CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37807/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver venduto una dose di eroina da 0,5 grammi al prezzo di venti euro. 2. Il suo ricorso si compone di tre motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione con cui è stata negata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). La Corte ha giustificato tale decisione perché la condotta sarebbe stata abituale e non occasionale ed ha avuto per oggetto un tipo di droga c.d. "pesante". Replica il ricorso che l'imputato è incensurato, riscontrandosi a suo carico soltanto una denuncia per fatti analoghi risalente al 2022 e che non risulta essere esitata in un procedimento penale; che una denuncia non rileva ai fini dell'abitualità della condotta; che la causa di esclusione della punibilità può essere applicata anche ai reati di "lieve entità" in materia di stupefacenti. 2.2. La seconda doglianza consiste nell'assenza di motivazione sul motivo d'appello col quale si chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., in ragione dell'oggettiva esiguità del profitto del reato. 2.3. Da ultimo si denuncia violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche, giustificato in sentenza con l'assenza di elementi positivamente valutabili, e così trascurando l'incensuratezza dell'imputato, le sue condizioni di vita disagiate, la scelta di farsi giudicare col rito abbreviato, la modesta quantità di sostanza ceduta. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'annullamento della sentenza con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), i quali possono anche essere accertati incidentalmente dal giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). Tale accertamento incidentale, tuttavia, deve condurre alla dimostrazione su base razionale dell'esistenza di tali reati ulteriori, non potendo gli stessi ritenersi, diversamente, "accertati": e, di tanto, il giudice deve offrire congrua spiegazione nella motivazione della propria sentenza (vds., per un'applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 41774 del 11/07/2018, Moretti, Rv. 274247, che ha escluso che il giudice potesse ritenere sussistente un "comportamento abituale" sulla sola base di testimonianze da cui era emersa la reiterazione da parte dell'imputato di condotte identiche a quella di cui all'imputazione, quando di tali condotte non si conosceva se avessero formato oggetto di accertamento processuale o, prima ancora, avessero dato luogo a denunce o querele). Nello specifico, dunque, la motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, avendo la Corte d'appello ritenuto abituale la condotta dell'imputato senza spiegarne le ragioni. Né, nella indiscussa assenza di precedenti condanne, anche soltanto non definitive, e nella presenza a suo carico di una sola denuncia risalente a vari anni or sono, l'esistenza di eventuali condotte delittuose precedenti di costui può ritenersi accertata sulla base della sola circostanza evidenziata a tal fine dal primo giudice, ovvero che l'acquirente avesse dichiarato di aver incontrato l'imputato in un dato punto «come al solito». Tale espressione, infatti, in quanto priva di qualsiasi riferimento specifico, non consente ragionevolmente di ritenere accertata la commissione di almeno due reati precedenti della stessa indole, dovendo perciò la motivazione essere integrata sul punto. A tal fine, dunque, la sentenza dev'essere annullata per questa parte, con rinvio al giudice di merito, affinché vi provveda. 2. All'esito di tale valutazione, e per l'eventualità che non ritenga di applicare la suddetta causa di non punibilità, la Corte d'appello dovrà integrare la propria motivazione anche con riferimento all'applicazione o meno dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., mancando del tutto in sentenza - così come rilevato dal ricorrente con il secondo motivo, anch'esso perciò fondato - una motivazione sul punto, benché specificamente dedotto con l'atto d'appello. 3. Risulta, invece, assorbito il restante motivo in tema di attenuanti generiche, restando la relativa valutazione condizionata dall'esito delle precedenti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 6 no