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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 37941/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28013/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 116/2018depositata il 16/03/2018 , R.G.N. 453/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala di convalida di una serie di ordinanze-ingiunzione emesse dall'[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro –D.T.L. di Trapani, notificate il 20/03/2013; 2.la Corte di merito ha rilevato che, a seguito di un accesso ispettivo effettuato il 27/05/2008 dell'Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri - NAS nei confronti della Coop.

Juventus esercente attività di agriturismo, erano stati rinvenuti all'interno della struttura nove anziani di sesso maschile (alcuni dei quali allettati e non autosufficienti) e la presenza di quattro cittadini romeni, formalmente dichiarati come braccianti agricoli, ma effettivamente impiegati in attività finalizzate ad accudire gli ospiti di quella che, nei fatti, era risultata una struttura destinata al ricovero di anziani, con conseguenti plurime contestazioni per violazioni contributive e sanzioni; ha dato atto della mancata comparizione dell'opponente all'udienza di cui all’art. 6 legge n. 150/2011 innanzi al Giudice del lavoro di Marsala; ha ritenuta raggiunta la prova dello sviamento rispetto all'oggetto sociale dell'attività economica esercitata dalla cooperativa, con storno del personale bracciantile a compiti di carattere assistenziale, in assenza di autorizzazioni e verifica dei requisiti professionali ed igienico-sanitari; 3.propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, concludendo per la declaratoria di nullità delle ordinanze- ingiunzione di pagamento in atti; resiste con controricorso l’amministrazione;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): contesta il valore probatorio assegnato alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dai verbalizzanti, ritenendolo in contrasto con il principio secondo cui il verbale ispettivo è atto pubblico fidefacente in ordine ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed alla provenienza dei documenti, ma non con riferimento alle valutazioni operate ed al contenuto delle dichiarazioni raccolte, anche tenuto conto della nazionalità non italiana dei lavoratori; 2.il motivo non è ammissibile; 3.osserva il Collegio che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che i giudici del merito hanno proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi probatori risultanti dagli atti, salva l’espunzione dei verbali dell'udienza penale, e specificamente hanno rispo sto in senso negativo alla doglianza difensiva sulla veridicità delle dichiarazioni, nel senso che non risultavano dagli atti difficoltà interpretative dovute alla nazionalità estera dei dichiaranti, senza per questo ritenere che si trattasse dell’unico dato probatorio rilevante; 4.ne consegue l’inammissibilità della richiesta in questa sede di un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale rivalutare gli elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 6519/2019), ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020); 5.con il secondo motivo, parte ricorrente si duole di violazione dell'art. 3, comma 4, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c) della legge 4 novembre 2010, n. 183:argomenta in ordine all'inapplicabilità nel caso concreto della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero, perché i contratti di lavoro erano stati denunciati come contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento diattività agricole, e, quindi, era stata eventualmente occultata l'attività esercitata, non i rapporti di lavoro; 6.il motivo è parimenti inammissibile; 7.la sentenza impugnata ha ritenuto che la circostanza accertata di un'attività abusivamente svolta in violazione di ogni requisito di professionalità e delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza cui l'attività medesima era subordinata portava a concludere che la volontà e coscienza dioccultamento sussistesse e rilevasse sulla totalità dell'attività esercitata e su ogni tipologia di rapporto instaurato in attuazione della finalità illecita perseguita; 8.la norma sanzionatoria in questione (anche nel testo vigente all’epoca dell’accertamento) stabilisce che le sanzioni amministrative ivi previste si applicano “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato … per ciascun lavoratore irregolare”, e che le sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, “si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”;9.il Collegio giudica condivisibile l'interpretazione della normativa operata dalla Corte di merito, perché, da un lato, detta normativa fa riferimento all’impiego di lavoratori irregolari in senso ampio (non soltanto di lavoratori non registrati), e, dall'altro, fa riferimento all'evidenzadella volontà di non occultare il rapporto; la Corte di merito ha ritenuto, in fatto, provata, al contrario, la volontà di occultamento (e non di semplice diversa qualificazione), per l'utilizzo di lavoratori in un settore sanitario-assistenziale totalmente differente da quello agricolo e completamente non autorizzato, così non ravvisando i presupposti per la non applicazione della sanzione; 10.