Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24383/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOL[ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto(cíoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], con la quale la predetta era stata condannata per il reato di omicidio colposo aggravato, perché - alla guida di un'autovettura - per negligenza e imprudenza, nonché per colpa specifica, consistita nella inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale ed in specie dell'art. 157 comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, aveva cagionato il decesso del conducente di un motociclo [OSCURATO:PERSONA].

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati.

La sera del 26 luglio 2011 alle ore 20,00 [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo corso [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in direzione di piazza Mazzini a bordo del motocioclo Yamaha, quando, giunto all'altezza dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA] al Monte di Napoli", aveva bruscamente frenato ed aveva perso il controllo del mezzo, finendo, in un primo tempo, contro una autovettura [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata sul lato destro della sua corsia di marcia e, in un secondo tempo, nella opposta corsia di marcia ove era stato attinto dall'autovettura Hyundai condotta da [OSCURATO:PERSONA] che proveniva da tale direzione.

La perdita di controllo del motoveicolo da parte di Fragomeni era avvenuta a causa del fatto che egli aveva dovuto evitare l'impatto contro la portiera anteriore sinistra dell'auto [OSCURATO:PERSONA] (parcheggiata sul lato destro di corso [OSCURATO:PERSONA] negli appositi spazi dedicati alla sosta), che era stata improvvisamente aperta e poi richiusa dalla conducente Balestrieri. fJÀ c-QuIfiCo 2.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso 'imputata, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla ravvisata responsabilità penale.

La Corte, nel replicare alla censure per cui non vi era stato alcun tipo di contatto tra la moto e la portiera dell'auto (aperta e immediatamente richiusa da Balestreri), né alcun restringimento anche solo temporaneo della careggiata, aveva ugualmente ritenuto che l'imputata avesse violato la regola cautelare, per non essersi assicurata che la corsia di marcia fosse libera.

La Corte avrebbe sostenuto, in maniera illogica, la colpa della Balestreri per aver posto in essere una condotta, ovvero l'immediata chiusura della porta, finalizzata ad evitare sostanzialmente la concretizzazione di quel rischio che la norma mirava ad evitare.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova.

La Corte avrebbe ritenuto non acquisito al dibattimento il dato probatorio dell'elevata velocità a cui procedeva il motociclo condotto da Fragomeni, omettendo di considerare la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che il motociclo aveva invaso la carreggiata come un missile, e la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] della difesa De Rosa0 il quale, sulla base di calcoli teoitti, aveva parimenti concluso per una velocità del motociclo assai sostenuta, pari a circa 80 Km/h.

La motivazione della Corte in proposito sarebbe, dunque, radicalmente incompatibile con il compendio probatorio sviluppatosi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge ed in particolare degli artt. 40 e 41 comma 2 cod. pen.

La Corte avrebbe sostenuto che la velocità eccessiva del motociclo e le disconnessioni di quel tratto di strada (confermati anche dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero) non potessero configurarsi come cause di per sé sole idonee a determinare l'evento, adottando una interpretazione della nozione di causa sopravvenuta idonea a spezzare il nesso di causalità, come causa eccezionale e abnorme, ormai superata e tale da operare una sostanziale abrogazione della disposizione in esame.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sosituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

A fronte della dinamica dell'incidente, ricostruita nel modo su indicato attraverso i rilievi foto-planimetrici eseguiti dagli operanti nella immediatezza ed il filmato del sistema di videorveglianza dell'albergo «[OSCURATO:PERSONA] al Monte di Napoli», la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto integrato il profilo di colpa specifico contestato all'imputata.

I giudici hanno osservato che nel filmato in atti era ben visibile la successione apertura e rapida chiusura della porta, indicativa del fatto che Balestrieri nel momento in cui aveva aperto lo sportello non si era preventivamente assicurata che la corsia di marcia fosse libera, e che in un fotogramma, ingrandito dal [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, era visibile Balestreri nell'atto di sporgersi verso il cruscotto lato passeggero con in mano verosimilmente un foglio carta e contestualmente aprire lo sportello lato guida.

I giudici hanno, quindi, concluso che Balestrieri aveva aperto lo sportello senza guardare indietro e senza verificare di non costituire intralcio alla circolazione.

Inoltre la Corte di Appello ha rilevato che la violazione della regola cautelare imposta dall'art. 157 comma 7 CdS era indipendente sia dal fatto che non vi fosse stato impatto fra la portiera e la vittima, sia dal fatto che l'apertura della porta non avesse creato ingombro della carreggiata, giacché, attraverso la descritta condotta colposa, l'imputata aveva innescato il convincimento di Fragomeni di non poter procedere nella sua corsia di marcia e la conseguente perdita di controllo del mezzo.

Ne consegue che il rischio concretizzatosi attraverso la violazione della regola cautelare era proprio quello che detta regola mirava a prevenire.

D'altronde la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che apra lo sportello dell'auto senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando così la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa (Sez. 4, n. 4254 del 20/12/1983, dep. 1984, Ferrara, Rv. 164099) e che l'apertura dello sportello di un veicolo, dal lato che prospetta verso il centro della strada, è manovra che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza (Sez. 4, n. 12239 del 14/01/2005, Bi/lardello, non massimata; Sez 4 n. 11029 del 15.10.2021, Cappello, non nnassimata).

La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, dunque, è coerente con le risultanze probatorie acquisite e conforme al diritto, sicchè la censura della ricorrente non può trovare accoglimento in quanto infondata.

3. Il secondo motivo ed il terzo motivo, relativi alla mancata valorizzazione ai fini della interruzione del nesso causale della condotta colposa della vittima, (consistita nel procedere a velocità elevata) e degli avvallamenti presenti sulla sede stradale, sono infondati.

La Corte di Appello, a fronte della stessa doglianza già mossa in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, ha osservato che le suddette circostanze non erano comunque clirinnenti, in quanto l'antecedente causale necessario della manovra di Fragomeni era stato pur sempre la violazione della regola cautelare da parte di Balestrieri.

Non può, dunque, affermarsi che il percorso argomentativo della Corte sia stato viziato dal travisamento del dato probatorio, in quanto i giudici si sono limitati ad affermare che tale dato era comunque insignifc:ante per le ragioni esplicitate.

Né appare ravvisabile nella individuazione del nesso fra la condotta colposa e l'evento alcuna violazione dei principi che presiedano al tema della causalità, giacchè è principio pacifico, in terna di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, quello per cui l'eccesso di velocità della vittima (così come le condizioni della strada), non può valere ed escludere il nesso di causa tra la condotta del conducente di un'autovettura che, agendo in violazione delle regole del Codice della Strada, abbia determinato l'impatto (Sez. 4, n. 24079 del 14/04/2004, Silvestri, Rv. 228591).

E' noto, infatti, che la nozione di causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, che ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen, vale ad escludere il nesso di causa coincide, nella elaborazione costante della Corte di cassazione, con la causa che innesca un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, ovvero quella che realizza una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (Sez. 4 n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846; Sez.4, n. 42502 de/ 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460).

