CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24376/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26720-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1692/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2017e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» (alla quale sarebbe poi subentrata l’Agenzia del Demanio,ex art. 586 cod. civ.) chiedendo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - la dichiarazione di acquisto per usucapione di tre immobili –a tutt’oggi occupati dall’impresa di cui è titolare il Ferraro, DMS [OSCURATO:PERSONA] - siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in via subordinata - accertato il grave inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rispetto all’obbligo assunto,con contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a trasferirgli detti immobili med iante atto di compravendita da stipularsi entro il 30.10.1998- la pronuncia di sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 cod. civ. La convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al rilascio dei beni immobili per cui è causa. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1779/2015, rigettava la domanda attorea, ritenendo insussistente l’animus possidendi, in quanto nel contratto preliminare [OSCURATO:PERSONA] riconosceva l’altrui diritto di proprietà sugli immobili; riten eva, altresì , inefficace la scrittura privata con la quale ad impegnare la società alla vendita degli immobili era il socio accomandante, pur non avendone i poteri ex art. 2320 cod. civ. 2.1. Avverso detta sentenza proponeva appello l’odierno ricorrente, reiterando le istanze di prove orali e precisando che: il possesso ininterrotto, pacifico e pubblico degl i immobili di cui è causa era iniziato il 21.12.1983; era stato confermato il 04.01.1991, quando la immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. aveva acquistato detti immobili con decreto di trasferimento del Tribunale di Varese, in quanto provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dalla scrittura privata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava la volontà della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di obbligarsi a cedere la quota del bene immobile, dietro il pagamento contestuale di L.450.000.000,00 versati dal promissario acquirente, senza con ciò interrompere il possesso ai fini dell’usucapione, posto che con tale Ric. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - scrittura le due parti intendevano formalizzare una situazione di fatto già esistente. 3. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1692/2017, rigettava l’appello ritenendolo infondato. Confermando integralmente la sentenza di prime cure, osservava la Corte distrettuale, per quel che qui ancora rileva: - la scrittura privata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] spiega la sua efficacia con riguardo all’interruzione del termine utile per usucapire gli immobili in contestazione. E ciò per due ragioni, a confutazione delle argomentazioni sostenute dall’appellante: a) sono irrilevanti le motivazioni che avevano indotto [OSCURATO:PERSONA] a stipulare il contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (regolarizzare una situazione di fatto iniziata nel 1991): rileva solo il fatto che egli,con tale scrittura, avesse incondizionatamente riconosciuto la proprietà dell’immobile in capo alla società promittente venditrice, tanto da versare immediatamente il corrispettivo del valore degli immobili; b) l’effetto interruttivo dell’usucapione non discende tanto dall’efficacia o dall’esecuzione del preliminare, quanto dal riconoscimento dell’altrui diritto ivi contenuto, sin dalle premesse, che esclude l’animus possidendi, ossia l’elemento soggettivo indefettibilmente necessario per poter configurare un possesso uti dominus, utile ad usucapire. - c orrettamente il Tribunale rilevava che la non contestata occupazione degli immobili non può che qualificarsi come atto di mera tolleranza, non idoneo ad essere computato ai fini dell’usucapione, ex art. 1141 cod. civ. D’altra parte, il mancato accoglimento delle istanze istruttorie di prova orale si giustifica sotto il profilo della loro inammissibilità e irrilevanza, posto che nella prospettazione attorea di cui all’atto di citazione l’occupazione risale al 1991, e non al 21.12.1983 (come affermato nei capitoli di prove per testi) e –in ogni caso – non Ric. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - sarebbe maturato comunque il termine ultraventennale di possesso né alla data della scrittura privata (11.07.1998) né alla data di introduzione della presente causa (06.11.2012). 4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resisteval’Agenzia del Demanio depositando controricorso . In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) , cod. proc. civ., in ordine al possesso continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità dell’immobile oggetto della domanda. