Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. A. Tizzano
presentate il 10 aprile 2003 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]433/01
[OSCURATO:PERSONA], représenté légalement par [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Competenze speciali - Articolo 5, n. 2 - Obbligazioni alimentari - Azione di regresso introdotta
da un ente pubblico territoriale surrogatosi al creditore di alimenti»
1. Con ordinanza del 26 settembre 2001 il Bundesgerichtshof (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte una questione
pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente
la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles» o la «[OSCURATO:PERSONA]») (
2
). Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un ente pubblico territoriale, che abbia fornito assistenza ad una persona
in stato di bisogno e sia perciò surrogato nel credito alimentare che l'assistito vanta nei confronti di un terzo, possa invocare
la competenza speciale del giudice del luogo in cui ha il domicilio il creditore di alimenti, prevista dall'art. 5, punto
2, della [OSCURATO:PERSONA], quando agisce in regresso contro il debitore d'alimenti inadempiente.
I –
I - Quadro giuridico
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
2. L'ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è determinato dal suo art. 1. Ai sensi del primo comma, la [OSCURATO:PERSONA]:
«(...) si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale».
3. Come è noto, al fine di individuare la competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati contraenti, la [OSCURATO:PERSONA] istituisce
come foro generale quello del domicilio del convenuto (art. 2), ma prevede altresì alcune competenze speciali. Tra queste,
per quanto qui interessa, va ricordata la competenza «in materia di obbligazione alimentare», prevista dall'art. 5, n. 2,
in virtù della quale il convenuto può essere citato «davanti al giudice del luogo in cui il creditore degli alimenti ha il
domicilio o la residenza abituale».
La disciplina nazionale
4. Ai sensi dell'art. 1602 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco, in prosieguo: il «BGB») i genitori hanno l'obbligo
di mantenere i figli e sono perciò tenuti, precisa l'art. 1610, n. 2, del BGB, a farsi carico di tutte le necessità di vita
di questi, compresi i costi relativi ad un'adeguata formazione professionale.
5. [OSCURATO:PERSONA] (legge relativa agli aiuti alla formazione, in prosieguo: il «BAföG») riconosce allo
studente che non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni ed alla sua formazione il diritto ad un sussidio
versato dal Land territorialmente competente.
6. In virtù dell'art. 11 del BAföG, il calcolo dell'ammontare del sussidio viene effettuato tenendo conto delle obbligazioni
alimentari dei genitori del beneficiario. Tuttavia, nell'ipotesi in cui lo studente faccia valere che i genitori non adempiono
alle predette obbligazioni, e la formazione dello studente sia messa a repentaglio, l'art. 36, n. 1, del BAföG dispone che
il sussidio sia calcolato senza tener conto di quegli alimenti.
7. In questo caso, ai sensi dell'art. 37, n. 1, del BAföG, il Land che concede il sussidio è surrogato
ex lege
nel credito alimentare che lo studente vanta nei confronti dei genitori. Detta surrogazione ha luogo nei limiti dell'ammontare
versato a titolo di sussidio e non può superare, in ogni caso, la parte del reddito e del patrimonio dei genitori che può
essere imputata al soddisfacimento dei bisogni del figlio, secondo i criteri stabiliti dal BAföG.
II –
Fatti e procedimento
8. Nel 1976 il signor [OSCURATO:PERSONA] e la sua consorte, domiciliati a Enschede nei [OSCURATO:PERSONA], adottavano una bambina.
9. Nell'anno scolastico 1993/1994 la giovane [OSCURATO:PERSONA] intraprendeva studi di assistente tecnico farmaceutico presso un istituto
privato a Monaco di Baviera. A partire dal settembre 1993 percepiva dal [OSCURATO:PERSONA] (Land di Baviera) aiuti alla formazione,
il cui ammontare era calcolato senza tener conto degli alimenti che la giovane avrebbe dovuto ricevere dai genitori, secondo
quanto previsto dall'art. 36 del BAföG.
10. In seguito il [OSCURATO:PERSONA], surrogatosi nella pretesa alimentare che la giovane vantava nei confronti del padre, promuoveva
dinanzi all'Amtsgericht di Monaco di Baviera un'azione di rivalsa contro il signor [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il rimborso
degli aiuti versati alla figlia per l'anno scolastico 1993/1994, ed otteneva la condanna del convenuto.
