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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11535/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30553/25 ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Napoli con motivazione esaustiva che ha dato atto della valutazione operata per escludere la sussistenza dell'invocato legittimo impedimento addotto dal difensore per concomitante impegno professionale, in ragione della mancata indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stato impossibile nominare un sostituto; ritenuto che an che il secondo motivo è inammissibile per genericità per avere la Corte di appello fornito adeguata motivazione della manifesta superfluità della prova testimoniale ammessa da cui, peraltro, la parte era decaduta per non averla citata tempestivamente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11535~26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3856/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30553/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30553/25 ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Napoli con motivazione esaustiva che ha dato atto della valutazione operata per escludere la sussistenza dell'invocato legittimo impedimento addotto dal difensore per concomitante impegno professionale, in ragione della mancata indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stato impossibile nominare un sostituto; ritenuto che an che il secondo motivo è inammissibile per genericità per avere la Corte di appello fornito adeguata motivazione della manifesta superfluità della prova testimoniale ammessa da cui, peraltro, la parte era decaduta per non averla citata tempestivamente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30553/25 ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Napoli con motivazione esaustiva che ha dato atto della valutazione operata per escludere la sussistenza dell'invocato legittimo impedimento addotto dal difensore per concomitante impegno professionale, in ragione della mancata indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stato impossibile nominare un sostituto; ritenuto che an che il secondo motivo è inammissibile per genericità per avere la Corte di appello fornito adeguata motivazione della manifesta superfluità della prova testimoniale ammessa da cui, peraltro, la parte era decaduta per non averla citata tempestivamente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.       [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11535~26 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3856/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -          R.G.N. 30553/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30553/25 ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché pone una questione di fatto già affrontata dalla Corte di appello di Napoli con motivazione esaustiva che ha dato atto della valutazione operata per escludere la sussistenza dell'invocato legittimo impedimento addotto dal difensore per concomitante impegno professionale, in ragione della mancata indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stato impossibile nominare un sostituto; ritenuto che an che il secondo motivo è inammissibile per genericità per avere la Corte di appello fornito adeguata motivazione della manifesta superfluità della prova testimoniale ammessa da cui, peraltro, la parte era decaduta per non averla citata tempestivamente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.         P.Q.MP.Q.M
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