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, facendo propri o il giudiziodel primo giudice, abbia ritenuto sussistente l’intervento di atto interruttivo del possesso ad usucapionem, e non sussistente l'animus possidendi. Quanto all'interruzione del possesso, la stessa giurisprudenza è concorde nel ritenere che in tema di usucapione vige la presunzione della continuità del possesso,spettando a colui che la contesta fornire prova contraria: in realtà,[OSCURATO:PERSONA] occupava i locali di cui è causa già in data antecedente al 21.12.1983, n é è intervenuto materiale spossessamentotale da escludere la situazione possessoria, ovvero atto di riconoscimento dell'altrui diritto , ex art . 2944. Quanto al l' animus possidendi la motivazione dell'impugnata sentenza appare del tutto inesistente poiché il giudice di merito si limita ad indicare nell'assenza dell'elemento soggettivo la scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],laddove essa aveva il solo scopo di formalizzare una situazione di fatto già in essere. Ric. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - 1.1. Il motivo è inammissibile poiché fa riferimento non a fatti storici bensì a mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenzan. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 - 01) , per di più senza superare i limiti della c.d. «doppia conforme», evidenziando le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 - 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Da ultimo, il mezzocensura il vizio di motivazione (pp. 14-15) secondo un paradigma censorio non più attuale (motivazione inesistente): come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5), cod. proc. civ. ( disposta dall 'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale»del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è, pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella « motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza»della motivazione (da ultimo: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 2022; Ric. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). 1.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello , esaurientemente motivando, ha fatto buon governo dell’orientamento più volte confermato da questa Corte in virtù del quale n ella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto,la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata, e non come possesso utile ad usucapionem , salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c od. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n.7930 del 27/03/2008, Rv.602815; conf. da: Cass. Sez.2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv. 611222; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209). Pertanto, una volta prova to che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'originario attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (o di altro genere)non idoneo per un possesso ad usucapionem, ne deriva che non si può considerare sus sistente anche l' animus possidendi (argomento da: Cass. n. 21470/2012; Cass. n. 15145 del 2004; Cass.n. 14092 del 2010). 1.3. Correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha rinvenuto nel contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il riconoscimento del diritto proprietario del promittente alienante, tale da escludere una situazione di possesso in capo al Ferraro. Ric. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 2932 cod. civ. e al diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una sentenza costitutiva del diritto di proprietà. Il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte territoriale, del suo legittimo diritto di difesa in quanto, nell’asserire l’interruzione del possesso ai fini dell’usucapione, non avrebbe tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta e presente nel fascicolo attoreo di primo grado, dalla quale risulterebbe provato che la società di [OSCURATO:PERSONA] occupava (e occupa tuttora) i locali di cui è causa già dal 21.12.1983. Né ha ammesso le prove testimoniali richieste, che avrebbero consentito di provare le circostanze di fatto che cambiato l’esito del giudizio. 2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi le doglianze in una richiesta di valutazione di merito, fondata su un'interpretazione ritenuta implausibile degli esiti dell'istruttoria che non è censurabile in sede di legittimità, e che si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte per cui sono riservate al giudice del merito, nel procedimento civile, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione. Tali considerazioni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. n. 11064/2022; n. 13485/2014; n. 11511/2014; n. 12362/2006). Nel caso di specie, la Ric. 2017 n. 26720 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - Corte distrettuale ha ben spiegato il perché dell’inammissibilità e irrilevanza della prova per testi:il giudice di seconde cure ha contestato il difetto di specificità del mezzo di impugnazione, posto chenei capitoli di prova si fa riferimento a circostanze (occupazione dei locali «dall’inizio degli anni ’80») dedotte ma delle quali manca l’indicazione della documentazione in atti. Oltre al fatto che, sottolinea la Corte, comunque il termine ultraventennale di possesso non sarebbe maturato, né alla data del riconoscimento dell’altrui diritto mediante scrittura privata, né alla data di introduzione della presente causa. 3. Il ricorso deve essere rigettato, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €8.000,00, oltre le spese prenotate a debito. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo