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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 06305/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19084-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso l'ordinanza n. 6328/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione, ritualmente notificata all'Agenzia delle entrate, della ordinanza n.6328/2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, con la quale era stato rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Sicilia n.281/13/2018 e disposta la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della contribuente delle spese del giudizio.

Il ricorrente ha chiesto che fosse specificato l'importo delle spese processuali per mero errore materiale omesso nella ordinanza.

Ciò posto, l'istanza di correzione è fondata, risultando per tabulas che la Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, poi materialmente non liquidate in dispositivo.

Non avendo il giudice che ha definito il procedimento provveduto per mero errore materiale, alla liquidazione delle spese processuali, l'istanza di correzione proposta merita accoglimento, disponendo che la stessa sia integrata con l'importo delle spese processuali indicate in curo 1000,00 per compensi.

Pertanto, va accolta la domanda di correzione della ordinanza n.6328/2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, disponendo che nella parte dispositiva vengano aggiunte, al secondo rigo dopo "liquidate in Euro" la parola "1000,00".

PQM Dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n.6328/2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, nei termini di cui in motivazione.

Cos( deciso in Roma il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 1O44 sez.

MT - ud. 26-01-2022 DEPC2!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19084-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso l'ordinanza n. 6328/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione, ritualmente notificata all'Agenzia delle entrate, della ordinanza n.6328/2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, con la quale era stato rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Sicilia n.281/13/2018 e disposta la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della contribuente delle spese del giudizio. Il ricorrente ha chiesto che fosse specificato l'importo delle spese processuali per mero errore materiale omesso nella ordinanza. Ciò posto, l'istanza di correzione è fondata, risultando per tabulas che la Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, poi materialmente non liquidate in dispositivo. Non avendo il giudice che ha definito il procedimento provveduto per mero errore materiale, alla liquidazione delle spese processuali, l'istanza di correzione proposta merita accoglimento, disponendo che la stessa sia integrata con l'importo delle spese processuali indicate in curo 1000,00 per compensi. Pertanto, va accolta la domanda di correzione della ordinanza n.6328/2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, disponendo che nella parte dispositiva vengano aggiunte, al secondo rigo dopo "liquidate in Euro" la parola "1000,00". PQM Dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n.6328/2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, nei termini di cui in motivazione. Cos( deciso in Roma il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 1O44 sez. MT - ud. 26-01-2022 DEPC2!
Sentenza Cassazione n. 06305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris