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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 41084/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata in data 10 giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva proposto opposizione al provvedimento di determinazione della pena da eseguire emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza in data 25 maggio 2020.

Il provvedimento era stato emesso a seguito del provvedimento pronunciato in data 9 dicembre 2019 dal Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione tra diversi reati, rideterminando la pena in misura inferiore, di anni cinque di reclusione, rispetto al cumulo materiale delle pene inflitte dalle sentenze di condanna, ma tale riduzione di pena non era stata considerata dal pubblico ministero incaricato dell'esecuzione.

Inoltre, si era proceduto con la formazione di due cumuli parziali, nonostante fosse stata riconosciuta la continuazione tra reati inseriti sia nel primo che nel secondo cumulo parziale.

In ogni caso, anche procedendo con cumuli parziali, i periodi di detenzione già sofferta, anche per fungibilità, e di liberazione anticipata dovevano essere detratti dalla pena inflitta complessiva e non in relazione a ciascun cumulo parziale.

2. Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2021 il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a due periodi di carcerazione - il primo, dal 13.9.1995 al 9.1.2007, e, il secondo, dal 17.12.2008 e ancora in corso -, ha osservato che: - il pubblico ministero aveva proceduto a due cumuli parziali, con riguardo alle condanne riportate per reati commessi prima e dopo il primo periodo di carcerazione, ed aveva tenuto conto della rideterminazione delle pene inflitte, conseguenti al riconoscimento, in executivis, della continuazione; - il primo cumulo parziale era relativo alla complessiva pena di anni 38 e mesi otto di reclusione e mesi tre di arresto, ridotta, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., alla pena di anni 30 di reclusione, di cui già scontata (per presofferto e fungibilità) era la pena di anni 14, mesi due e giorni 28 di reclusione; - il secondo cumulo considera il riconoscimento della continuazione, di cui all'ordinanza emessa in data 9 dicembre 2019 del Tribunale di Cosenza.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

L'unico motivo denuncia la violazione degli artt. 76 e seguenti cod. pen. e 657 cod. proc. pen.

L'ordinanza non aveva applicato i principi che disciplinano la formazione dei cumuli parziali.

Inoltre, non aveva considerato che l'esecuzione della pena era iniziata a notevole distanza cronologica dalla data di consumazione del reato e non aveva applicato il principio secondo il quale, ai fini dell'inserimento di una sentenza di condanna, e della relativa pena inflitta, in un cumulo parziale ovvero in altro, qualora consentito, alternativamente, dalla norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., si deve, in forza del principio generale in dubio pro reo, preferire l'opzione più favorevole per il condannato (Sez.1, n. 17503 del 13.2.2020, Fontana, Rv. 279182).

Non si era considerato che Musacco non aveva mai commesso reati durante l'esecuzione della pena e quindi doveva essere formato un unico cumulo comprendente le sentenze divenute irrevocabili dopo il 2007 e le sentenze oggetto del riconoscimento della continuazione, con conseguente determinazione dei periodi di detenzione sofferti sine titulo da ritenere fungibili in espiazione di altre condanne.

Il primo cumulo parziale doveva essere formato con riferimento alla data del 16.7.1997 - data di irrevocabilità della prima condanna - e non al 13.9.1995, data di inizio della misura cautelare custodiale.

Il residuo pena da scontare - relativo al primo cumulo - viene quantificato in 14 anni, 2 mesi, 28 giorni di reclusione, ma erroneamente in quanto secondo il calcolo - frutto di metodo errato - del pubblico ministero il residuo risulterebbe pari a 13 anni, 5 mesi, 15 giorni di reclusione.

Nel secondo cumulo viene computata la pena inflitta per reato commesso 1'8 novembre 1991, pena che doveva essere computata nel primo o nel secondo cumulo secondo l'interesse del condannato.

Solo la condanna per reato commesso in data 9 aprile 2013, durante l'esecuzione della pena, doveva essere compresa in distinto cumulo.

4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha evidenziato che il Musacco era stato scarcerato in data 9 gennaio 2007 per espiazione della pena e quindi le condanne interamente espiate non potevano essere inserite nel nuovo provvedimento di cumulo, che dunque avrebbe dovuto essere relativo solo alle condanne successive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

Con l'incidente di esecuzione erano state poste questioni relative al provvedimento di cumulo delle pene, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità da seguire nella formazione dei così detti cumuli parziali e al rilievo dei provvedimenti di riconoscimento, in executivis, della continuazione.

1. Il provvedimento, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., emesso in data 25 maggio 2020 dal Procuratore della Repubblica ha tenuto conto che, dopo il precedente provvedimento, adottato in data 19 dicembre 2017, era sopravvenuto un provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati da tre sentenze di condanna e determinato la pena del reato continuato in anni diciassette di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, in luogo della pena complessiva di anni ventidue, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte nei giudizi di cognizione.

Il pubblico ministero aveva quindi considerato che il Musacco era stato detenuto dal 13 settembre 1995 al 9 gennaio 2007 e, quindi, dal 17 dicembre 2008, ed aveva proceduto alla formazione di cumuli parziali con riferimento alle date di inizio dei periodi di detenzione.

Alla pena residua da scontare, determinata con riferimento alla data del 9 gennaio 2007, è stata cumulata la pena inflitta per i reati commessi successivamente; il cumulo materiale, eccedente il limite di anni trenta di reclusione, è stato ridotto ai sensi dell'art. 78 cod. pen. e quindi, tenuto conto della custodia cautelare sofferta dal 17 dicembre 2008 al 9 febbraio 2010, è stata determinata la pena residua da scontare, con decorrenza dal 9 febbraio 2010, in anni 28, mesi dieci e giorni sette di reclusione, dalla quale dovrà essere detratto il periodo di liberazione anticipata riconosciuta.

2. L'ordinanza impugnata, a fronte dei rilievi proposti con l'incidente di esecuzione relativi, da una parte, alla omessa considerazione degli esiti, quanto alla determinazione della pena inflitta, della continuazione riconosciuta con ordinanza in data 9 dicembre 2019 del Tribunale di Cosenza, e, dall'altra, alla formazione dei così detti cumuli parziali, ha rilevato che il provvedimento del pubblico ministero aveva correttamente applicato la disciplina normativa vigente, che prevede, da una parte, nel caso di successivi periodi di detenzione la formazione di cumuli parziali relativi, ciascuno, alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione e, dall'altra, che i reati, pur uniti nel vincolo della continuazione, vadano inseriti nei diversi cumuli parziali in relazione alla data di consumazione di ciascuno di essi.

3. Il ricorso ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano la determinazione della pena da eseguire, osservando che nella formazione dei così detti cumuli parziali doveva essere seguito il criterio del favor rei, tanto più che era stata ritenuta la continuazione tra reati commessi prima e dopo l'inizio della carcerazione; inoltre, doveva essere considerata la data di inizio dell'esecuzione della pena, e non la data in cui era stata eseguita una ordinanza cautelare custodiale.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt. 71-80 cod. pen. va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peraltro reato ... altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto".

Tale computo, ai sensi del comma 4 della norma processuale, riguarda "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire".

Si è dunque affermato che, nel caso in cui, nel determinare la pena da eseguirsi, si debba tener conto di una pluralità di condanne e di pregressi periodi di detenzione già sofferti, si deve procedere a formare distinti cumuli, così detti parziali, ciascuno comprensivo delle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione.

In ciascun cumulo parziale va computata la pena complessivamente inflitta - con applicazione delle norme sul concorso di pene e quindi l'eventuale applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. - e la pena eseguita.

Il residuo di pena da scontare va cumulata alla pena inflitta per i reati compresi nel cumulo successivo al fine di determinare - con cumulo materiale ovvero giuridico - la complessiva pena e quindi, detratto il periodo di custodia ovvero di esecuzione sofferti, la pena residua da scontare (Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero,Rv. 242574;Sez. 5, n. 50135 del 27/11/201 5, Broegg, Rv. 265966; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939).

4.1. In particolare, è infondato l'assunto difensivo secondo il quale i cumuli parziali dovrebbero essere formati con riguardo alla data di inizio dell'esecuzione della pena, e non in relazione alla custodia cautelare.

La norma processuale, nell'imporre il computo della detenzione già sofferta, lo limita con riferimento alle pene inflitte per reati commessi successivamente al periodo di detenzione, sia esso per custodia cautelare ovvero per esecuzione della pena sine titulo, e quindi dà rilievo alla data di inizio della detenzione, a prescindere dal titolo di essa.

