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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 36192/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/11/2020 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 novembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 5 luglio 2019 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in mesi due di arresto ed euro 5.950 di ammenda per le contravvenzioni edilizie (art. 44, lett. b, 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001).

2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di tre motivi.

Con il primo lamenta il vizio di motivazione, perché il tecnico aveva dichiarato che solo per l'aumento dell'altezza del piano seminterrato da m 2,40 a m 2,70 vi era stato l'abuso, mentre le altre opere erano da considerarsi di manutenzione ordinaria.

Sostiene che non era chiaro il percorso logico- argornentativo seguito dalla Corte di appello.

Lamenta inoltre l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge, perché il fabbricato era stato realizzato in virtù del permesso a costruire del 2013, mentre le opere di sistemazione esterna erano irrilevanti.

Con il terzo deduce la violazione di legge per un errore nel calcolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato ad eccezione del trattamento sanzionatorio.

I Giudici di merito hanno accertato che la ricorrente ha realizzato una serie di opere difformi da quelle autorizzate con il permesso a costruire: l' incremento dell'altezza interna del piano interrato da m 2,4 a m 2,7; la trasformazione di luci in finestre e porte sempre al piano seminterrato; lo sbancamento di una superficie esterna di mq 120, per m 1,5 rispetto al piano campagna; l'installazione di alcune tramezzature interne al piano seminterrato; la mancata apertura di una finestra sul lato est del piano rialzato e l'ampliamento di un balcone sul lato ovest di circa mq 2,4.

Trattandosi di opere che hanno comportato un aumento dei volumi e una modifica dei prospetti del fabbricato, e quindi rientranti nella categoria di quelle previste dall'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere il permesso a costruire.

Le motivazioni rese in primo e secondo grado sono immuni da censure.

Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte territoriale ha evidenziato che, al momento del sopralluogo, l'intervento non era stato ultimato, perché non erano stati completati gli interventi esterni, tra cui l'installazione delle ringhiere sulla scala e sul balcone e vi erano ancora le opere di cantiere, chiaramente indicative di un'attività edilizia ancora in corso.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la permanenza del reato urbanistico cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della cessazione definitiva, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900-01). e La Corte territoriale ha risposto correttamente anche sul diniego della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della gravità della condotta e della pluralità degli illeciti.

E' fondato invece l'ultimo motivo sul computo della pena, perché per mero errore materiale è stato scritto 5.950 di ammenda, in luogo di 5.850 di ammenda.

In tali sensi deve disporsi la rettifica della pena ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen.

Per il resto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Dispone rettificarsi la pena in mesi due di arresto ed euro 5850 di ammenda.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, il 12 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/11/2020 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 novembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 5 luglio 2019 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in mesi due di arresto ed euro 5.950 di ammenda per le contravvenzioni edilizie (art. 44, lett. b, 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001). 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta il vizio di motivazione, perché il tecnico aveva dichiarato che solo per l'aumento dell'altezza del piano seminterrato da m 2,40 a m 2,70 vi era stato l'abuso, mentre le altre opere erano da considerarsi di manutenzione ordinaria. Sostiene che non era chiaro il percorso logico- argornentativo seguito dalla Corte di appello. Lamenta inoltre l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il secondo eccepisce la violazione di legge, perché il fabbricato era stato realizzato in virtù del permesso a costruire del 2013, mentre le opere di sistemazione esterna erano irrilevanti. Con il terzo deduce la violazione di legge per un errore nel calcolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato ad eccezione del trattamento sanzionatorio. I Giudici di merito hanno accertato che la ricorrente ha realizzato una serie di opere difformi da quelle autorizzate con il permesso a costruire: l' incremento dell'altezza interna del piano interrato da m 2,4 a m 2,7; la trasformazione di luci in finestre e porte sempre al piano seminterrato; lo sbancamento di una superficie esterna di mq 120, per m 1,5 rispetto al piano campagna; l'installazione di alcune tramezzature interne al piano seminterrato; la mancata apertura di una finestra sul lato est del piano rialzato e l'ampliamento di un balcone sul lato ovest di circa mq 2,4. Trattandosi di opere che hanno comportato un aumento dei volumi e una modifica dei prospetti del fabbricato, e quindi rientranti nella categoria di quelle previste dall'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere il permesso a costruire. Le motivazioni rese in primo e secondo grado sono immuni da censure. Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte territoriale ha evidenziato che, al momento del sopralluogo, l'intervento non era stato ultimato, perché non erano stati completati gli interventi esterni, tra cui l'installazione delle ringhiere sulla scala e sul balcone e vi erano ancora le opere di cantiere, chiaramente indicative di un'attività edilizia ancora in corso. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la permanenza del reato urbanistico cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della cessazione definitiva, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900-01). e La Corte territoriale ha risposto correttamente anche sul diniego della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della gravità della condotta e della pluralità degli illeciti. E' fondato invece l'ultimo motivo sul computo della pena, perché per mero errore materiale è stato scritto 5.950 di ammenda, in luogo di 5.850 di ammenda. In tali sensi deve disporsi la rettifica della pena ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Per il resto, il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Dispone rettificarsi la pena in mesi due di arresto ed euro 5850 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 12 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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