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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 ottobre 2001

Cassazione n. 31723/2026

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ppello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili SilviaBaldi e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della condannaRITENUTO IN FATTO1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riformadella sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Firenze in data 25 settembre2020, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dioltraggio (capo a) e resistenza (capo b), aggravati dalla recidiva reiterata especifica, e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione nonché alrisarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in favore delle parti civiliValentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Con un unico motivo di ricorso, la difesa deduce nullità della sentenza,essendo stata la notifica del decreto di citazione in appello eseguita nel domicilioeletto presso il difensore di fiducia, poi rinunciante all’incarico, prima dellacarcerazione dell’imputato per altra causa, e non presso l’istituto penitenziarioove lo stesso era detenuto.[OSCURATO:PERSONA] ha appreso del giudizio solo la mattina della sua celebrazione,essendo pervenuto ordine di traduzione presso l’istituto penitenziario e, inoccasione dell'udienza, aveva avuto il primo contatto con il difensore nominato diufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Dalla lettura degli atti – sempre accessibili quando sono dedotti“errores in procedendo”, come affermato da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – si evince che [OSCURATO:PERSONA], presente alla prima udienza delprocesso di primo grado del 22 novembre 2019, in quella sede eleggevadomicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].Il difensore rinunciava al mandato il 21 gennaio 2025, con atto indirizzatoalla Corte di appello, avendo ricevuto notifica telematica del decreto di citazioneper il giudizio di appello in proprio e quale domiciliatario.Il 6 febbraio 2025 era nominato difensore di ufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA].All’udienza dell’8 luglio 2025, l’imputato veniva dichiarato formalmenteassente, essendo ritenuto di stato libero.Dal certificato del DAP risulta che egli era stato posto in detenzionedomiciliare a far data dal 4 aprile 2024, mentre il 26 settembre 2025 aveva fattoingressonell’istituto penitenziario di Sollicciano.L’ufficio esecuzione penale il 7 febbraio 2025 comunicava che lo stessoera detenuto per altra causa.L’imputato era tuttavia presente all’udienza del 21 ottobre 2025, in cui ilgiudizio di appello era trattato e definito.Non venivano formulate eccezioni, nel frangente, in ordine allacostituzione delle parti.3.

Dalla indicata sequenza degli atti risulta che la citazione dell’imputatoper il giudizio di appello non è stata omessa, ma solo eseguita in luogo diversoda quello di detenzione; nondimeno l’imputato ha manifestato il proprio interessea comparire, è stato tradotto in udienza e ha partecipato al giudizio di appellosenza eccepire la nullità.Tale patologia risulta dunque sanata dalla partecipazione dell’imputato alprocesso, trovando applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite secondocui le notificazioni effettuate nei confronti dell'imputato detenuto presso ildomicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione danno luogo a nullitàa regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02).Il ricorso va dunque rigettato, con condanna dell’imputato al pagamentodelle spese processuali.4.

Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sanchini nell’interesse delle parti civili, occorre considerare che lo stesso haconcluso per la conferma della condanna, in uno alla presentazione della notaspese, con atto depositato in via telematica in data 8 maggio 2026.In tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione dellespese processuali in favore della parte civile deve ritenersi non spettante quandola stessa non abbia fornito alcun contributo alla decisione, né contrastatospecificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 5, n. 49289 del15/11/2023, P., Rv. 285560 – 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.263641 - 01).Ed invero, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen.presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo dellaparte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendoun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservicondanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civilequando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositareconclusioni scritte e nota spese (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv.288298 - 01).D’altra parte si è anche precisato che, nel giudizio camerale di legittimità,le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti,a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi primadell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione,neppure ai fini della liquidazione delle spese.

Sez. 6, n. 10022 del 6/2/2025,Altese, Rv. 287766 – 02.La richiesta, avanzata in data 8 maggio 2026, nella specie era ancheintempestiva.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili SilviaBaldi e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della condannaRITENUTO IN FATTO1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riformadella sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Firenze in data 25 settembre2020, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dioltraggio (capo a) e resistenza (capo b), aggravati dalla recidiva reiterata especifica, e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione nonché alrisarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in favore delle parti civiliValentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Con un unico motivo di ricorso, la difesa deduce nullità della sentenza,essendo stata la notifica del decreto di citazione in appello eseguita nel domicilioeletto presso il difensore di fiducia, poi rinunciante all’incarico, prima dellacarcerazione dell’imputato per altra causa, e non presso l’istituto penitenziarioove lo stesso era detenuto.[OSCURATO:PERSONA] ha appreso del giudizio solo la mattina della sua celebrazione,essendo pervenuto ordine di traduzione presso l’istituto penitenziario e, inoccasione dell'udienza, aveva avuto il primo contatto con il difensore nominato diufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Dalla lettura degli atti – sempre accessibili quando sono dedotti“errores in procedendo”, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – si evince che [OSCURATO:PERSONA], presente alla prima udienza delprocesso di primo grado del 22 novembre 2019, in quella sede eleggevadomicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].Il difensore rinunciava al mandato il 21 gennaio 2025, con atto indirizzatoalla Corte di appello, avendo ricevuto notifica telematica del decreto di citazioneper il giudizio di appello in proprio e quale domiciliatario.Il 6 febbraio 2025 era nominato difensore di ufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA].All’udienza dell’8 luglio 2025, l’imputato veniva dichiarato formalmenteassente, essendo ritenuto di stato libero.Dal certificato del DAP risulta che egli era stato posto in detenzionedomiciliare a far data dal 4 aprile 2024, mentre il 26 settembre 2025 aveva fattoingressonell’istituto penitenziario di Sollicciano.L’ufficio esecuzione penale il 7 febbraio 2025 comunicava che lo stessoera detenuto per altra causa.L’imputato era tuttavia presente all’udienza del 21 ottobre 2025, in cui ilgiudizio di appello era trattato e definito.Non venivano formulate eccezioni, nel frangente, in ordine allacostituzione delle parti.3. Dalla indicata sequenza degli atti risulta che la citazione dell’imputatoper il giudizio di appello non è stata omessa, ma solo eseguita in luogo diversoda quello di detenzione; nondimeno l’imputato ha manifestato il proprio interessea comparire, è stato tradotto in udienza e ha partecipato al giudizio di appellosenza eccepire la nullità.Tale patologia risulta dunque sanata dalla partecipazione dell’imputato alprocesso, trovando applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite secondocui le notificazioni effettuate nei confronti dell'imputato detenuto presso ildomicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione danno luogo a nullitàa regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.(Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02).Il ricorso va dunque rigettato, con condanna dell’imputato al pagamentodelle spese processuali.4. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sanchini nell’interesse delle parti civili, occorre considerare che lo stesso haconcluso per la conferma della condanna, in uno alla presentazione della notaspese, con atto depositato in via telematica in data 8 maggio 2026.In tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione dellespese processuali in favore della parte civile deve ritenersi non spettante quandola stessa non abbia fornito alcun contributo alla decisione, né contrastatospecificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 5, n. 49289 del15/11/2023, P., Rv. 285560 – 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.263641 - 01).Ed invero, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen.presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo dellaparte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendoun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservicondanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civilequando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositareconclusioni scritte e nota spese (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv.288298 - 01).D’altra parte si è anche precisato che, nel giudizio camerale di legittimità,le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti,a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi primadell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione,neppure ai fini della liquidazione delle spese. Sez. 6, n. 10022 del 6/2/2025,Altese, Rv. 287766 – 02.La richiesta, avanzata in data 8 maggio 2026, nella specie era ancheintempestiva. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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