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/06/2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 30/05/2019, con la quale PALUMBO Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate a lui ascritti in concorso.

In particolare, la Corte d'Appello . ha riqualificato come semplice la recidiva reiterata contestata al PALUMBO, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il PALUMBO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della rapina.

Si censura, da un lato, il mancato apprezzamento della differente dinamica dei fatti ricavabile dallo stesso verbale di arresto (nel quale la persona offesa FIORETTO compare come verbalizzante), dovendo in particolare ritenersi che egli era intervenuto per il fastidio provocato dal fumo, portandosi la pistola di ordinanza; si rileva in particolare la mancanza di motivazioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto colpire la persona offesa, e l'assenza di riferimenti, nel verbale, alle lesioni patite dal PALUMBO, pur confermate dal referto in atti.

D'altro lato, il difensore osserva che il predetto verbale non chiarisce la finalità perseguita dal PALUMBO nell'avventarsi su un agente di polizia tentando anche di sfilargli la pistola (non potendo darsi credito alla finalità di "affermazione criminale" ritenuta in sede di riesame ma non emersa dal verbale di arresto), con la conseguente impossibilità di affermare la sussistenza di un profitto ingiusto, sia pure non patrimoniale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso.

Si sostiene che il PALUMBO, la cui presenza era stata del tutto estemporanea ed occasionale, non aveva partecipato alla sottrazione della pistola posto in essere da altri soggetti, ai quali non era legato da alcun accordo criminoso (il ricorrente era stato anzi ferito al cuoio capelluto durante la colluttazione).

Difettavano quindi, ad avviso della difesa ricorrente, i presupposti sia del concorso morale, sia di quello materiale.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della legittima difesa.

Si censura l'omesso apprezzamento del fatto che il PALUMBO, intervento per comprendere l'origine della discussione tra il FIORETTO e i CARBONI, aveva solo cercato di difendersi dall'aggressione del FIORETTO, tentando di sfilargli la pistola.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'aggravante delle più persone riunite.

Si censura il mancato apprezzamento del carattere estemporaneo ed occasionale dell'azione del PALUMBO, e dell'assenza dell'elemento psicologico proprio dell'aggravante.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nei delitti di violenza privata e lesioni, ovvero di tentata 2 rapina.

Si rileva che l'arma non era stata sottratta definitivamente al FIORETTO, essendo stata anzi riconsegnata all'arrivo della Volante.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla recidiva.

Si censura il difetto di motivazione su entrambi i fronti, alla luce degli approdi giurisprudenziali in materia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È invero necessario richiamare, per un verso, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

Per altro verso, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice): censure formulate sul presupposto di una reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.3

3. In particolare, le doglianze formulate con riferimento all'affermazione di penale responsabilità - e dunque in relazione agli elementi costitutivi della rapina (in particolare, all'assenza dell'ingiusto profitto), alla configurabilità del concorso, alla mancata applicazione della legittima difesa, all'aggravante delle più persone riunite e alla omessa riqualificazione dei fatti in senso più favorevole - postulano l'accoglimento di una ricostruzione fattuale del tutto diversa da quella concordemente accolta dai giudici di merito.

Nella prospettazione dell'imputato il FIORETTO, appartenente alla Polizia di Stato e libero dal servizio, sarebbe intervenuto nei confronti dei fratelli CARBONE per via del fumo sprigionato dal fuoco che era stato acceso nei pressi della sua abitazione, ed avrebbe improvvisamente colpito con il calcio della pistola al capo il PALUMBO, avvicinatosi a sua volta sentendo la discussione tra i tre.

È evidente che, in tale ottica ricostruttiva, beni si comprenderebbero le censure difensive in precedenza riassunte in ordine alla configurabilità di un concorso nel delitto di rapina aggravata: sarebbe anzi la stessa aggressione del FIORETTO, nei confronti di un PALUMBO del tutto estraneo alla discussione, a risultare gratuita e del tutto incomprensibile.

Va peraltro evidenziato che la Corte d'Appello ha accolto - in piena sintonia, si ripete, con il primo giudice - ha accolto una ricostruzione fattuale di segno opposto, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e del verbale d'arresto.

Emerge in particolare dal compendio motivazionale delle due sentenze, da valutare congiuntamente in presenza di "doppia conforme" (cfr. tra le tante Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), che il FIORETTO, intervenuto per chiedere spiegazioni sul fuoco acceso con materiali di risulta, era stato verbalmente aggredito dai CARBONE ("Noi della Polizia non ce ne importa nulla, noi la Polizia non la pensiamo proprio"), che subito dopo spiegarono al PALUMBO - il quale, sopraggiunto in auto, aveva chiesto loro "chi è questo, che vuole, mo' me la vedo io" - che si trattava di un Poliziotto; poco dopo, mentre stava chiamando rinforzi perché la situazione stava degenerando, il FIORETTO venne colpito con un pugno dal PALUMBO, che aveva cercato di strappargli il telefono cellulare e, nella successiva colluttazione, aveva sfilato la pistola dalla fondina del FIORETTO; la reazione di quest'ultimo, riuscito temporaneamente a recuperare l'arma, aveva provocato l'intervento anche di altre persone, che avevano colpito la persona offesa con pugni mentre il PALUMBO lo teneva stretto alla gola, fino a farlo rovinare al suolo per l'asfissia mentre la pistola gli veniva nuovamente sottratta; quest'ultima sarebbe stata recuperata solo in seguito, dagli operanti intervenuti, ai quali fu consegnata da CARBONE Nunzio, entrato nel negozio di fiori.4 Al FIORETTO erano state diagnosticate lesioni guaribili in 15 giorni (contusioni multiple escoriate in varie parti del corpo e segnali di soffocamento al collo), mentre al PALUMBO era stata riscontrata una ferita lacerocontusa al cuoio capelluto (5 gg: cfr. pagg. 3-4 della sentenza di primo grado).

A proposito di quest'ultima, la Corte territoriale ha non illogicamente evidenziato la sua piena compatibilità con il tentativo del FIORETTO di difendersi dalla contemporanea aggressione e di resistere ai tentativi di sottrargli la pistola: un contesto di estrema concitazione che, tra l'altro, rendeva "più che plausibile" l'ipotesi che l'odierna persona offesa non avesse menzionato le lesioni del PALUMBO (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

4. Risulta allora evidente che, su tali diverse ed anzi opposte premesse ricostruttive, i rilievi difensivi appaiono privi di effettiva consistenza, dato che l'aggressione ai danni del FIORETTO da parte dell'odierno ricorrente, nella descritta progressione culminata nella sottrazione - dapprima temporanea, e poi definitiva - della pistola (recuperata solo grazie al successivo intervento degli operanti accorsi sul posto), trova pieno riscontro nella tipologia di lesioni refertate, e soprattutto risulta del tutto coerente con i contatti preliminari avuti dalla persona offesa (risposta irridente dei CARBONE; annuncio "mo' me la vedo io" del PALUMBO).

Tra l'altro, proprio tali schermaglie iniziali erano già state valorizzate, tutt'altro che illogicamente, dal G.u.p. del Tribunale di Napoli per ritenere applicabile alla fattispecie in esame - con riguardo all'impossessamento della pistola da parte del PALUMBO, finalizzato ad affermare il suo potere di fronte ad un rappresentante delle Forze dell'ordine (cfr. pag. 6) - l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene» (Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163; in senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104).

Allo stesso modo, la configurabilità della fattispecie concorsuale, aggravata dalla presenza di più persone riunite, risulta di immediata evidenza, avuto riguardo alla sinergica azione del PALUMBO che stringeva alla gola il FIORETTO mentre gli altri lo colpivano ripetutamente nell'intento, alla fine riuscito, di sottrargli la pistola di ordinanza.

Altrettanto è a dirsi con riferimento alla reiterata censura concernente la mancata applicazione della legittima difesa, postulando anch'essa - come del resto esplicitamente ricordato dalla Corte territoriale - l'accoglimento 5 della ricostruzione fattuale proposta dal .PALUMBO ma motivatamente disattesa dai giudici di merito.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi per i rilievi formulati in punto di qualificazione giuridica, essendo la pistola stata recuperata - dopo essere stata sottratta al FIORETTO ed essere entrata nella esclusiva disponibilità degli aggressori - solo grazie al successivo intervento degli operanti intervenuti.

Deve conclusivamente osservarsi, per un verso, che i reiterati rilievi critici indirizzati dal ricorrente alla ricostruzione contenuta nel verbale d'arresto appaiono strettamente correlati alla scelta difensiva di optare per il rito abbreviato, e di rinunciare quindi alla diretta escussione della persona offesa, anche eventualmente al fine di contestarne l'attendibilità.

Va anche evidenziato, per altro verso, che l'iniziativa del PALUMBO di risarcire il danno subito dalla persona offesa con la non simbolica somma di Euro 1.500 (ed il conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado) non appare comprensibile in un'ottica ricostruttiva diversa da quella concordemente accolta dai giudici di merito.

5. Manifestamente infondate risultano le residue censure.

Il diniego delle attenuanti generiche, e di un giudizio di bilanciamento più favorevole dell'equivalenza, è stato diffusamente motivato dalla Corte d'Appello sulla scorta dell'indole violenta, dell'allarmante condanna per estorsione aggravata dall'art. 7

I. n. 203 del 1991, dall'assenza di effettiva resipiscenza (alla luce della versione dei fatti fornita) e dall'impossibilità di conferire al risarcimento un rilievo ulteriore rispetto al già applicato art. 62 n. 6.

Altrettanto incensurabile, in questa sede, risulta il percorso argomentativo dedicato alla recidiva (tra l'altro mitigata nella sola forma semplice), in considerazione della persistente capacità a delinquere e alla maggiore pericolosità sociale espressa attraverso la condotta per cui è causa.