11. Successivamente, il [OSCURATO:PERSONA] intentava una seconda azione contro il signor [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il rimborso
degli aiuti versati per gli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996.
12. In quest'occasione il convenuto contestava la competenza dell'Amtsgericht di Monaco. Quest'ultimo, tuttavia, rigettava l'eccezione,
richiamandosi all'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ed accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA].
13. Il signor [OSCURATO:PERSONA] adiva in appello l'Oberlandesgericht di Monaco, che riformava la pronuncia dell'Amtsgericht, riconoscendo
il difetto di competenza internazionale del giudice adito. Ad avviso della Corte d'appello, infatti, l'art. 5, n. 2, della
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non sarebbe invocabile nel caso di specie, e l'azione del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe validamente incardinarsi
soltanto nello Stato del domicilio del convenuto, secondo quanto previsto dall'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA].
14. Contro la pronuncia d'appello il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revisione innanzi al Bundesgerichtshof. Quest'ultimo,
dubitando dell'applicabilità dell'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di un'azione di regresso intentata da un ente pubblico
territoriale, ha proposto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se un ente pubblico territoriale che, per un periodo determinato, ha accordato ad uno studente un sussidio per la formazione
previsto dal diritto pubblico, possa avvalersi della competenza speciale di cui all'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quando esercita
un'azione di regresso facendo valere, in forza di una surrogazione legale, la pretesa al mantenimento che lo studente vanta
nei confronti dei genitori, relativamente al periodo in cui è stato erogato il sussidio per la formazione».
15. Nel corso del procedimento davanti alla Corte hanno depositato osservazioni scritte la Commissione ed i governi austriaco,
tedesco e britannico.
III –
Analisi giuridica
Sull'applicabilità della [OSCURATO:PERSONA]
16. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a titolo preliminare, che il diritto di regresso dell'autorità pubblica presuppone necessariamente
la concessione del sussidio, che è un atto di esercizio della potestà d'imperio. Esso dunque non rientrerebbe nella materia
civile e commerciale ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], col risultato che questa non sarebbe applicabile al caso di specie.
17. Tutti gli altri intervenienti danno invece per scontato che la [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile,
ratione materiae
, alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio. Solo la Commissione, tuttavia, presenta specifiche osservazioni
a sostegno di questa tesi, sottolineando in particolare che l'ente pubblico di cui si tratta, nell'intentare l'azione di regresso,
non esercita un potere di natura pubblicistica, ma fa valere una pretesa disciplinata da norme di diritto comune. Richiamandosi
quindi anche ai principi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte(
3
) ed alle relazioni Jenard (
4
) e [OSCURATO:PERSONA] (
5
), la Commissione conclude che la controversia pendente davanti al giudice del rinvio rientra sicuramente nella materia civile
e commerciale.
18. Per parte mia devo ricordare anzitutto, e da un punto di vista generale, che la nozione di materia civile e commerciale di
cui all'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] va considerata, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «come una nozione autonoma,
da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della convenzione e, dall'altro, ai principi
generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali» (
6
). Sempre da un punto di vista generale, ricordo altresì che, secondo la Corte, per determinare se un'azione rientri o meno
nella materia civile, è in una certa misura indifferente la natura dei soggetti che sono parte del rapporto giuridico rilevante,
alla stregua del diritto nazionale applicabile (
7
); ciò che conta è invece se il rapporto sia o meno fondato su un atto
iure imperii
della pubblica amministrazione (
8
).
19. In coerenza con quest'approccio generale, la Corte ha stabilito, nella recente sentenza Baten del 14 novembre 2002, che «l'art.
1, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che la nozione di materia civile comprende
un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme
da esso versate a titolo di sussidio sociale (.) in quanto il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati
dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari» (
9
).
20. Questo principio, applicato al caso di specie, consente a mio avviso un'agevole risposta all'obiezione sollevata dal governo
britannico.
21. Devo infatti constatare che nel caso di specie, da quanto si desume dall'ordinanza di rinvio, il fondamento e le modalità
di esercizio dell'azione di regresso del [OSCURATO:PERSONA] - autorità pubblica surrogata
ex lege
nella pretesa alimentare che la signorina [OSCURATO:PERSONA] vanta nei confronti dei propri genitori - sono disciplinati dalle
norme di diritto comune sulle obbligazioni alimentari.
22. Ne concludo, pertanto, che la controversia pendente davanti al giudice nazionale rientra nella materia civile e commerciale
di cui all'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA].
Sul quesito pregiudiziale
23. Gli intervenienti propongono concordemente alla Corte di dare una risposta negativa al quesito proposto dal Bundesgerichtshof,
perché ritengono che un ente pubblico il quale abbia pagato un sussidio ad una persona in stato di bisogno e si sia surrogato
nella pretesa alimentare che questa vanta nei confronti di un terzo non possa invocare la competenza speciale prevista dall'art.
5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], qualora agisca in regresso nei confronti del terzo debitore di alimenti.
24. Devo dire sin d'ora che una tale conclusione mi sembra convincente.
25. Devo anzitutto ricordare - come i governi tedesco e britannico e come la Commissione - che, secondo una giurisprudenza consolidata,
al fine di assicurare un'applicazione uniforme della [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli Stati contraenti, le nozioni da questa impiegate
devono essere interpretate in maniera autonoma alla luce del sistema e degli obiettivi della stessa (
10
). Nella stessa prospettiva, la Corte ha avuto altresì modo di rammentare, a più riprese, che le norme che prevedono competenze
speciali devono essere interpretate restrittivamente, dal momento che sottraggono il convenuto al suo foro naturale (
11
).
26. Tale criterio si impone dunque anche per determinare la portata della competenza speciale in materia alimentare, di cui all'art.
5, n. 2, visto che essa egualmente deroga al criterio generale del domicilio del convenuto.
27. Ciò posto, osservo, al pari di tutti gli intervenienti, che principale obiettivo della disposizione in esame è di offrire
alla parte più debole del rapporto alimentare, il creditore di alimenti, il vantaggio di un foro vicino e, dunque, un accesso
effettivo alla giustizia.
28. E' vero che la disposizione persegue anche ulteriori finalità, tra cui quella di consentire una coincidenza tra diritto applicabile
e foro competente, o quella di attribuire la cognizione della controversia al giudice che pare meglio in grado di valutare
la situazione di bisogno del creditore alimentare.
29. Si tratta, tuttavia, palesemente di finalità per così dire accessorie, che si aggiungono a quella in precedenza evocata e
in qualche modo rinforzano la scelta delle Parti contraenti la [OSCURATO:PERSONA]. Ma di per sé esse non sarebbero e non sono sufficienti
a giustificare la scelta del criterio di competenza speciale e la deviazione dalla regola generale del foro del convenuto
(
12
).
30. Depone del resto in questo senso la sentenza Farrel del 1997. In essa, infatti, dopo aver ribadito che l'interpretazione dell'art.
5, n. 2, deve effettuarsi alla luce della finalità che quella disposizione persegue, nel sistema convenzionale, la Corte ha
chiarito che «la deroga prevista dall'art. 5, punto 2, ha lo scopo di offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato
la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base alternativa di competenza. Operando in questo modo, gli autori
della [OSCURATO:PERSONA] hanno considerato che tale specifica finalità doveva prevalere su quella perseguita dalla regola dell'art.
2, primo comma, di proteggere il convenuto in considerazione del fatto che di norma questi è la parte più debole, essendo
colui che subisce l'azione dell'attore» (
13
).
31. Aggiungo che quest'interpretazione è autorevolmente suffragata anche dalla relazione esplicativa della convenzione di adesione
del 1978, elaborata dal Prof. [OSCURATO:PERSONA].
32. Al punto 97 della relazione, infatti, dopo aver chiarito che rientra nell'ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] anche l'azione
con cui un'autorità pubblica, che abbia versato dei sussidi alimentari ad una persona in stato di bisogno, agisca in rivalsa
contro il debitore di alimenti inadempiente, la relazione suddetta precisa che «con la particolare disposizione in materia
di competenza di cui all'art. 5, n. 2, non si intende però che anche in caso di domanda di rivalsa la competenza del giudice
sia determinata dal luogo in cui il creditore degli alimenti ha il proprio domicilio o, addirittura, in cui si trova la sede
dell'autorità» (
14
).
33. Mi sembra pertanto che l'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] debba interpretarsi nel senso che la competenza speciale in esso
prevista può essere invocata soltanto dal creditore di alimenti, dato che essa mira essenzialmente a garantire un accesso
effettivo alla giustizia al soggetto che dipende, per la soddisfazione dei propri elementari bisogni, dal pagamento dell'obbligazione
alimentare.
34. Per contro, come hanno giustamente fatto valere tutti gli intervenienti, un ente pubblico che abbia pagato un sussidio ad
una persona in stato di bisogno non si trova affatto in una situazione di debolezza di fronte al debitore di alimenti, contro
cui agisce in via di regresso, e non potrà pertanto avvalersi del foro speciale del domicilio del creditore di alimenti, previsto
dalla disposizione controversa (
15
)(15).
35. Ritengo dunque che si debba rispondere alla questione sollevata dal Bundesgerichtshof che la competenza speciale prevista
dall'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, come successivamente modificata, non si applica alla domanda con cui un ente
pubblico, il quale abbia pagato un sussidio ad una persona in stato di bisogno e si sia surrogato nella pretesa alimentare
che questa persona vanta nei confronti di un terzo, fa valere tale pretesa in via di regresso nei confronti del terzo debitore
di alimenti.
IV –
Conclusioni
36. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di dichiarare che:
«La competenza speciale prevista dall'art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come successivamente modificata, non si applica
alla domanda con cui un ente pubblico, il quale abbia pagato un sussidio ad una persona in stato di bisogno e si sia surrogato
nella pretesa alimentare che questa persona vanta nei confronti di un terzo, fa valere tale pretesa in via di regresso nei
confronti del terzo debitore di alimenti».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– GU 1998, C 27, pag. 1.
3
– In particolare nelle sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU/Eurocontrol (Racc. pag. 1541, punto 4), e 21 aprile 1993,
causa C-172/91, Sonntag/Waidmann (Racc. pag. I-1963, punti 18 e seg).
4
– [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968), elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pagg. 1-65), pag. 13.
5
– [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre
1978), elaborata dal Prof. Dr. P. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pagg. 71-144), punti 60 e 97.
6
– Sentenza LTU/Eurocontrol, cit., punto 3; in senso analogo v. sentenze 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain/Nadler (Racc.
pag. 733, punto 3); 16 dicembre 1980, causa 814/79, [OSCURATO:PERSONA]/Rüffer (Racc. pag. 3807, punti 7 e 8), e sentenza Sonntag/Waidmann,
cit., punto 18.
7
– V. sentenze Eurocontrol, cit., punto 4, e Rüffer, cit., punto 8.
8
– V. sentenze Eurocontrol, cit., punto 4; Sonntag, cit., punto 20. V. inoltre le conclusioni dell'avvocato generale Darmon
nella causa Sonntag, cit., punto 43.
9
– Sentenza 14 novembre 2002, causa C-271/00, Baten (Racc. pag. I-10489, punto 37).
10
– V., tra tante, sentenza 19 gennaio 1993, causa C-89/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-139 punto 13 e le sentenze
ivi citate).
11
– V. sentenze: 13 luglio 2000, causa C-412/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5925, punto 49); 27 ottobre 1998, causa C-51/97,
Réunion européenne e a. (Racc. pag. I-6511, punto 16); 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag II3767, punto 13);
19 gennaio 1993, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 15 e 16; 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punto
14).
12
– V., in dottrina, R. Geimer, R.A. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 144, Rn. 108; J. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] Zivilprozeßrecht
, 7. Aufl., Heidelberg, 2002, pag. 147.
13
– Sentenza 20 marzo 1997, Farrell, causa C-295/95 (Racc. pag. I-1683, punto 19).
14
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 97.
15
– In dottrina v. ancora R. Geimer, R.A. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, cit., pag. 145, Rn. 111; J. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] Zivilprozeßrecht
, cit., pag. 148; e L. Mari, Il diritto processuale civile della
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
, I,
Il sistema della competenza
, Padova, 1999, pag. 373.