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28013/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 116/2018depositata il 16/03/2018 , R.G.N. 453/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala di convalida di una serie di ordinanze-ingiunzione emesse dall'[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro –D.T.L. di Trapani, notificate il 20/03/2013; 2.la Corte di merito ha rilevato che, a seguito di un accesso ispettivo effettuato il 27/05/2008 dell'Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri - NAS nei confronti della Coop. Juventus esercente attività di agriturismo, erano stati rinvenuti all'interno della struttura nove anziani di sesso maschile (alcuni dei quali allettati e non autosufficienti) e la presenza di quattro cittadini romeni, formalmente dichiarati come braccianti agricoli, ma effettivamente impiegati in attività finalizzate ad accudire gli ospiti di quella che, nei fatti, era risultata una struttura destinata al ricovero di anziani, con conseguenti plurime contestazioni per violazioni contributive e sanzioni; ha dato atto della mancata comparizione dell'opponente all'udienza di cui all’art. 6 legge n. 150/2011 innanzi al Giudice del lavoro di Marsala; ha ritenuta raggiunta la prova dello sviamento rispetto all'oggetto sociale dell'attività economica esercitata dalla cooperativa, con storno del personale bracciantile a compiti di carattere assistenziale, in assenza di autorizzazioni e verifica dei requisiti professionali ed igienico-sanitari; 3.propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, concludendo per la declaratoria di nullità delle ordinanze- ingiunzione di pagamento in atti; resiste con controricorso l’amministrazione;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): contesta il valore probatorio assegnato alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dai verbalizzanti, ritenendolo in contrasto con il principio secondo cui il verbale ispettivo è atto pubblico fidefacente in ordine ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed alla provenienza dei documenti, ma non con riferimento alle valutazioni operate ed al contenuto delle dichiarazioni raccolte, anche tenuto conto della nazionalità non italiana dei lavoratori; 2.il motivo non è ammissibile; 3.osserva il Collegio che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che i giudici del merito hanno proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi probatori risultanti dagli atti, salva l’espunzione dei verbali dell'udienza penale, e specificamente hanno rispo sto in senso negativo alla doglianza difensiva sulla veridicità delle dichiarazioni, nel senso che non risultavano dagli atti difficoltà interpretative dovute alla nazionalità estera dei dichiaranti, senza per questo ritenere che si trattasse dell’unico dato probatorio rilevante; 4.ne consegue l’inammissibilità della richiesta in questa sede di un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale rivalutare gli elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 6519/2019), ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020); 5.con il secondo motivo, parte ricorrente si duole di violazione dell'art. 3, comma 4, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c) della legge 4 novembre 2010, n. 183:argomenta in ordine all'inapplicabilità nel caso concreto della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero, perché i contratti di lavoro erano stati denunciati come contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento diattività agricole, e, quindi, era stata eventualmente occultata l'attività esercitata, non i rapporti di lavoro; 6.il motivo è parimenti inammissibile; 7.la sentenza impugnata ha ritenuto che la circostanza accertata di un'attività abusivamente svolta in violazione di ogni requisito di professionalità e delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza cui l'attività medesima era subordinata portava a concludere che la volontà e coscienza dioccultamento sussistesse e rilevasse sulla totalità dell'attività esercitata e su ogni tipologia di rapporto instaurato in attuazione della finalità illecita perseguita; 8.la norma sanzionatoria in questione (anche nel testo vigente all’epoca dell’accertamento) stabilisce che le sanzioni amministrative ivi previste si applicano “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato … per ciascun lavoratore irregolare”, e che le sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, “si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”;9.il Collegio giudica condivisibile l'interpretazione della normativa operata dalla Corte di merito, perché, da un lato, detta normativa fa riferimento all’impiego di lavoratori irregolari in senso ampio (non soltanto di lavoratori non registrati), e, dall'altro, fa riferimento all'evidenzadella volontà di non occultare il rapporto; la Corte di merito ha ritenuto, in fatto, provata, al contrario, la volontà di occultamento (e non di semplice diversa qualificazione), per l'utilizzo di lavoratori in un settore sanitario-assistenziale totalmente differente da quello agricolo e completamente non autorizzato, così non ravvisando i presupposti per la non applicazione della sanzione; 10.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,