4.2. Il riconoscimento della continuazione, in executivis, incide sulla quantificazione della pena relativa a ciascun reato, ma, ai fini della formazione dei cumuli parziali, ciascun reato, pur unito nel vincolo della continuazione, rimane autonomo e va inserito nel cumulo pertinente rispetto alla data di consumazione di esso.

La norma processuale, infatti, pone come criterio-limite nel computo del pre sofferto la data di consumazione del reato, onde evitare che possa essere considerata come espiazione di una pena inflitta per un certo reato un periodo di detenzione sofferto prima della consumazione del reato medesimo.

E' consolidata la giurisprudenza nell'affermare che, nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna condanna inflitta per reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809;Sez. 1, n. 8109 del 11/ 2/2010, Calzolaio, Rv. 246383; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 273133; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327).

4.3. il ricorso denuncia che non sarebbe stato applicato il principio secondo il quale, nel caso di ampio arco temporale tra la data di consumazione del reato e l'inizio dell'esecuzione della pena inflitta, ai fini della determinazione del cumulo parziale nel quale computare la pena inflitta va applicato il principio del favor rei.Il collegio osserva che in diritto il principio valorizzato dalla difesa (richiamando Sez. 1, n. 17503 de/ 13/02/2020, FONTANA, Rv. 279182) non ha fondamento, in quanto il dato normativo è chiaro nello stabilire che i cumuli parziali vanno formati con riferimento alla data di inizio dei singoli periodi di detenzione e che in ciascuno vanno computate le pene inflitte per i reati commessi prima di quella data e successivamente alla conclusione del precedente periodo di carcerazione.

Si deve aggiungere che, nel caso in esame, il ricorso fa riferimento alle sentenze pronunciate, in data 25 maggio 2012, dalla Corte di assise di appello di Catanzaro e, in data 13 ottobre 2004 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Catanzaro, e tutte relative a reati commessi negli anni 1991-1994, e dunque prima della carcerazione iniziata il 13 settembre 1995.

Legittimamente, quindi, le relative pene sono state computate nel primo cumulo parziale.

5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 10 giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva proposto opposizione al provvedimento di determinazione della pena da eseguire emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza in data 25 maggio 2020. Il provvedimento era stato emesso a seguito del provvedimento pronunciato in data 9 dicembre 2019 dal Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione tra diversi reati, rideterminando la pena in misura inferiore, di anni cinque di reclusione, rispetto al cumulo materiale delle pene inflitte dalle sentenze di condanna, ma tale riduzione di pena non era stata considerata dal pubblico ministero incaricato dell'esecuzione. Inoltre, si era proceduto con la formazione di due cumuli parziali, nonostante fosse stata riconosciuta la continuazione tra reati inseriti sia nel primo che nel secondo cumulo parziale. In ogni caso, anche procedendo con cumuli parziali, i periodi di detenzione già sofferta, anche per fungibilità, e di liberazione anticipata dovevano essere detratti dalla pena inflitta complessiva e non in relazione a ciascun cumulo parziale. 2. Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2021 il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a due periodi di carcerazione - il primo, dal 13.9.1995 al 9.1.2007, e, il secondo, dal 17.12.2008 e ancora in corso -, ha osservato che: - il pubblico ministero aveva proceduto a due cumuli parziali, con riguardo alle condanne riportate per reati commessi prima e dopo il primo periodo di carcerazione, ed aveva tenuto conto della rideterminazione delle pene inflitte, conseguenti al riconoscimento, in executivis, della continuazione; - il primo cumulo parziale era relativo alla complessiva pena di anni 38 e mesi otto di reclusione e mesi tre di arresto, ridotta, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., alla pena di anni 30 di reclusione, di cui già scontata (per presofferto e fungibilità) era la pena di anni 14, mesi due e giorni 28 di reclusione; - il secondo cumulo considera il riconoscimento della continuazione, di cui all'ordinanza emessa in data 9 dicembre 2019 del Tribunale di Cosenza.3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'unico motivo denuncia la violazione degli artt. 76 e seguenti cod. pen. e 657 cod. proc. pen. L'ordinanza non aveva applicato i principi che disciplinano la formazione dei cumuli parziali. Inoltre, non aveva considerato che l'esecuzione della pena era iniziata a notevole distanza cronologica dalla data di consumazione del reato e non aveva applicato il principio secondo il quale, ai fini dell'inserimento di una sentenza di condanna, e della relativa pena inflitta, in un cumulo parziale ovvero in altro, qualora consentito, alternativamente, dalla norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., si deve, in forza del principio generale in dubio pro reo, preferire l'opzione più favorevole per il condannato (Sez.1, n. 17503 del 13.2.2020, Fontana, Rv. 279182). Non si era considerato che Musacco non aveva mai commesso reati durante l'esecuzione della pena e quindi doveva essere formato un unico cumulo comprendente le sentenze divenute irrevocabili dopo il 2007 e le sentenze oggetto del riconoscimento della continuazione, con conseguente determinazione dei periodi di detenzione sofferti sine titulo da ritenere fungibili in espiazione di altre condanne. Il primo cumulo parziale doveva essere formato con riferimento alla data del 16.7.1997 - data di irrevocabilità della prima condanna - e non al 13.9.1995, data di inizio della misura cautelare custodiale. Il residuo pena da scontare - relativo al primo cumulo - viene quantificato in 14 anni, 2 mesi, 28 giorni di reclusione, ma erroneamente in quanto secondo il calcolo - frutto di metodo errato - del pubblico ministero il residuo risulterebbe pari a 13 anni, 5 mesi, 15 giorni di reclusione. Nel secondo cumulo viene computata la pena inflitta per reato commesso 1'8 novembre 1991, pena che doveva essere computata nel primo o nel secondo cumulo secondo l'interesse del condannato. Solo la condanna per reato commesso in data 9 aprile 2013, durante l'esecuzione della pena, doveva essere compresa in distinto cumulo. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha evidenziato che il Musacco era stato scarcerato in data 9 gennaio 2007 per espiazione della pena e quindi le condanne interamente espiate non potevano essere inserite nel nuovo provvedimento di cumulo, che dunque avrebbe dovuto essere relativo solo alle condanne successive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Con l'incidente di esecuzione erano state poste questioni relative al provvedimento di cumulo delle pene, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità da seguire nella formazione dei così detti cumuli parziali e al rilievo dei provvedimenti di riconoscimento, in executivis, della continuazione. 1. Il provvedimento, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., emesso in data 25 maggio 2020 dal Procuratore della Repubblica ha tenuto conto che, dopo il precedente provvedimento, adottato in data 19 dicembre 2017, era sopravvenuto un provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati da tre sentenze di condanna e determinato la pena del reato continuato in anni diciassette di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, in luogo della pena complessiva di anni ventidue, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte nei giudizi di cognizione. Il pubblico ministero aveva quindi considerato che il Musacco era stato detenuto dal 13 settembre 1995 al 9 gennaio 2007 e, quindi, dal 17 dicembre 2008, ed aveva proceduto alla formazione di cumuli parziali con riferimento alle date di inizio dei periodi di detenzione. Alla pena residua da scontare, determinata con riferimento alla data del 9 gennaio 2007, è stata cumulata la pena inflitta per i reati commessi successivamente; il cumulo materiale, eccedente il limite di anni trenta di reclusione, è stato ridotto ai sensi dell'art. 78 cod. pen. e quindi, tenuto conto della custodia cautelare sofferta dal 17 dicembre 2008 al 9 febbraio 2010, è stata determinata la pena residua da scontare, con decorrenza dal 9 febbraio 2010, in anni 28, mesi dieci e giorni sette di reclusione, dalla quale dovrà essere detratto il periodo di liberazione anticipata riconosciuta. 2. L'ordinanza impugnata, a fronte dei rilievi proposti con l'incidente di esecuzione relativi, da una parte, alla omessa considerazione degli esiti, quanto alla determinazione della pena inflitta, della continuazione riconosciuta con ordinanza in data 9 dicembre 2019 del Tribunale di Cosenza, e, dall'altra, alla formazione dei così detti cumuli parziali, ha rilevato che il provvedimento del pubblico ministero aveva correttamente applicato la disciplina normativa vigente, che prevede, da una parte, nel caso di successivi periodi di detenzione la formazione di cumuli parziali relativi, ciascuno, alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione e, dall'altra, che i reati, pur uniti nel vincolo della continuazione, vadano inseriti nei diversi cumuli parziali in relazione alla data di consumazione di ciascuno di essi. 3. Il ricorso ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano la determinazione della pena da eseguire, osservando che nella formazione dei così detti cumuli parziali doveva essere seguito il criterio del favor rei, tanto più che era stata ritenuta la continuazione tra reati commessi prima e dopo l'inizio della carcerazione; inoltre, doveva essere considerata la data di inizio dell'esecuzione della pena, e non la data in cui era stata eseguita una ordinanza cautelare custodiale. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt. 71-80 cod. pen. va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peraltro reato ... altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto". Tale computo, ai sensi del comma 4 della norma processuale, riguarda "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". Si è dunque affermato che, nel caso in cui, nel determinare la pena da eseguirsi, si debba tener conto di una pluralità di condanne e di pregressi periodi di detenzione già sofferti, si deve procedere a formare distinti cumuli, così detti parziali, ciascuno comprensivo delle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione. In ciascun cumulo parziale va computata la pena complessivamente inflitta - con applicazione delle norme sul concorso di pene e quindi l'eventuale applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. - e la pena eseguita. Il residuo di pena da scontare va cumulata alla pena inflitta per i reati compresi nel cumulo successivo al fine di determinare - con cumulo materiale ovvero giuridico - la complessiva pena e quindi, detratto il periodo di custodia ovvero di esecuzione sofferti, la pena residua da scontare (Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero,Rv. 242574;Sez. 5, n. 50135 del 27/11/201 5, Broegg, Rv. 265966; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939). 4.1. In particolare, è infondato l'assunto difensivo secondo il quale i cumuli parziali dovrebbero essere formati con riguardo alla data di inizio dell'esecuzione della pena, e non in relazione alla custodia cautelare. La norma processuale, nell'imporre il computo della detenzione già sofferta, lo limita con riferimento alle pene inflitte per reati commessi successivamente al periodo di detenzione, sia esso per custodia cautelare ovvero per esecuzione della pena sine titulo, e quindi dà rilievo alla data di inizio della detenzione, a prescindere dal titolo di essa. 4.2. Il riconoscimento della continuazione, in executivis, incide sulla quantificazione della pena relativa a ciascun reato, ma, ai fini della formazione dei cumuli parziali, ciascun reato, pur unito nel vincolo della continuazione, rimane autonomo e va inserito nel cumulo pertinente rispetto alla data di consumazione di esso. La norma processuale, infatti, pone come criterio-limite nel computo del pre sofferto la data di consumazione del reato, onde evitare che possa essere considerata come espiazione di una pena inflitta per un certo reato un periodo di detenzione sofferto prima della consumazione del reato medesimo. E' consolidata la giurisprudenza nell'affermare che, nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, occorre procedere alla scissione del reato continuato, considerando separatamente ciascuna condanna inflitta per reato poi unito nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo,Rv. 243809;Sez. 1, n. 8109 del 11/ 2/2010, Calzolaio, Rv. 246383; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 273133; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327). 4.3. il ricorso denuncia che non sarebbe stato applicato il principio secondo il quale, nel caso di ampio arco temporale tra la data di consumazione del reato e l'inizio dell'esecuzione della pena inflitta, ai fini della determinazione del cumulo parziale nel quale computare la pena inflitta va applicato il principio del favor rei.Il collegio osserva che in diritto il principio valorizzato dalla difesa (richiamando Sez. 1, n. 17503 de/ 13/02/2020, FONTANA, Rv. 279182) non ha fondamento, in quanto il dato normativo è chiaro nello stabilire che i cumuli parziali vanno formati con riferimento alla data di inizio dei singoli periodi di detenzione e che in ciascuno vanno computate le pene inflitte per i reati commessi prima di quella data e successivamente alla conclusione del precedente periodo di carcerazione. Si deve aggiungere che, nel caso in esame, il ricorso fa riferimento alle sentenze pronunciate, in data 25 maggio 2012, dalla Corte di assise di appello di Catanzaro e, in data 13 ottobre 2004 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Catanzaro, e tutte relative a reati commessi negli anni 1991-1994, e dunque prima della carcerazione iniziata il 13 settembre 1995. Legittimamente, quindi, le relative pene sono state computate nel primo cumulo parziale. 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p
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