Immune da censure è, dunque, il ragionamento della Corte di Appello che ha ravvisato nel caso in esame la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, ed ha escluso la portata interruttiva del comportamento colposo del conducente della moto.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOL[ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto(cíoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], con la quale la predetta era stata condannata per il reato di omicidio colposo aggravato, perché - alla guida di un'autovettura - per negligenza e imprudenza, nonché per colpa specifica, consistita nella inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale ed in specie dell'art. 157 comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, aveva cagionato il decesso del conducente di un motociclo [OSCURATO:PERSONA]. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati. La sera del 26 luglio 2011 alle ore 20,00 [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo corso [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in direzione di piazza Mazzini a bordo del motocioclo Yamaha, quando, giunto all'altezza dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA] al Monte di Napoli", aveva bruscamente frenato ed aveva perso il controllo del mezzo, finendo, in un primo tempo, contro una autovettura [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata sul lato destro della sua corsia di marcia e, in un secondo tempo, nella opposta corsia di marcia ove era stato attinto dall'autovettura Hyundai condotta da [OSCURATO:PERSONA] che proveniva da tale direzione. La perdita di controllo del motoveicolo da parte di Fragomeni era avvenuta a causa del fatto che egli aveva dovuto evitare l'impatto contro la portiera anteriore sinistra dell'auto [OSCURATO:PERSONA] (parcheggiata sul lato destro di corso [OSCURATO:PERSONA] negli appositi spazi dedicati alla sosta), che era stata improvvisamente aperta e poi richiusa dalla conducente Balestrieri. fJÀ c-QuIfiCo 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso 'imputata, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla ravvisata responsabilità penale. La Corte, nel replicare alla censure per cui non vi era stato alcun tipo di contatto tra la moto e la portiera dell'auto (aperta e immediatamente richiusa da Balestreri), né alcun restringimento anche solo temporaneo della careggiata, aveva ugualmente ritenuto che l'imputata avesse violato la regola cautelare, per non essersi assicurata che la corsia di marcia fosse libera. La Corte avrebbe sostenuto, in maniera illogica, la colpa della Balestreri per aver posto in essere una condotta, ovvero l'immediata chiusura della porta, finalizzata ad evitare sostanzialmente la concretizzazione di quel rischio che la norma mirava ad evitare.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte avrebbe ritenuto non acquisito al dibattimento il dato probatorio dell'elevata velocità a cui procedeva il motociclo condotto da Fragomeni, omettendo di considerare la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che il motociclo aveva invaso la carreggiata come un missile, e la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] della difesa De Rosa0 il quale, sulla base di calcoli teoitti, aveva parimenti concluso per una velocità del motociclo assai sostenuta, pari a circa 80 Km/h. La motivazione della Corte in proposito sarebbe, dunque, radicalmente incompatibile con il compendio probatorio sviluppatosi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge ed in particolare degli artt. 40 e 41 comma 2 cod. pen. La Corte avrebbe sostenuto che la velocità eccessiva del motociclo e le disconnessioni di quel tratto di strada (confermati anche dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero) non potessero configurarsi come cause di per sé sole idonee a determinare l'evento, adottando una interpretazione della nozione di causa sopravvenuta idonea a spezzare il nesso di causalità, come causa eccezionale e abnorme, ormai superata e tale da operare una sostanziale abrogazione della disposizione in esame. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sosituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. A fronte della dinamica dell'incidente, ricostruita nel modo su indicato attraverso i rilievi foto-planimetrici eseguiti dagli operanti nella immediatezza ed il filmato del sistema di videorveglianza dell'albergo «[OSCURATO:PERSONA] al Monte di Napoli», la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto integrato il profilo di colpa specifico contestato all'imputata. I giudici hanno osservato che nel filmato in atti era ben visibile la successione apertura e rapida chiusura della porta, indicativa del fatto che Balestrieri nel momento in cui aveva aperto lo sportello non si era preventivamente assicurata che la corsia di marcia fosse libera, e che in un fotogramma, ingrandito dal [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, era visibile Balestreri nell'atto di sporgersi verso il cruscotto lato passeggero con in mano verosimilmente un foglio carta e contestualmente aprire lo sportello lato guida. I giudici hanno, quindi, concluso che Balestrieri aveva aperto lo sportello senza guardare indietro e senza verificare di non costituire intralcio alla circolazione. Inoltre la Corte di Appello ha rilevato che la violazione della regola cautelare imposta dall'art. 157 comma 7 CdS era indipendente sia dal fatto che non vi fosse stato impatto fra la portiera e la vittima, sia dal fatto che l'apertura della porta non avesse creato ingombro della carreggiata, giacché, attraverso la descritta condotta colposa, l'imputata aveva innescato il convincimento di Fragomeni di non poter procedere nella sua corsia di marcia e la conseguente perdita di controllo del mezzo. Ne consegue che il rischio concretizzatosi attraverso la violazione della regola cautelare era proprio quello che detta regola mirava a prevenire. D'altronde la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che apra lo sportello dell'auto senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando così la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa (Sez. 4, n. 4254 del 20/12/1983, dep. 1984, Ferrara, Rv. 164099) e che l'apertura dello sportello di un veicolo, dal lato che prospetta verso il centro della strada, è manovra che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza (Sez. 4, n. 12239 del 14/01/2005, Bi/lardello, non massimata; Sez 4 n. 11029 del 15.10.2021, Cappello, non nnassimata). La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, dunque, è coerente con le risultanze probatorie acquisite e conforme al diritto, sicchè la censura della ricorrente non può trovare accoglimento in quanto infondata. 3. Il secondo motivo ed il terzo motivo, relativi alla mancata valorizzazione ai fini della interruzione del nesso causale della condotta colposa della vittima, (consistita nel procedere a velocità elevata) e degli avvallamenti presenti sulla sede stradale, sono infondati. La Corte di Appello, a fronte della stessa doglianza già mossa in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, ha osservato che le suddette circostanze non erano comunque clirinnenti, in quanto l'antecedente causale necessario della manovra di Fragomeni era stato pur sempre la violazione della regola cautelare da parte di Balestrieri. Non può, dunque, affermarsi che il percorso argomentativo della Corte sia stato viziato dal travisamento del dato probatorio, in quanto i giudici si sono limitati ad affermare che tale dato era comunque insignifc:ante per le ragioni esplicitate. Né appare ravvisabile nella individuazione del nesso fra la condotta colposa e l'evento alcuna violazione dei principi che presiedano al tema della causalità, giacchè è principio pacifico, in terna di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, quello per cui l'eccesso di velocità della vittima (così come le condizioni della strada), non può valere ed escludere il nesso di causa tra la condotta del conducente di un'autovettura che, agendo in violazione delle regole del Codice della Strada, abbia determinato l'impatto (Sez. 4, n. 24079 del 14/04/2004, Silvestri, Rv. 228591). E' noto, infatti, che la nozione di causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, che ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen, vale ad escludere il nesso di causa coincide, nella elaborazione costante della Corte di cassazione, con la causa che innesca un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, ovvero quella che realizza una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (Sez. 4 n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846; Sez.4, n. 42502 de/ 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460). Immune da censure è, dunque, il ragionamento della Corte di Appello che ha ravvisato nel caso in esame la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, ed ha escluso la portata interruttiva del comportamento colposo del conducente della moto. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso
Sentenza Cassazione n. 24383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris