CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9847 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. a r.l. in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a Perrotta (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - Oggetto:art. 53 d. Lgs. n. 546/92–specificità mo tivi diappello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l e Marchen. 868 / 0 2 / 20 depositata i n data 1 3 / 11 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2011 con il quale la stessa era richiesta di maggiori IRES,IRAP ed IVA ed erano ad essa irrogate le dovute sanzioni; - la CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il dovutoin conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa intercorsatra le parti; - la contribuente proponeva appello; - la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione, in quanto riteneva ch e la stessa non contenesse autonome critiche alla ricostruzionedei fatti e alle argomentazioni giuridiche esposte dal giudicedi primo grado; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. a r.l. con atto affidato a un motivo e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso; Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. della violazione dell’art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuti privi di specificità i motivi di appello proposti; - il motivo è fondato; - invero, dall’atto di appello – prodotto a questa Corte da parte ricorrente - si evince la specificità dei motivi di appello che svolgevano, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR marchigiana,critiche pun tuali alla pronuncia impugnata; - quindi, il giudice dell’appello nel dichiarare l’impugnazione inammissibileha erroneamente pronunciato, violando l’art. 53 del d. Lgs. N. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30341 del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; si veda anche Cass. S ez. 5, Sentenza n. 4558 del 22/02/2017); - pertanto , in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà esaminare il meritodella controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e r invia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , in diversa composizione,che sta