CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 24359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 880/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 392 del 12 arile 2017 che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società nei confronti della curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 9089/2022, la Sesta Sezione civile, ha rimesso la controversia alla pubblica udienza in quanto non si ravvisava evidenza decisoria ai sensi degli artt. 380 bis e 375 n. 1 e 5 c.p.c. In data 12/01/2023 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di omettere ogni decisione quanto alle spese, essendo intervenuto accordo tra le parti anche sulle stesse. La rinuncia risulta poi essere stata accettata dalla controricorrente con atto depositato telematicamente in data 13/01/2023, così che resta confermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio. PQM Dichiara l’estinzione del giudizio