CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Triggiano (BA), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale amargine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 2 - n. 742/2019, depositata il 12 marzo2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15959/2019Numero sezionale 7949/2025Numero di raccolta generale 8520/2026Data pubblicazione 06/04/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]., con istanza del 12 giugno2015, richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Bari il rimborso della maggiore IRES versata pergli anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, sulla base delleagevolazioni previste dall’art. 6, comma 13-19, della l. 23dicembre 2000, n. 388, delle quali chiedeva l’applicazione,previa dichiarazione del diritto ad usufruirne, per l’importocomplessivo di € 308.996,00.2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale richiesta, la Energheias.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 1699/2016,depositata il 16 maggio 2016, accoglieva il ricorso, ordinandoil rimborso richiesto e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Puglia – sez. n. 2, con sentenza n. 742/2019,pronunciata il 19 febbraio 2019 e depositata in segreteria il12 marzo 2019, rigettava l’appello, confermando la sentenzadi primo grado, e condannando l’appellante alla rifusione dellespese del giudizio di secondo grado.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 10 maggio 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 15959/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15959/2019Numero sezionale 7949/2025Numero di raccolta generale 8520/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n.388/2000, dell’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 e dell’art. 26,comma 2, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto legittimo il criterio di determinazione dell’asseritocredito d’imposta, avendo la società provveduto a “spalmare”l’ammontare dell’agevolazione richiesta negli anni successivial 2010, anno in cui era stato realizzato l’impianto (e quindinegli anni 2011, 2012 e 2013), anziché indicare in toto,nell’anno 2010, l’ammontare complessivo dell’agevolazione.Peraltro, osservava l’Ufficio che, a differenza di altreagevolazioni, per la c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” nessuna normaprevedeva che l’eccedenza potesse essere riportatanell’esercizio successivo (o, addirittura, nei due esercizisuccessivi), non essendo stata realizzata, nell’anno d’imposta2010, una perdita fiscale da riportare negli esercizi successivi.Inoltre, sempre secondo l’Ufficio, la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto legittima l’agevolazione, pur avendo lacontribuente cumulato il beneficio in questione con quellodella tariffa incentivante di cui al II conto energia, nella misuradi oltre il 20% del costo dell’investimento.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepitaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenutoche spettasse all’Agenzia delle Entrate l’onere di provare lalegittimità del silenzio-rifiuto impugnato, nel mentre era onereR.G. N. 15959/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15959/2019Numero sezionale 7949/2025Numero di raccolta generale 8520/2026Data pubblicazione 06/04/2026della contribuente dimostrare la sussistenza degliadempimenti sostanziale e degli oneri richiese dalla norma pergodere del beneficio della detassazione.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3), c.p.c.Rileva l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. non avevaconsiderato la presentazione tardiva delle dichiarazioniintegrative, per le quali erano scaduti i relativi termini.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.Con riferimento al calcolo dell’ammontare, da portare indetassazione ambientale, del sovraccosto e dello scomputodei costi ammissibili dei vantaggi derivanti dall’investimentoambientale, la questione è già stata affrontata da questaCorte, con orientamento cui si intende qui dare continuità, nonrinvenendo ragioni per discostarsene.È stato infatti affermato che, in tema di agevolazione c.d.[OSCURATO:PERSONA], prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19,della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis,nella quantificazione del valore dell'investimento consistentenella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art.23, par. 3, del reg. (CE) n. 800 del 2008, i costi ammissibili,corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispettoa quelli connessi ad un impianto tradizionale, devono essereR.G. N. 15959/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15959/2019Numero sezionale 7949/2025Numero di raccolta generale 8520/2026Data pubblicazione 06/04/2026calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costioperativi (cfr. Cass. 26 marzo 2025, n. 8052).Questa Corte ha altresì precisato che l'agevolazione previstadall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, qualeapplicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversadisposizione di legge, per l'intero importo dell'investimento,secondo il metodo di calcolo dell'approccio incrementale, conriferimento all'anno in cui il costo d'acquisto delle relativeimmobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre eriparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello statopatrimoniale (cfr. Cass. 25 ottobre 2025, n. 28336). Neconsegue la piena applicabilità del regolamento comunitarioCE n. 800 del 2008, per cui i costi ammissibili (cioè i già citatisovraccosti) devono essere calcolati senza prendere inconsiderazione i vantaggi ed i costi operativi.Da ciò deriva che l'agevolazione prevista dall'art. 6, commida 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile rationetemporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione dilegge, per l'intero importo dell'investimento, secondo ilmetodo di calcolo dell'approccio incrementale, con riferimentoall'anno in cui il costo d'acquisto delle relativeimmobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre eriparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello statopatrimoniale ([OSCURATO:PERSONA]. 2 maggio 2024, n. 11868/2024; v.anche Cass. 11 febbraio 2025, n. 3451).2.2. All’accoglimento dei primi due motivi conseguel’assorbimento del terzo motivo, relativo alla tempestivitàdella dichiarazione integrativa, e della relativa istanza dirimborso, questioni da riesaminare alla luce dei principidelineati in precedenza.R.G. N. 15959/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15959/2019Numero sezionale 7949/2025Numero di raccolta generale 8520/2026Data pubblicazione 06/04/20263. Il ricorso quindi merita accoglimento, con riferimento alprimo e secondo motivo; la sentenza impugnata deve quindiessere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso;dichiara assorbito il terzo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 15959/2019 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]