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/06/2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 30/05/2019, con la quale PALUMBO Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate a lui ascritti in concorso. In particolare, la Corte d'Appello . ha riqualificato come semplice la recidiva reiterata contestata al PALUMBO, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il PALUMBO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della rapina. Si censura, da un lato, il mancato apprezzamento della differente dinamica dei fatti ricavabile dallo stesso verbale di arresto (nel quale la persona offesa FIORETTO compare come verbalizzante), dovendo in particolare ritenersi che egli era intervenuto per il fastidio provocato dal fumo, portandosi la pistola di ordinanza; si rileva in particolare la mancanza di motivazioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto colpire la persona offesa, e l'assenza di riferimenti, nel verbale, alle lesioni patite dal PALUMBO, pur confermate dal referto in atti. D'altro lato, il difensore osserva che il predetto verbale non chiarisce la finalità perseguita dal PALUMBO nell'avventarsi su un agente di polizia tentando anche di sfilargli la pistola (non potendo darsi credito alla finalità di "affermazione criminale" ritenuta in sede di riesame ma non emersa dal verbale di arresto), con la conseguente impossibilità di affermare la sussistenza di un profitto ingiusto, sia pure non patrimoniale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso. Si sostiene che il PALUMBO, la cui presenza era stata del tutto estemporanea ed occasionale, non aveva partecipato alla sottrazione della pistola posto in essere da altri soggetti, ai quali non era legato da alcun accordo criminoso (il ricorrente era stato anzi ferito al cuoio capelluto durante la colluttazione). Difettavano quindi, ad avviso della difesa ricorrente, i presupposti sia del concorso morale, sia di quello materiale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della legittima difesa. Si censura l'omesso apprezzamento del fatto che il PALUMBO, intervento per comprendere l'origine della discussione tra il FIORETTO e i CARBONI, aveva solo cercato di difendersi dall'aggressione del FIORETTO, tentando di sfilargli la pistola. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'aggravante delle più persone riunite. Si censura il mancato apprezzamento del carattere estemporaneo ed occasionale dell'azione del PALUMBO, e dell'assenza dell'elemento psicologico proprio dell'aggravante. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nei delitti di violenza privata e lesioni, ovvero di tentata 2 rapina. Si rileva che l'arma non era stata sottratta definitivamente al FIORETTO, essendo stata anzi riconsegnata all'arrivo della Volante. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla recidiva. Si censura il difetto di motivazione su entrambi i fronti, alla luce degli approdi giurisprudenziali in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È invero necessario richiamare, per un verso, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Per altro verso, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice): censure formulate sul presupposto di una reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.3 3. In particolare, le doglianze formulate con riferimento all'affermazione di penale responsabilità - e dunque in relazione agli elementi costitutivi della rapina (in particolare, all'assenza dell'ingiusto profitto), alla configurabilità del concorso, alla mancata applicazione della legittima difesa, all'aggravante delle più persone riunite e alla omessa riqualificazione dei fatti in senso più favorevole - postulano l'accoglimento di una ricostruzione fattuale del tutto diversa da quella concordemente accolta dai giudici di merito. Nella prospettazione dell'imputato il FIORETTO, appartenente alla Polizia di Stato e libero dal servizio, sarebbe intervenuto nei confronti dei fratelli CARBONE per via del fumo sprigionato dal fuoco che era stato acceso nei pressi della sua abitazione, ed avrebbe improvvisamente colpito con il calcio della pistola al capo il PALUMBO, avvicinatosi a sua volta sentendo la discussione tra i tre. È evidente che, in tale ottica ricostruttiva, beni si comprenderebbero le censure difensive in precedenza riassunte in ordine alla configurabilità di un concorso nel delitto di rapina aggravata: sarebbe anzi la stessa aggressione del FIORETTO, nei confronti di un PALUMBO del tutto estraneo alla discussione, a risultare gratuita e del tutto incomprensibile. Va peraltro evidenziato che la Corte d'Appello ha accolto - in piena sintonia, si ripete, con il primo giudice - ha accolto una ricostruzione fattuale di segno opposto, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e del verbale d'arresto. Emerge in particolare dal compendio motivazionale delle due sentenze, da valutare congiuntamente in presenza di "doppia conforme" (cfr. tra le tante Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), che il FIORETTO, intervenuto per chiedere spiegazioni sul fuoco acceso con materiali di risulta, era stato verbalmente aggredito dai CARBONE ("Noi della Polizia non ce ne importa nulla, noi la Polizia non la pensiamo proprio"), che subito dopo spiegarono al PALUMBO - il quale, sopraggiunto in auto, aveva chiesto loro "chi è questo, che vuole, mo' me la vedo io" - che si trattava di un Poliziotto; poco dopo, mentre stava chiamando rinforzi perché la situazione stava degenerando, il FIORETTO venne colpito con un pugno dal PALUMBO, che aveva cercato di strappargli il telefono cellulare e, nella successiva colluttazione, aveva sfilato la pistola dalla fondina del FIORETTO; la reazione di quest'ultimo, riuscito temporaneamente a recuperare l'arma, aveva provocato l'intervento anche di altre persone, che avevano colpito la persona offesa con pugni mentre il PALUMBO lo teneva stretto alla gola, fino a farlo rovinare al suolo per l'asfissia mentre la pistola gli veniva nuovamente sottratta; quest'ultima sarebbe stata recuperata solo in seguito, dagli operanti intervenuti, ai quali fu consegnata da CARBONE Nunzio, entrato nel negozio di fiori.4 Al FIORETTO erano state diagnosticate lesioni guaribili in 15 giorni (contusioni multiple escoriate in varie parti del corpo e segnali di soffocamento al collo), mentre al PALUMBO era stata riscontrata una ferita lacerocontusa al cuoio capelluto (5 gg: cfr. pagg. 3-4 della sentenza di primo grado). A proposito di quest'ultima, la Corte territoriale ha non illogicamente evidenziato la sua piena compatibilità con il tentativo del FIORETTO di difendersi dalla contemporanea aggressione e di resistere ai tentativi di sottrargli la pistola: un contesto di estrema concitazione che, tra l'altro, rendeva "più che plausibile" l'ipotesi che l'odierna persona offesa non avesse menzionato le lesioni del PALUMBO (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Risulta allora evidente che, su tali diverse ed anzi opposte premesse ricostruttive, i rilievi difensivi appaiono privi di effettiva consistenza, dato che l'aggressione ai danni del FIORETTO da parte dell'odierno ricorrente, nella descritta progressione culminata nella sottrazione - dapprima temporanea, e poi definitiva - della pistola (recuperata solo grazie al successivo intervento degli operanti accorsi sul posto), trova pieno riscontro nella tipologia di lesioni refertate, e soprattutto risulta del tutto coerente con i contatti preliminari avuti dalla persona offesa (risposta irridente dei CARBONE; annuncio "mo' me la vedo io" del PALUMBO). Tra l'altro, proprio tali schermaglie iniziali erano già state valorizzate, tutt'altro che illogicamente, dal G.u.p. del Tribunale di Napoli per ritenere applicabile alla fattispecie in esame - con riguardo all'impossessamento della pistola da parte del PALUMBO, finalizzato ad affermare il suo potere di fronte ad un rappresentante delle Forze dell'ordine (cfr. pag. 6) - l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene» (Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163; in senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104). Allo stesso modo, la configurabilità della fattispecie concorsuale, aggravata dalla presenza di più persone riunite, risulta di immediata evidenza, avuto riguardo alla sinergica azione del PALUMBO che stringeva alla gola il FIORETTO mentre gli altri lo colpivano ripetutamente nell'intento, alla fine riuscito, di sottrargli la pistola di ordinanza. Altrettanto è a dirsi con riferimento alla reiterata censura concernente la mancata applicazione della legittima difesa, postulando anch'essa - come del resto esplicitamente ricordato dalla Corte territoriale - l'accoglimento 5 della ricostruzione fattuale proposta dal .PALUMBO ma motivatamente disattesa dai giudici di merito. A non diverse conclusioni deve pervenirsi per i rilievi formulati in punto di qualificazione giuridica, essendo la pistola stata recuperata - dopo essere stata sottratta al FIORETTO ed essere entrata nella esclusiva disponibilità degli aggressori - solo grazie al successivo intervento degli operanti intervenuti. Deve conclusivamente osservarsi, per un verso, che i reiterati rilievi critici indirizzati dal ricorrente alla ricostruzione contenuta nel verbale d'arresto appaiono strettamente correlati alla scelta difensiva di optare per il rito abbreviato, e di rinunciare quindi alla diretta escussione della persona offesa, anche eventualmente al fine di contestarne l'attendibilità. Va anche evidenziato, per altro verso, che l'iniziativa del PALUMBO di risarcire il danno subito dalla persona offesa con la non simbolica somma di Euro 1.500 (ed il conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado) non appare comprensibile in un'ottica ricostruttiva diversa da quella concordemente accolta dai giudici di merito. 5. Manifestamente infondate risultano le residue censure. Il diniego delle attenuanti generiche, e di un giudizio di bilanciamento più favorevole dell'equivalenza, è stato diffusamente motivato dalla Corte d'Appello sulla scorta dell'indole violenta, dell'allarmante condanna per estorsione aggravata dall'art. 7 I. n. 203 del 1991, dall'assenza di effettiva resipiscenza (alla luce della versione dei fatti fornita) e dall'impossibilità di conferire al risarcimento un rilievo ulteriore rispetto al già applicato art. 62 n. 6. Altrettanto incensurabile, in questa sede, risulta il percorso argomentativo dedicato alla recidiva (tra l'altro mitigata nella sola forma semplice), in considerazione della persistente capacità a delinquere e alla maggiore pericolosità sociale espressa attraverso la condotta per cui è causa. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 01710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris