CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 25242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onio [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Azienda [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMariachiara Paone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 225/2025depositata il 06/03/2025;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che, avendo la rinuncia i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391c.p.c. (e, in particolare, recando la firma digitale del l.r. della ricorrente,oltre che quella dei suoi avvocati e del difensore della controparte), puòtralasciarsi la circostanza del non rinvenimento, in atti, di una procuraspeciale a ricorrere per cassazione sottoscritta dal l.r. della ricorrente (inquanto recante le sole firme digitali dei difensori autenticanti un atto privoperò di altra sottoscrizione);Numero registro generale 12189/2025Numero sezionale 538/2026Numero di raccolta generale 25242/2026Data pubblicazione 11/09/2026che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]