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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30693/2026

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a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 aprile 2026 harigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Catania avevarespinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta adottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza specialeapplicata al medesimo, dichiarato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4 lett.a) d.lgs. 159/2011.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 11, 14 comma 2 ter e 15 d.lgs.159/2011 e vizio di motivazione.Il ricorrente lamenta come non vi sia stata una valutazione attualizzata dellapericolosità sociale del proposto, in ragione del fatto che la valutazione espressasi è basata sugli elementi già contenuti nella misura stessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello, ex art.10 d.lgs. 159/2011 è ammesso solo per violazione di legge.Nonostante il ricorrente titoli l’unico motivo anche come violazione di legge,di fatto ciò che lamenta è un vizio di motivazione, lamentando come le ragioniposte a fondamento del provvedimento impugnato non siano perspicue in puntoad attualità della pericolosità del proposto.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 aprile 2026 harigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Catania avevarespinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta adottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza specialeapplicata al medesimo, dichiarato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4 lett.a) d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 11, 14 comma 2 ter e 15 d.lgs.159/2011 e vizio di motivazione.Il ricorrente lamenta come non vi sia stata una valutazione attualizzata dellapericolosità sociale del proposto, in ragione del fatto che la valutazione espressasi è basata sugli elementi già contenuti nella misura stessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello, ex art.10 d.lgs. 159/2011 è ammesso solo per violazione di legge.Nonostante il ricorrente titoli l’unico motivo anche come violazione di legge,di fatto ciò che lamenta è un vizio di motivazione, lamentando come le ragioniposte a fondamento del provvedimento impugnato non siano perspicue in puntoad attualità della pericolosità del proposto.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris