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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36402/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità, essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, nello specifico, le pagg. 5-6) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato come, pur vigendo un divieto di reformatio in peius (in assenza di appello da parte della pubblica accusa), si dovesse confermare la decisione del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale, in senso del tutto favorevole all'odierno ricorrente, ma contrariamente a quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., aveva erroneamente applicato le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; che, in ogni caso, il medesimo motivo di ricorso risulta anche manifestamente infondato, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, infine, va ribadito che non è ravvisabile alcun vizio di violazione di legge o di motivazione in sede di giudizio di bilanciamento, qualora il giudice di merito, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza di aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359-01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332- 01; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità, essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, nello specifico, le pagg. 5-6) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato come, pur vigendo un divieto di reformatio in peius (in assenza di appello da parte della pubblica accusa), si dovesse confermare la decisione del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale, in senso del tutto favorevole all'odierno ricorrente, ma contrariamente a quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., aveva erroneamente applicato le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; che, in ogni caso, il medesimo motivo di ricorso risulta anche manifestamente infondato, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, infine, va ribadito che non è ravvisabile alcun vizio di violazione di legge o di motivazione in sede di giudizio di bilanciamento, qualora il giudice di merito, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza di aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359-01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332- 01; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 sette
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