CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 24780/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, l'ordinanza iimpugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito di un procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] era indagato di turbata libertà degli incanti, in concorso con altri indagati, e, in concorso con uno di questi (Scuderi), di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi disponeva, in data 27/09/2021, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, contro cui [OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del riesame. L'ordinanza emessa da tale giudice, in data 03/11/2021, confermava tuttavia il provvedimento impugnato. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, propone ricorso in cassazione, articolando i seguenti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità del decreto di sequestro preventivo per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. In particolare, rileva di aver già inutilmente censurato, davanti al giudice di riesame, la mancata allegazione della richiesta di sequestro cui il provvedimento genetico faceva riferimento, recante l'analitica descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi contestati, mettendo l'indagato nella materiale impossibilità di difendersi. 2.2. Nel secondo motivo il ricorrente si duole della violazione delle norme che vietano l'utilizzazione delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello in cui sono state acquisite (art. 270 cod. proc. pen.). Egli riconosce che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) ha delineato un'eccezione per i procedimenti connessi, e tuttavia esclude che, nel caso di specie, possa ravvisarsi tale connessione. La connessione presuppone infatti che, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi siano realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali. Nel caso in esame, invece, si tratterebbe di procedimenti per condotte tra loro del tutto indipendenti. Dunque, le intercettazioni sarebbero inutilizzabili. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e la totale mancanza di motivazione sul periculum in mora. Richiamando SU n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione del principio di proporzionalità, osservando che il pericolo non può essere fatto genericamente discendere dal possibile assoggettamento delle somme a successiva confisca e stigmatizzando la valutazione "personologica" compiuta dal giudice del riesame, il quale ha fatto discendere il pericolo dalla circostanza che l'indagato fosse amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza la quale dimostrerebbe la propensione dell'indagato a sottrarsi alle conseguenze derivanti dalle condotte, anche lecite, afferenti all'esercizio di attività di impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Vero è che, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. Sez. U del 21/06/2000, n. 17, Primavera, Rv. 216664. Tra le altre, Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajne, Rv. 261839). È anche vero che, in applicazione di tale principio, in un caso la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252, richiamata nel ricorso). Tuttavia, nella vicenda da cui traeva origine la pronuncia appena citata, la condizione in oggetto era stata ritenuta disattesa perché - scrivono i giudici - non emergeva che la "nota" della Guardia di Finanza fosse stata allegata al decreto di perquisizione - precisa ulteriormente la sentenza - neppure per estratto, né risultava che la difesa avesse avuto modo di prenderla in esame al fine di formulare valutazioni, critiche, e specifico gravame, avendone avuta conoscenza parziale (siccome allegata con omissis) al momento del giudizio per il riesame. Diversamente, tale situazione di pressoché totale mancata conoscenza non sembra realizzarsi nel caso in esame. Anche a prescindere dalla considerazione che la documentazione in oggetto era agevolmente acquisibile dall'indagato (il ricorrente insiste sul fatto che la violazione del diritto di difesa deve cogliersi nel momento della notifica del provvedimento genetico, atteso che l'indagato non è posto nella condizione di potersi compiutamente difendere), resta il fatto che l'ordinanza impugnata ha convincentemente replicato all'obiezione sulla mancata allegazione della richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del Pubblico Ministero, mossa a suo tempo davanti al Tribunale del Riesame. L'ordinanza ha infatti affermato che il decreto di sequestro, invero, «descrive minuziosamente la vicenda (c.d. "Vicenda E") che vede il [OSCURATO:PERSONA] indagato», e ha aggiunto che «Alle pagine da 10 a 13 sono, infatti, compiutamente indicate le condotte integranti reato, con specifici riferimenti alla gara che sarebbe stata turbata, al relativo importo, all'atto autorizzativo sulla scorta del quale fu indetta, al contenuto delle telefonate dalle quali emergono gravi indizi di colpevolezza dei predetti reati a carico degli imputati, all'atto contrario ai doveri d'ufficio contestato allo Scuderi, al prezzo della corruzione». Ne ha desunto dunque, con motivazione esente da vizi, che il ricorrente fosse nelle condizioni di conoscere agevolmente i fatti per i quali è disposta la misura cautelare.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso. Anche sul punto va preliminarmente ribadito l'insegnamento a Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (dep. 2020), Cavallo, Rv. 277395. Tra le altre, vd. anche Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020 (dep. 2021), Lombardo, Rv. 280326). Ebbene, l'ordinanza del riesame replica alla censura già sollevata da [OSCURATO:PERSONA] sulla mancanza di connessione tra i procedimenti per cui erano state disposte le captazioni, osservando come l'unico procedimento estraneo fosse, in realtà, quello per i reati tributari. Precisa che, per contro, le intercettazioni in esame erano state disposte nell'ambito del medesimo procedimento originariamente promosso dalla Procura della Repubblica di Taranto e dal quale, in virtù di successive iscrizioni, avevano preso l'avvio i procedimenti cui i decreti di sequestro si riferiscono. Aggiunge inoltre, articolando una c.d. prova di resistenza, che, anche a prescindere dal contenuto della telefonata intercettata nell'ambito di tale unico diverso procedimento, il quadro indiziario che ha condotto all'adozione del provvedimento cautelare rimane inalterato in tutta la sua pregnanza, dilungandosi sulle ragioni di tale affermazione. A fronte di tali argomentazioni, il motivo di ricorso si limita a richiamare i procedimenti in relazione ai quali sono state disposte le intercettazioni negando assertivamente l'esistenza di una connessione tra gli stessi, e cioè fornendo elementi non suscettibili di riscontro, verificazione o integrazione in sede di legittimità. Il ricorso non fornisce, in altri termini, elementi informativi sufficienti a contraddire la ricostruzione — articolata e coerente sul piano motivazionale - del giudice del riesame, e va pertanto considerato, per questa ragione, aspecifico. 3. Parimenti destituita di fondamento è la terza censura sollevata dal difensore, relativa alla mancata motivazione del perículum in mora. In proposito, sia sufficiente osservare come le argomentazioni del provvedimento genetico siano state integrate dal giudice dell'appello il quale, sebbene colorando le sue affermazioni della "nota personologica" stigmatizzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha giustificato l'adozione della misura alla luce della maggiore facilità di occultare il profitto del reato, in ragione delle capacità manageriali dell'indagato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo