CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28341/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 961/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12521/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 febbraio 2025 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 03 luglio 2023, con cui il Tribunale di Vercelli, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 516,00 di multa in relazione al reato di cui all’art.648 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 24 Cost. La Corte territoriale, fondando la condanna sulla mancata indicazione da parte del ricorrente della provenienza degli assegni di cui al capo di imputazione, avrebbe violato il principio del diritto al silenzio, corollario implicito del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione. La difesa ha rimarcato, in proposito, che la giurisprudenza nazionale ed eurocomunitaria avrebbe in più occasioni ribadito il ruolo centrale del diritto al silenzio nella nozione di equo processo con conseguente dell’affermazione dei giudici di appello secondo cui l’imputato avrebbe “abdicato all’onere su di lui gravante di allegare indicazioni sulla provenienza dei due assegni rubati”. È stato, inoltre, affermato che la legittimità della scelta di farsi giudicare “in assenza” esclude che tale comportamento possa costituire elemento negativo util izzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità penale. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale, con motivazione manifestamente illogica e del tutto apparente, avrebbe rigettato la richiesta di esame del teste [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto dell’assoluta indispensabilità dell’escussione del soggetto che, secondo la versione fornita da [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28341/2025 Roma, lì, 01/08/2025 [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consegnato a quest’ultima i due assegni successivamente risultati essere di provenienza delittuosa. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce violazione dell’art. 648 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione. La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli assegni, al momento della ricezione da parte del ricorrente, sarebbero già stati compilati nella parte relativa all’importo e, di conseguenza, non avrebbe valutate adeguatamente il contesto storico-fattuale nonché i motivi e le modalità dell’azione dell’[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici di merito avrebbero erroneamente ignorato la mancanza di profitto illecito in capo al ricorrente che avrebbe ripagato per intero il debito nei confronti della persona offesa. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, deduce travisamento della prova nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. La difesa ha sostenuto che le dichiarazioni dei testimoni escussi nella fase dibattimentale, non potevano essere utilizzate ai fini della condanna attesa la non sovrapponibilità delle stesse. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe fatto buon governo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la stessa ha riferito di aver consegnato all’[OSCURATO:PERSONA] i due assegni di cui al capo di imputazione, chiedendogli il favore di anticipare al suo amico [OSCURATO:PERSONA] l’importo indicato nei predetti titoli di credito. I giudici di appello si sarebbero limitati, con motivazione apodittica, ad affermare la contraddittorietà ed inverosimiglianza la versione dei fatti veicolata dalle fonti dichiarative e dalle prove documentali dedotte dalla difesa con conseguente travisamento della prova per omessa valutazione. Peraltro, la Corte distrettuale non avrebbe adottato i provvedimenti conseguenziali volti a sanzionare sotto il profilo penale tale presunta “inverosimiglianza” (trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza in relazione al reato di falsa testimonianza) con conseguente illogicità manifesta e contraddittorietà del percorso motivazionale. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli alla conversione della pena detentiva dedotti dalla difesa (recente esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali in assenza di trasgressioni delle prescrizioni imposte al ricorrente, piena risocializzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] desumibile dall’attivazione di un consolidato percorso lavorativo, dalla creazione di una famiglia e dall’integrale restituzione delle somme indicate negli assegni di provenienza delittuosa, risalenza nel tempo dei precedenti penali e della condotta oggetto del presente giudizio (perfezionatasi nel lontano 2016). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Deve essere, preliminarmente, affermato che non si ravvisa alcuna violazione del diritto al silenzio confluente intrinsecamente nel diritto di difesa disciplinato dall’art. 24 Cost. La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative, ha correttamente applicato l’art. 648 cod. pen., aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dell’imputato, omissione sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Tale principio non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Non si richiede, pertanto, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle stesse, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione, Rv. 236914 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, Chiaveggati, non massimata). 2.Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Deve essere preliminarmente ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'esercizio di tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile la relativa determinazione nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, dep. 2025, Iossa, non mass.; Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, dep. 2025, Martino, non mass.). Più in generale, in sede di legittimità, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello, carenze ed illogicità non ravvisabili nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (cfr., Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 6, n. 4519 del 09/10/2024, dep. 2025, Greco, non mass.). In virtù dei principi sopra esposti, la decisione oggetto di censura non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione, priva di contraddizioni e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. In particolare, la Corte di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell’assunzione della prova richiesta dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). 3.Il terzo motivo di impugnazione è aspecifico. I giudici di appello hanno adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto e della gravità della condotta in esame nonché del valore non lieve degli assegni ricettati (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali l’[OSCURATO:PERSONA] non si è adeguatamente confrontato. Il ricorrente, a fronte della ineccepibile ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata con conseguente aspecificità della doglianza. L’ulteriore doglianza con cui è stato segnalato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha restituito le somme indicate nei titoli di credito è priva di rilevanza, trattandosi di condotta successiva alla perfezione del reato di ricettazione e, quindi, irrilevante ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto. 4.Il quarto motivo di impugnazione è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 4.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente ha commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello. La Corte distrettuale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I giudici di merito, peraltro, hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la natura dei beni detenuti e la mancanza di una giustificazione plausibile in ordine alle modalità di acquisizione dei beni di provenienza delittuosa consentono di escludere che l’imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). 4.2.La Corte di merito non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, ha trattato e disatteso tutte le censure proposte dal ricorrente con argomentazioni esenti da illogicità ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice, rimarcando in particolare la contraddittorietà ed inverosimiglianza della versione dei fatti desumibile dalle prove dedotte dalla difesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. La difesa, lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione atomistica dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5.Il quinto motivo di impugnazione non è consentito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva in considerazione dell’evidente inaffidabilità e della incapacità di autocontrollo manifestata dall’imputato e della conseguente inidoneità dell’invocato beneficio alla rieducazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. È stato, in particolare, evidenziato che il ricorrente, nonostante le plurime condanne ed i numerosi benefici di legge di cui ha goduto negli anni, ha continuato a delinquere, dando dimostrazione di una personalità incline al tradimento della fiducia accordatagli dall’autorità giudiziaria e del tutto indifferente alla valenza dissuasiva della sanzione penale (si veda pag. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata),affermazioni fondate su valutazioni fattuali, prive di manifesta illogicità e coerenti con le risultanze processuale, e quindi non sindacabili in questa sede. 6.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]