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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13888/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile.

L'imputato è soggetto che ha ottenuto in passato una volta il beneficio della sospensione condizionale della pena a mesi quattro di reclusione, ma successivamente ha riportato numerose condanne per cui al medesimo è stata riconosciuta e applicata la recidiva reiterata nel presente giudizio.

Questa Corte di legittimità ha affermato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali.

Né può invocarsi l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, posto che nel caso di recidiva ritenuta e applicata, come nel caso in esame, deve ritenersi implicito il rigetto, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati proprio fondato sulla recidiva (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile. L'imputato è soggetto che ha ottenuto in passato una volta il beneficio della sospensione condizionale della pena a mesi quattro di reclusione, ma successivamente ha riportato numerose condanne per cui al medesimo è stata riconosciuta e applicata la recidiva reiterata nel presente giudizio. Questa Corte di legittimità ha affermato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né può invocarsi l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, posto che nel caso di recidiva ritenuta e applicata, come nel caso in esame, deve ritenersi implicito il rigetto, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati proprio fondato sulla recidiva (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris