CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 28584/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
QUASIM (CUI 05S5AIA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2026 del TRIBUNALE DI ANCONAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente allaparte in cui ha omesso di infliggere all’imputato la sanzione amministrativaaccessoria di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 6 febbraio2026, il Tribunale di Ancona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], previoriconoscimento delle attenuanti generiche, la pena, condizionalmente sospesa, dimesi sei e giorni venti di reclusione per i reati di cui all’art. 189, comma 6, e 189,comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commessi in Cerreto d’Esi il 29 ottobre2023.2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Ancona deducendo, con l’unicomotivo, violazione di legge per non essere stata applicata la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Osserva ilricorrente che tale applicazione è imposta dalla legge e sottratta alla disponibilitàdelle parti che non possono concordarne l’esclusione.3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioniscritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata «limitatamente allaparte in cui ha omesso di infliggere all’imputato la sanzione amministrativaaccessoria di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s., con rinvio ad altro giudice delTribunale di Ancona per quanto di competenza».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è ammissibile. Comeaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti (n. 21369 del 26/09/2019,dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 – 01), le sanzioni amministrative accessoriepreviste dalla legge non fanno parte dell’accordo che il Giudice è chiamato aratificare, sicché la sentenza di patteggiamento che le abbia applicate o abbiaomesso di applicarle è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc.pen.2. Nel merito il ricorso è fondato.L’imputato, accusato di aver violato l’art. 189, comma 6, e l’art. 189,comma 7, del codice della strada, ha chiesto l’applicazione di una pena exart. 444 cod. proc. pen. e i reati per i quali è stata applicata la pena richiestaprevedono l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida. In specie: l’art. 189, comma 6, prevedel’applicazione di questa sanzione per una durata compresa da uno a tre anni;l’art. 189, comma 7, prevede l’applicazione della medesima sanzione per unperiodo non inferiore a un anno e sei mesi.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, con la sentenzadi applicazione della pena per violazione dei reati previsti dall’art. 189 cod. strada,il giudice debba disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida. Le pronunce in tal senso sono risalenti nel tempo e hannosottolineato che si tratta di provvedimento sanzionatorio che, per la sua naturaamministrativa, non postula un giudizio di responsabilità, ma consegue di dirittoalla decisione (così, in motivazione, Sez. 4, n. 41810 del 03/07/2009, Quinzi, Rv.245451; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Lamaj, Rv. 229466). Lagiurisprudenza successiva ha sottolineato che, con la sentenza emessa ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioniamministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto diaccordo tra le parti (sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871;Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326). Ne ha tratto la conclusioneche, in caso di condanna per violazione dell’art. 189 cod. strada, il giudice siatenuto a provvedere anche d’ufficio sull'applicazione delle sanzioniamministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito (fra le tante:Sez. 4, n.40200 del 14/10/2025; Sez.4, n. 6320 del 11/02/2025; Sez. 6, n.13893 del 05/03/2026 non massimate).Il legislatore ha mostrato di condividere questo orientamento perché, quandoha modificato gli artt. 186 e 187 cod. strada, ha espressamente previsto,all’art. 186, comma 2 quater, e all’art. 187, comma 1, che, anche in caso diapplicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice debba applicare lesanzioni amministrative accessorie. Nello stesso senso depone l’art. 222,comma 2, cod. strada, in base al quale all’applicazione della pena su richiestadelle parti per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. consegue larevoca o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019) lasospensione della patente di guida.Tali espresse previsioni confermano la volontà legislativa di consentire algiudice penale l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche quandoil processo si concluda con una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e, diconseguenza, manchi un accertamento della responsabilità penale.Ed invero, non v’è ragione di ritenere che, avendo espressamente previstol’applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche in caso di applicazionedella pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada,589 bis e 590 bis cod. pen., il legislatore, abbia inteso smentire l’orientamentogiurisprudenziale secondo il quale la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.consente al giudice di applicare le sanzioni amministrative accessorieogniqualvolta si tratti di sanzioni obbligatorie per legge. Questo orientamento èstato invece implicitamente avallato, non essendo ipotizzabile che il legislatoreabbia voluto dare un differente trattamento a situazioni identiche stabilendo cheil giudice sia tenuto all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorieobbligatorie per legge quando applichi una pena concordata tra le parti per i reatidi cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, 589 bis e 590 bis cod. pen., ma non quandoapplichi una pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 189, comma6, e 189, comma 7, cod. strada.3. Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essereannullata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudiziosul punto, al Tribunale di Ancona, persona fisica diversa.Nel determinare la durata della sanzione, il giudice del rinvio dovrà tenereconto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: «In tema dicircolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ilgiudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al disotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì,“cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poidefinitivamente la durata della sospensione della patente di guida» (Sez. 4,n. 17759 del 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013,dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136). Come è stato chiarito, infatti, alle sanzioniamministrative accessorie non può applicarsi l’art. 8 legge 24 novembre 1981n. 689 (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) e nonpossono applicarsi neppure le discipline tipicamente penalistiche finalizzate alimitare l’inflizione di pene eccessive (quale è, ad esempio, l’art. 81 cod. pen.) (Intal senso: Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; Sez. 4, n. 6912del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica.Così deciso il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]